Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7980 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 21/04/2020), n.7980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3510/2016 proposto da:

AMAT S.P.A. – AZIENDA MOBILITA’ AREA TARANTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CESARE BARONIO 54/A, presso lo studio dell’avvocato LUCA BARBERIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO

BARBERIO;

– ricorrente –

e contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 166/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 13/07/2015, R.G.N. 835/2010.

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 13 luglio 2015, la Corte d’Appello di Lecce, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Taranto sulla domanda proposta da S.G. nei confronti dell’AMAT – Azienda Mobilità Area Taranto S.p.A., avente ad oggetto la quantificazione e la condanna al pagamento delle differenze retributive e degli accessori riconosciuti all’esito di un precedente giudizio in cui veniva accolta la domanda del S. di superiore inquadramento, gravame con cui il S. lamentava l’irritualità della correzione disposta su istanza dell’AMAT S.p.A. inaudita altera parte dallo stesso Tribunale del dispositivo così da ridurre l’importo della rivalutazione monetaria originariamente risultante dalla CTU espletata in primo grado e l’erroneità dei conteggi redatti dal CTU per il calcolo degli accessori, chiedendone la rinnovazione, all’esito della disposta rinnovazione, in accoglimento della domanda dichiarava dovute al S. le somme di Euro 6.735,37 a titolo di rivalutazione e la somma di Euro 7.208,89 a titolo di interessi legali sull’importo originario del credito pari a Euro 11.359,01;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’AMAT S.p.A., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il S., pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per non aver tenuto conto la disposta sentenza di condanna della richiesta avanzata dallo stesso S., all’epoca appellante, di riduzione del petitum in ragione della detrazione delle somme già versate dall’AMAT S.p.A. in esecuzione della sentenza di primo grado;

– che, con il secondo motivo, subordinatamente all’ipotesi del rigetto del primo motivo, il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’omessa considerazione da parte della Corte territoriale del fatto storico del pagamento intervenuto da parte dell’AMAT S.p.A. delle somme recate dalla sentenza di primo grado;

– che, il primo motivo risulta meritevole di accoglimento, ricorrendo nella specie, in relazione alle conclusioni formulate dal S., allora appellante, che espressamente contemplavano la detrazione degli importi già corrisposti dall’AMAT S.p.A. all’esito del giudizio di primo grado dal quantum della domanda di condanna formulata in sede di gravame, il denunciato eccedere della condanna pronunziata dal giudice del gravame rispetto al quantum richiesto dall’appellante in quella sede;

che, pertanto, il motivo va accolto, conseguendone l’assorbimento del secondo, svolto solo in via subordinata e l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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