Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7980 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria n. 113/2006/09 depositata il 28/11/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da R.L. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della CTP di LA Spezia n. 17/6/2004 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2000. Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in due motivi. Nessuna attività è stata svolta dalla contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. L’attività di agente di commercio comporterebbe l’assoggettamento del relativo reddito all’imposizione Irap. La censura è infondata alla luce della decisione delle SS.UU. 26/5/2009, n. 12108, secondo cui l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è esclusa dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l”‘id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione su un fatto decisivo. LA CTR non avrebbe sufficientemente motivato le ragioni per escludere la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

La censura è palesemente infondata. Nella sentenza non è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento. Va peraltro osservato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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