Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7981 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 21/04/2020), n.7981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4567/2016 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO AGOSTINELLI;

– ricorrente –

e contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 91/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/02/2015, R.G.N. 1159/2013.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 10 febbraio 2015, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di rigetto resa dal Tribunale di Livorno sulla domanda proposta da P.S. nei confronti di F.M. quale titolare della ditta individuale S.O.S. Sicurezza, previo riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti per il periodo settembre 2004/16.2.2005, condannava il F. al pagamento delle richieste differenze retributive limitatamente all’importo di Euro 4843,35;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto provato, in ragione della prevalenza attribuita alle dichiarazioni dei testi indotti dalla P. rispetto a quelle dei testi indicati dal titolare della ditta datrice lo svolgimento con continuità di attività riconducibili a mansioni proprie di una impiegata amministrativa, da ritenersi tipiche di un rapporto di lavoro subordinato e determinabili quanto all’inquadramento ed al trattamento economico spettante a prescindere dalla mancata allegazione del CCNL applicabile comunque desumibile dalla successiva assunzione della P. presso la ditta S.O.S. Sicurezza con contratto di apprendistato per il conseguimento del V livello del CCNL metalmeccanici;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la P., pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., lamenta l’erroneità del giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla qualificazione del rapporto non risultando lo stesso fondato sui criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione, ai fini della determinazione del quantum della domanda, di quanto puntualmente contestato dal ricorrente in ordine, se non agli importi esposti nel conteggio prodotto dalla P., ai presupposti di fatto determinanti ai fini della formulazione di quel conteggio (la durata dell’estensione oraria della prestazione) così erroneamente esonerando la P. dall’assolvimento del relativo onere probatorio allo stesso incombente;

– che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, ben potendo il giudizio qualificatorio basarsi sul riferimento ad indici sintomatici della subordinazione, che, nella specie, va ben oltre l’indicazione del ricorrente che vede quel riferimento limitato alla continuità del rapporto intesa, secondo la stessa definizione del ricorrente, come “presenza costante in azienda” per estendersi alla considerazione dell’attività svolta (predisposizione, raccolta e archiviazione di documenti inerenti l’attività aziendale e la tenuta dei contatti con la clientela in sostituzione del titolare) correttamente qualificata come avente natura amministrativa e ricondotta nell’ambito del lavoro subordinato, presupponendo un esercizio conforme alle direttive del titolare dell’azienda e valendo altresì il riferimento a quegli indici ed, in particolare, a quello della “costante presenza in azienda”, ammesso dallo stesso ricorrente, a supportare la valutazione della raggiunta prova dell’impegno a tempo pieno della P. e, così, dei presupposti di fatto su cui risulta formulato il conteggio prodotto, del quale correttamente, per stessa ammissione del ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto non contestati i relativi importi;

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’intimato svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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