Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7980 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017), n. 7980
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18101/-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE
5637, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FULVIA STEARDO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 37/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA del 22/09/2014, depositata il 13/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VILLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. il giudizio riguarda il diniego di accesso al beneficio della definizione dei ruoli L. n. 289 del 2002, ex art. 12, per tardivo versamento del saldo dovuto, effettuato dal contribuente in data 17/05/2004, oltre il termine previsto del 16/04/2004;
2. la C.T.R. ha ritenuto scusabile l’errore del contribuente, in ragione dell’incertezza normativa derivante dalle successive proroghe del termine finale, da ultimo differito sino al 18/04/2005;
3. l’amministrazione ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione della L. n. 280 del 2002, art. 12”;
4. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione di motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. la decisione impugnata va confermata – sia pure con correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. – avendo questa Corte chiarito che è valido il pagamento del saldo dovuto a titolo di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 (cd. condono demenziale), effettuato entro la data dell’ultima proroga normativa fissata al 18/04/2005 (Cass. sez. 6-5, n. 23825/15; sez. 5, nn. 16078/14, 13697/13, 12090/12).
6. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;
7. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017