Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7980 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 21/03/2019), n.7980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25796-2014 proposto da:

AMG IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA VICO GIAMBATTISTA 22, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FRUSCIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO TURCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 122/2013 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sulla base di un PVC del 18.6.2007 redatto presso la sede di F.V. s.p.a., in (OMISSIS), l’Ufficio delle Dogane della Spezia emise sei avvisi di rettifica dell’accertamento nei confronti di A.M.G. s.r.l., contestandole irregolarità nella importazione di merce nel periodo 2005-2006, ed in particolare l’irregolare utilizzo del deposito IVA di F.V. s.p.a., utilizzato solo virtualmente. In tal guisa, secondo l’Ufficio, la società non avrebbe potuto servirsi della sospensione dell’IVA ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, conv. in L. n. 427 del 1993, nè tantomeno assolvere l’imposta con il meccanismo del c.d. reverse charge, mediante emissione di autofattura all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito, come invece aveva fatto, sicchè chiamò in via solidale essa società, CAD La Spezia s.r.l. (soggetto titolare della procedura di domiciliazione) e la stessa F.V. s.p.a., quale titolare del deposito IVA, all’esborso di complessivi Euro 115.981,73 a titolo di IVA non assolta in Dogana, preannunciando anche la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. La società propose ricorso dinanzi alla C.T.P. della Spezia, che l’accolse parzialmente con sentenza del 15.4.2010. La C.T.R. della Liguria accolse parzialmente l’appello dell’Ufficio con sentenza del 17.9.2013, al contempo respingendo l’appello incidentale della contribuente.

A.M.G. s.r.l. in liq. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria. L’intimata ha depositato in data 4.12.2014 un “atto di costituzione”, al solo fine di eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della Dir. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, artt. 2 e 10, della Dir. 2006/112/CE, art. 2, del Reg. del Consiglio del 25 maggio 1989, n. 1553 del 1989, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 17, 18, 19, 23, 25, 60, 67, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente si duole dell’affermazione della C.T.R. secondo cui, nella specie, non vi sarebbe doppia imposizione, giacchè con la ripresa per cui è causa l’Ufficio non ha tenuto conto del regolare assolvimento dell’imposta, da parte di essa società, mediante il meccanismo del c.d. reverse charge. Pretendere nuovamente il pagamento dell’IVA all’importazione, quindi, determina una doppia imposizione, giacchè IVA all’importazione ed IVA interna costituiscono la medesima imposta.

1.2 – Con il secondo motivo, A.M.G. denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, lett. b), conv. in L. n. 427 del 1993, del D.M. n. 419 del 1997, artt. 2,3 e 4, del D.L. n. 185 del 2008, art. 16,comma 5-bis, conv. in L. n. 2 del 2009, della Dir. 77/388/CEE del Consiglio 17 maggio 1977, art. 16, della Dir. 2006/112/CE, art. 157, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si rileva, in ogni caso, che per effetto del succedersi di norme di interpretazione autentica del D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 4, conv. in L. n. 427 del 1993, (norme interpretative dettate dal D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 5-bis, conv. in L. n. 2 del 2009, dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 21-bis, conv. in L. n. 44 del 2012, nonchè dal D.L. n. 179 del 2012, art. 44, comma 34, conv. in L. n. 222 del 2012), deve escludersi che, ai fini della regolarità di esercizio del deposito IVA costituisca requisito indispensabile quello della materiale introduzione della merce nel deposito, ben potendo la custodia da parte del depositario essere espletata anche in locali limitrofi al deposito, non occorrendo neanche che la merce, transitata in detto deposito a bordo del mezzo che la trasporta, sia scaricata dal mezzo stesso, nè che essa stazioni per un tempo minimo. Nella specie, quindi, la contestata modalità di deposito non integra affatto quella del “deposito virtuale”, ma si tratta certamente di modalità consentita dalla legge, solo occorrendo che la merce in questione rientri nello spazio di custodia del depositario, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R.

1.3 – Con il terzo motivo, infine, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello incidentale, dalla stessa proposto, per violazione delle norme in tema di giusto procedimento amministrativo.

2.1 – Non mette conto esaminare i motivi di ricorso in quanto, con la memoria del 9.1.2019, la società ricorrente ha depositato il provvedimento del 13.6.2016, con cui l’Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, ha revocato in autotutela gli avvisi di rettifica dell’accertamento impugnati.

Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

L’obiettiva incertezza della materia, sulla quale la giurisprudenza è intervenuta a più riprese specialmente dopo la proposizione del ricorso, giustifica ampiamente la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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