Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7981 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 07/04/2011), n.7981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA SEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22784-2005 proposto da:

D.T. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 227, presso l’avvocato IASONNA

STEFANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati PROCACCINI ERNESTO,

PROCACCINI FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA GIOVANNI PANZA S.A.S. DI ANTONIO PANZA & C. E

DEL

SOCIO ACCOMANDATARIO P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2678/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA COLTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. PROCACCINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.T. chiese l’ammissione allo stato passivo del fallimento della società Giovanni Panza s.a.s. e del suo socio accomandatario del suo credito di L. 194.149.282 oltre interessi, documentato da 22 effetti cambiari emessi dalla società fallita all’ordine di P.A. e da questo girati in suo favore. Il credito venne ammesso in relazione a 12 effetti protestati per complessive L. 94.002.087, oltre spese d’esecuzione. Ritenne il giudice delegato che gli altri titoli, aventi scadenza successiva f alla dichiarazione di fallimento, non fossero muniti di data certa anteriore al fallimento e non fossero perciò opponibili alla massa.

Il D. propose opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione anche della restante parte del credito innanzi Tribunale di Napoli che, con sentenza n. 758 depositata il 14 settembre 2004, ne dispose il rigetto. Impugnata dal creditore innanzi alla Corte d’appello di Napoli, che con sentenza n. 2678 depositata il 14 settembre 2004, ne ha disposto la conferma.

Avverso questa decisione D.T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo. Il fallimento intimato non si è costituito nè ha spiegato difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2704, 2721, 2730 e 2697 cod. civ., degli artt. 99, 112 e 116 c.p.c., dell’art. 93 e ss., L. Fall. e vizio d’omessa motivazione su punto decisivo della controversia.

1.- Assume, in un primo profilo, che la ricevuta di presentazione per l’incasso del (OMISSIS) presso la Banca di Roma e la ricevuta di presentazione di essa banca del (OMISSIS) costituiscono prova documentale oggettivamente certa, idonea a concretizzare la presunzione della preesistenza del credito.

A tal riguardo, la sentenza impugnata afferma che, dal momento che l’art. 2704 c.c. considera fonte della certezza della data fatti estrinseci al documento ed alla sua formazione, i documenti bancari prodotti dall’appellante non erano idonei a dimostrare che le cambiali con scadenza (OMISSIS) fossero state presentate per l’incasso il precedente (OMISSIS), e quindi che avessero data certa anteriore al fallimento, essendo a loro volta privi di tale requisito. La distinta di presentazione e la contabile difettavano infatti di elementi estrinseci che ne attestassero la data di formazione, ed altrettanto valeva per i conti di ritorno delle cambiali. La denunzia sporta dal P. il (OMISSIS) si riferiva a titoli diversi da quelli per cui si procede. Le cambiali di cui si discute erano state emesse dalla società Panza all’ordine di P.A. e da questo girate al D. mentre nella denuncia, peraltro neppure allegata agli atti, secondo quanto riferito dall’appellante, si affermava che egli aveva preteso gli effetti fossero a firma del P. e quindi girati alla società Panza. Atteso che l’accadimento estrinseco al quale fa riferimento l’art. 2704 c.c. per desumere l’anteriorità rispetto ad esso della data di formazione dell’atto che si vuole opporre ai terzi deve essere tale da stabilire detto requisito con certezza assoluta, la rilevata discordanza era sufficiente ad escludere il livello di certezza richiesto dalla norma. I titoli indicati in denunzia erano di numero e taglio diversi da quelli di cui si discute. Ad ogni modo tale denuncia era priva di valore confessorio in ragione della posizione di terzietà del curatore.

Alla luce di questo argomentato tessuto motivazionale, puntuale e corretto, occorre osservare che, a parte il fatto che la controversia non riguarda la sussistenza del credito, ma la data certa dei titoli prodotti a sostegno della domanda, la denuncia è priva di autosufficienza. Il ricorrente insiste nel dedurre il valore confessorio della denuncia sporta dal P.G. ai Carabinieri il (OMISSIS), senza contestare la correttezza dell’affermazione di principio che sorregge il decisum della Corte territoriale, riguardante la ravvisata discordanza dei titoli.

Neppure riproduce il testo denuncia, in particolare nella parte, a suo avviso decisiva, in cui il predetto avrebbe riferito d’aver chiesto un rientro progressivo del debito, con versamento di L. 10.000.000 con decorrenza dal 20.1.97 in 18 rate mensili, oltre una diciannovesima cambiale di L. 18.000.000, ed il D. aveva invece preteso che gli effetti fossero da lui emessi a favore della società Panza e da questa girati in suo favore. La questione posta in ordine al valore confessorio della denuncia in discussione rispetto alla massa, travolta alla luce della riscontrata genericità della censura, non è dunque pertinente alla ratio decidendi, che si fonda sulla m incerta corrispondenza tra i titoli indicati nella denuncia e quelli in questione.

2.- In altro profilo, il ricorrente assume che la data può emergere da fatti equipollenti che aveva chiesto di provare formulando istanze istruttorie, erroneamente rigettate dai giudici di merito, di cui riproduce i capitoli. Anche in parte qua il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha rilevato che la prova orale articolata dall’opponente non aveva ad oggetto fatti idonei ad accertare la sussistenza del requisito in discussione. Ripercorreva nei primi capitoli la storia dei rapporti tra le parti del tutto irrilevante, e negli ultimi due capitoli, relativi all’emissione delle cambiali, era generica. Laddove la prova fosse stata intesa a dimostrare il rapporto fondamentale, il primo giudice l’aveva correttamente esclusa in quanto un contratto del valore di L. 198.000.000 non poteva essere provato per testimoni eccedendo il limite fissato dal comma 1 dell’art. 2721 c.c..

Il ricorrente, ribadendo, peraltro, quanto già dedotto nei motivi d’appello, non coglie il senso di questa decisione. Non contesta infatti la pertinenza delle circostanze che ha chiesto di provare al fatto storico e non al requisito dei titoli, correttamente esclusa dai giudice dell’appello. Ripropone pedissequamente il capitolato, ma senza evidenziare le ragioni dell’errore in cui sarebbe incorso il giudicante per non aver colto che da quei fatti, i quali, occorre rilevare, effettivamente attengono alla sola scansione della vicenda sostanziale, potessero trarsi elementi idonei a ricavarne il requisito, che più di ogni altro rileva in causa, della data certa dei titoli in oggetto. Nulla infine adduce circa l’applicato limite posto dall’art. 2721 c.c., correttamente rilevato.

3.- Da ultimo, il ricorrente assume a valore probatorio esaustivo, ai fini della data certa, l’apposizione sul retro delle cambiali oggetto del giudizio del timbro datario dell’ufficio postale per l’annullamento delle marche successivo alla loro emissione.

La risposta della Corte territoriale in argomento è, come nel resto, puntuale e corretta. Rilevato anzitutto che il timbro datario apposto su sei cambiali è illeggibile o anteriore alla data di emissione, osserva che esso si trova solo su due cambiali scadenti il (OMISSIS) e non indica data.

Questo accertamento non presenta il vizio denunciato dal ricorrente che, peraltro, neppure riproduce, in ossequio al principio di autosufficienza del presente ricorso, la parte dei titoli ed i titoli stessi in cui risulterebbe il timbro. La censura prospetta, e nuovamente in astratto, la presenza di tale stampigliatura. Il giudizio circa la sufficienza e la rilevanza della risultanza istruttoria spetta al giudice di merito, che ne ha dato conto in maniera esaustiva. Ma la stessa circostanza dedotta dal ricorrente per invalidare, sul piano logico, l’accertamento della Corte è priva di decisività, siccome rileva con valore determinante la coincidenza tra la data di apposizione del timbro postale sul retro dei titoli e quella indicativa della loro emissione che, come hanno riscontrato i giudici d’appello, deve essere esclusa per argomentati rilievi di fatto.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese in assenza d’attività dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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