Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7981 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. I, 22/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 22/03/2021), n.7981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26385/2015 proposto da:

Comune di Nereto, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Leonardo Greppi n. 77, presso lo studio

dell’avvocato Bianchi Antonio Ruggero, rappresentato e difeso

dall’avvocato Referza Pietro, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Dora n.

1, presso lo studio dell’avvocato Lorizio Maria Athena, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fagotti Giuseppe,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 960/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2021 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 960 del 2014 la corte d’appello de L’Aquila – considerata la sopravvenuta emanazione del Decreto di esproprio n. 7155 del 2008 relativo a un appezzamento di terreno di mq. 4432, già considerato assieme a un altro più grande in un’anteriore Det. comune di Nereto (la Det. 28 novembre 2006, n. 136), notificata assieme a un distinto Decreto di Esproprio in data 17 novembre 2007 e oggetto di sentenza non definitiva n. 649 del 2012 – ha accolto l’opposizione alla stima promossa da D.G.S. con la citazione del 18-10-2017.

Il comune ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

L’intimata ha replicato con controricorso e ha proposto a sua volta quattro motivi di ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Il ricorso principale del comune di Nereto è articolato nei seguenti quattro motivi:

(i) nullità della sentenza per violazione del giudicato interno e comunque per l’efficacia preclusiva derivante dalla sentenza non definitiva n. 649 del 15-5-2012, con la quale la medesima corte d’appello aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto annullamento in autotutela del decreto di esproprio del 2007, e alla quale era conseguita la riconduzione dell’oggetto residuo del giudizio alla sola indennità di occupazione;

(ii) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sotto altro profilo, vale a dire perchè l’oggetto dell’opposizione era limitato all’indennità quantificata con determina n. 136 del 2012, connessa al Decreto di Esproprio del 17 novembre 2007, annullato in autotutela, cosicchè il tema di indagine inerente al decreto di esproprio n. 7155-08, sopravvenuto, sottintendeva una domanda nuova inammissibile;

(iii) violazione o falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 20,L. n. 2359 del 1865, art. 72,D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50 (cd. T.u.e.), in relazione alla determinazione delle indennità mediante criterio di calcolo non applicabile alla fattispecie;

(iv) omesso esame di fatto decisivo in relazione alla mancata considerazione delle critiche mosse all’operato e alle conclusioni della c.t.u., resa in altro giudizio e acquisita a quello in esame.

II. – Il ricorso incidentale della D.G. è a sua volta incentrato sui seguenti quattro motivi:

(i) omesso esame, quanto alla sentenza non definitiva n. 649 del 2012, della tardiva costituzione del comune, e in ogni caso violazione e falsa applicazione degli artt. 166,167 e 171 c.p.c., poichè dalla tardiva costituzione doveva derivare l’inammissibilità delle afferenti eccezioni e domande;

(ii) violazione e falsa applicazione, sempre in ordine alla sentenza non definitiva, della L. n. 2359 del 1865, art. 46, art. 44 del T.u.e., art. 112 c.p.c., oltre che omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che la domanda di danni per deprezzamento della residua proprietà e per occupazione acquisitiva esulasse dalla propria competenza;

(iii) violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 40 e 41, art. 49 T.u.e. e art. 116 c.p.c., per avere la corte d’appello respinto per mancanza di prove, nella sentenza definitiva n. 960 del 2014, la domanda di danni alla residua proprietà, con statuizione sul punto in contrasto con le risultanze processuali;

(iv) violazione degli artt. 1218,1224 e 1176 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento, nella sentenza definitiva, del maggior danno da svalutazione monetaria.

III. – I primi due motivi del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente, poichè accomunati dalla questione del rapporto tra la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva.

Sono pregiudiziali quelli del ricorso incidentale che, se fondati, graverebbero sul presupposto della prima censura del ricorso principale, che attiene agli effetti preclusivi discendenti dalla citata sentenza non definitiva.

IV. – Per quanto si evince, la domanda dell’espropriata era stata correlata alla determinazione dell’indennità definitiva notificata assieme al decreto di esproprio il 17-9-2007, relativamente a due appezzamenti, il primo di mq. 6503 e il secondo di mq. 4432.

In proposito la sentenza non definitiva n. 649 del 2012, considerato il sopravvenuto annullamento, in autotutela, del decreto di esproprio e della determina di stima, aveva dichiarato (a) inammissibile l’opposizione per cessazione della materia del contendere, (b) l’incompetenza della corte d’appello a giudicare sulle domande di risarcimento dei danni e (c) la rimessione della causa sul ruolo “per le determinazioni relative all’indennità di occupazione”.

Questa sentenza è stata oggetto di riserva di ricorso.

La riserva è stata poi sciolta con i primi due motivi del ricorso incidentale.

Difatti, come accennato, la D.G. ha impugnato, col ricorso incidentale, sia la sentenza non definitiva, per quale aveva fatto riserva ex art. 361 c.p.c., sia la sentenza definitiva; e sebbene in termini generali qualificando il ricorso come “incidentale condizionato” (a pag. 22 del controricorso), è palese, in base al menzionato oggetto e in considerazione delle conclusioni infine assunte (che non pongono alcuna condizione all’accoglimento), che l’espressione è stata determinata da refuso, sicchè il ricorso non può considerarsi tale.

V. – I primi due motivi del ricorso incidentale sono tuttavia infondati, e il secondo è anche in parte inammissibile.

Quella del comune, che aveva addotto la cessazione della materia del contendere in dipendenza dell’annullamento sopravvenuto del decreto di esproprio e della determina di stima, non era qualificabile come eccezione in senso stretto ma come mera difesa.

La relativa circostanza, incidendo sull’ammissibilità della domanda, era rilevabile dalla corte d’appello d’ufficio.

Erra quindi la ricorrente incidentale, nel primo motivo del suo ricorso, ad affermare che la corte d’appello, statuendo al riguardo, avrebbe violato gli artt. 166,167,171 e 112 c.p.c..

A sua volta non è centrata neppure l’argomentazione a base del secondo motivo del ricorso suddetto, che svolge censura alla sentenza non definitiva nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di danni esulasse dall’ambito del giudizio di opposizione alla stima.

La tesi della ricorrente incidentale è che la competenza in unico grado della corte d’appello sussisteva lo stesso, in quanto la domanda di danni era “inserita comunque nella richiesta di determinazione dell’indennità di esproprio, non configurandosi come autonoma richiesta di risarcimento svincolata dall’indennità stessa”.

Quest’ultimo assertivo rilievo niente toglie al fatto che, sebbene “inserita” nel contesto delle istanze di determinazione dell’indennità, la domanda di danni ha comunemente un oggetto distinto, poichè attiene al ristoro dei pregiudizi conseguenti a un comportamento assunto come illecito; mentre il giudizio di opposizione alla stima ha come unico oggetto la determinazione della giusta indennità.

L’opposizione alla stima (delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea), devoluta alla competenza in unico grado della corte di appello, circoscrive necessariamente il processo di cognizione alle questioni relative all’ammontare delle medesime nei rapporti tra espropriante ed espropriato, pur in esse comprese quelle inerenti all’indennizzo dovuto nell’ipotesi di espropriazione parziale (ex aliis Cass. n. 25622-08; Cass. n. 12131-06).

Il ricorso incidentale va pertanto rigettato (in parte qua) senza che sia necessario affrontare la questione, ulteriormente sollevata dal comune di Nereto ma contestata nel controricorso, della presunta intempestività della riserva fatta dal difensore della D.G., ai sensi dell’art. 361 c.p.c., in un’udienza successiva a quella da aversi (cronologicamente) come prima dopo la sentenza medesima.

VI. – Sgombrato il campo dal ricorso (incidentale) avverso la sentenza non definitiva, sono evidentemente fondati i primi due motivi del ricorso principale, che per comodità possono essere trattati congiuntamente.

E’ decisivo il fatto che la corte d’appello non poteva, con la sentenza definitiva, rivedere la valutazione di inammissibilità (per cessazione della materia del contendere) fatta con la non definitiva, perchè le sentenze non definitive producono effetti di preclusione endoprocessuale comunque assimilabili al giudicato interno, al punto che – per costante giurisprudenza – la verifica della relativa violazione deve essere effettuata, anche in sede di legittimità, mediante l’esame diretto degli atti processuali (v. per tutte Cass. n. 2533-16).

La stabilizzazione della sentenza non definitiva, a questo punto consequenziale a quanto sopra esposto a proposito del ricorso incidentale, consolida l’effetto preclusivo già di per sè esistente. Cosicchè erroneamente la corte d’appello si è ritenuta libera dal vincolo a ciò correlato sulla scorta del richiamo al principio di economia processuale.

VII. – Il terzo motivo del ricorso principale è infondato nel presupposto.

La sentenza definitiva ha determinato l’indennità di legittima occupazione del fondo (di complessivi mq 4432) in relazione ai singoli periodi specificamente indicati dalla c.t.u., per complessivi cinque anni e otto mesi, e l’ha computata secondo il criterio del dodicesimo della somma calcolata per l’indennità di espropriazione, per un totale di 74.925,30 Euro.

Ciò ha fatto, peraltro, semplicemente menzionando, quale base di stima, “i criteri adottati dal c.t.u. C.” per il valore di mercato delle aree espropriate, senza migliori specificazioni.

La mancanza di riferimenti non consente di ritenere che la corte d’appello abbia fatto diretta applicazione di criteri normativi – siano essi quelli di cui alla L. n. 865 del 1971, per le aree agricole, siano essi quelli di cui all’art. 50 del T.u.e. per ogni tipologia di area.

E’ ben vero che – come sostiene il comune – l’art. 50 del T.u.e. non può essere applicato al caso di specie ratione temporis, essendo la dichiarazione di pubblica utilità risalente all’approvazione del piano particellare di esproprio di cui alla variante urbanistica del 17-9-2002. Ed è altrettanto vero che il criterio legale stabilito dall’art. 20 citata Legge del 1971, pari a un dodicesimo dell’indennità di esproprio per ogni anno di occupazione, si riferisce alle aree agricole, e non a quelle edificabili, che invece (almeno in parte) rileverebbero nel caso concreto (v. Cass. n. 9814-99, Cass. n. 5271-02, Cass. n. 11477-06).

Sta di fatto, però, che la corte d’appello non risulta aver fatto riferimento al dodicesimo come criterio legale di determinazione dell’indennità di occupazione.

Questa Corte ha affermato che l’indennità di occupazione va liquidata in misura pari a una percentuale, per ciascun anno di occupazione, dell’indennità “virtuale” di esproprio.

Il credito matura al compimento di ogni singola annualità, ma qualora oggetto dell’occupazione siano terreni in parte edificabili e in parte agricoli (come dagli scritti difensivi si evince nel caso di specie) deve generalmente essere calcolata in modo separato: per i primi, con il sistema degli interessi legali, da applicare sull’indennità “virtuale” di esproprio, ovvero sul valore così determinabile anno per anno per la durata dell’occupazione, e per i secondi in base al criterio stabilito dall’art. 20 citata legge del 1971, pari a un dodicesimo dell’indennità di esproprio per ogni anno di occupazione (v. Cass. n. 9814-99, Cass. n. 527102, Cass. n. 11477-06).

Resta però che ai fini specifici, vale a dire per l’esproprio di cui concretamente si tratta, neppure quelli in esame assurgono a criteri legali, poichè la liquidazione dell’indennità di occupazione può nel complesso avvenire anche su base equitativa.

In presenza di un legittimo procedimento di occupazione e di esproprio, il sistema prevede infatti un nesso logico ed economico che per legge lega, sempre e comunque, tutte le indennità, di espropriazione e di occupazione legittima (v. tra le altre Cass. Sez. U. n. 10502-12). Con la conseguenza che l’unico vero presupposto legale del sistema liquidatorio è in ciò: che le disposizioni attinenti alle indennità di occupazione provvisoria legittima, poichè tendono al ristoro del reddito perduto durante l’occupazione del bene, non possono che fissare l’entità delle indennità di occupazione in misura strettamente percentuale alli indennità di espropriazione (effettiva o virtuale che sia).

Nel caso concreto la corte d’appello, semplicemente riferendosi al criterio del dodicesimo in coerenza con le determinazioni della c.t.u., ha mostrato di attenersi giustappunto alla forma equitativa di determinazione dell’indennità.

Ne segue che il terzo motivo del ricorso principale, discorrendo di inapplicabilità alla fattispecie di parametri legali di determinazione, non risulta coerente col tipo di statuizione realmente adottata.

VIII. – Pure il quarto motivo del ricorso principale va disatteso.

Il comune censura la sentenza dal punto di vista della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., poichè, nel richiamare semplicemente la c.t.u., resa in separato giudizio e acquisita in causa, non avrebbe “in alcun modo considerato le critiche rivolte nella comparsa conclusionale”.

Per converso corrisponde a un principio consolidato che le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere formulate per la prima volta in comparsa conclusionale e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice perchè in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio tra le parti (v. Cass. n. 22316-20, Cass. n. 7335-13, Cass. n. 9517-02).

Consegue che la deduzione del vizio di motivazione della sentenza da tale punto di vista si infrange con l’appurato difetto del presupposto di doverosità dell’esame che si assume omesso.

IX. – Venendo ai residui motivi (terzo e quarto) del ricorso incidentale, va osservato quanto segue.

X. – Il terzo motivo del ricorso incidentale è in parte inammissibile e in parte infondato.

La corte d’appello, nel determinare l’indennità di esproprio quale base di calcolo dell’indennità di occupazione, ha negato che dovesse aggiungersi al valore dell’area anche il valore dello “smembramento” dell’azienda agricola, come pure “i danni ai fabbricati e ogni altro pregiudizio”; e ciò “per mancanza di prova”, in quanto la c.t.u. aveva escluso la diminuzione dei valore della prima, finanche affermandone anzi un possibile miglioramento in termini di comodità di accesso, e aveva escluso la diminuzione di valore del fabbricato rurale e degli annessi, non essendo stata, l’area cortilizia, toccata dalla procedura di esproprio.

La critica della ricorrente incidentale è incentrata su un triplice assunto, il quale tuttavia è privo di base da ogni punto di vista.

Invero si dice:

(a) che l’affermazione della corte d’appello sarebbe smentita dalle risultanze processuali – cosa che postula tuttavia un’inammissibile invasione nel campo del giudizio di merito;

(b) che la corte d’appello non avrebbe potuto rilevare il vantaggio in termini di accesso senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – il che non è, visto che la valutazione della corte medesima è stata resa in funzione della domanda rettamente (e unicamente) presa in considerazione, tale essendo quella della stessa D.G.;

(c) che la svalutazione aziendale deve comunque esser considerata ai fini dell’unicità dell’indennizzo – cosa che, nel richiamo dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte Suprema, è esatto solo in termini astratti, mentre non rileva nel caso specifico, dal momento che non tiene conto dell’avvenuta esclusione del presupposto di fatto dell’ulteriore indennizzo da parte del giudice del merito.

XI. – Il quarto motivo del ricorso incidentale è assorbito, poichè teso a censurare la sentenza nella parte in cui ha negato la rivalutazione monetaria della somma liquidata a titolo di indennità di espropriazione.

Invero l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale comporta la necessità di cassare l’impugnata sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., nel capo relativo all’indennità suddetta.

XII. – Le spese del giudizio di cassazione possono essere interamente compensate in considerazione della oggettiva complessità delle agitate questioni.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e rigetta i restanti; rigetta il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza senza rinvio nel capo relativo all’indennità di esproprio; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al detto ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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