Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 798 del 19/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 19/01/2021), n.798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35325-2019 R.G. proposto da:

DOLCI CALZE 2 SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LASCIOLI;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

9/11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BIASILLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati SARA BRAMBILLA, GIAN MARIO DI

PAULI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

BUSTO ARSIZIO, depositata il 24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ESPOSITO LUCIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MASTROBERARDINO PAOLA, che

chiede che la Corte di Cassazione voglia respingere il proposto

regolamento.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Dolci Calze 2 s.r.l. in liquidazione proponeva regolamento di competenza avverso l’ordinanza resa il 24/10/2019 dal Tribunale di Busto Arsizio, con cui il predetto Giudice, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del TFR promossa dalla società nei confronti di M.C., aveva dichiarato la propria incompetenza per materia sulla domanda proposta dalla società per le responsabilità concorrenti della M. nell’attività gestoria dell’amministratore, avendo ritenuto competente al riguardo la sezione specializzata delle imprese del Tribunale di Milano;

M.C. resisteva in giudizio;

La Procura generale presso questa Corte concludeva come in atti.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

la ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso proveniente dal difensore abilitato, debitamente accettata da controparte, che concordava per la comensazione delle spese;

ex art. 390 c.p.c. la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione all’udienza o sino alla data dell’adunanza camerale, o finchè non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter c.p.c., con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato;

va dichiarata, pertanto, l’estinzione del processo, con compensazione delle spese tra le parti;

stante l’esito del giudizio, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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