Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 798 del 16/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 798 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 21610-2012 proposto da:
DE LUCA GROUP ITALY S.P.A. C.F. 05778190636, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIGI N 11 III
PIANO INT 301, presso lo studio dell’avvocato CARDILLO
ORESTE & ASSOCIATI, che la rappresenta e difende
2013
3163

unitamente all’avvocato GUGLIELMUCCI CORRADO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

BONAVOLONTA’

WALTER

C.F.

BNVWTR50C19F8391,

Data pubblicazione: 16/01/2014

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GANDOLFI 6,
presso lo studio dell’avvocato BARBETTI FRANCO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4042/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato CARDILLO ORESTE;
udito l’Avvocato TAGLIAFERRI DAVIDE per delega
BARBETTI FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. CERONI FRANCESCA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di NAPOLI, depositata il 16/07/2012 r.g.n. 4491/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Bonavolontà Walter, premesso di aver lavorato alle dipendenze della

per la Ing. Paolo De Luca Costruzioni spa (che dal 14.10.1996 aveva
mutato denominazione in Pontistrade srl); dall’1.7.1996 al 7.11.2005
alle dipendenze della Pontistrade (in data 26.9.2006 incorporata per effetto di fusione – nella De Luca Group Italy spa), con
inquadramento nel livello VII del CCNL di categoria, per quanto
ancora qui di rilievo impugnò il licenziamento intimatogli per asserito
giustificato motivo oggettivo.
Il primo Giudice rigettò l’impugnativa del licenziamento, ritenendo
provata la contrazione dell’attività lavorativa e l’insussistenza di un
gruppo societario, con conseguente impossibilità di reimpiego del
lavoratore.
Con sentenza del 12.6 – 16.7.2012, la Corte d’Appello di Napoli, in
parziale accoglimento del gravame svolto dal Bonavolontà, dichiarò
l’illegittimità del licenziamento, applicando la tutela reale.
A sostegno del decisum la Corte territoriale, sempre per ciò che
ancora qui rileva, osservò quanto segue:
– per potere ritenere giustificato il licenziamento per soppressione
del posto di lavoro occorre accertare anche l’impossibilità di reperire
altra idonea collocazione nell’ambito della stessa azienda, con onere
al riguardo del datore di lavoro;

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Progetto For srl nel periodo 29.4.1988 – 30.6.1996); dal 1°.7.1996

– nel caso di specie il lavoratore aveva chiesto la reintegra in
azienda, avendo concretamente svolto la propria attività lavorativa

numerose altre società facenti parte del gruppo De Luca,
assumendo che le varie società, cioè la Progetto For srl, la Ing. Paolo
De Luca Costruzioni spa, la Pontistrade spa, facevano parte di un
gruppo societario a capo del quale vi era la De Luca Group Italy spa,
composto altresì dalla Sealdaci srl, dalla Dipiùdi Ambiente spa, dalla
Vitesse srl in liquidazione e dalla Cosgreen srl in liquidazione;

come emerso all’esito della istruttoria espletata, il ruolo svolto dal

Bonavolontà all’interno del gruppo richiedeva una sua costante
partecipazione alla vita societaria di ciascuna delle aziende che ne
facevano parte;

tutte le società del gruppo erano accomunate dal fatto che

avevano la propria sede amministrativa ad Arco Felice, alla via
Diocleziano n. 23, e la sede legale a Roma, alla via Vallombrosa n.
88;
– i numeri telefonici comuni e l’indirizzo comune di posta elettronica
confermavano l’unicità del centro di imputazione degli interessi;
– anche i testi escussi avevano confermato l’assunto del lavoratore,
e, in particolare, come riferito da un’altra dipendente, che il
Bonavolontà aveva lavorato “per tutto il gruppo come tutti noi”;
– doveva affermarsi l’esistenza di un unico centro di imputazione,
costituito dalla De Luca Group Italy, considerando che le società

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non solo alle dipendenze della Pontistrade spa, ma anche delle

avevano in comune gli organi direttivi e che, in particolare, il vertice
dei poteri decisionali era identificabile nella stessa persona fisica;

praticamente indifferenziato (tale circostanza essendo stata
affermata dalla stessa convenuta nella memoria di costituzione,
laddove alle pagine 10 e 11 aveva parlato, di un “collegamento” tra
le società del gruppo e che il Bonavolontà passava tranquillamente
da una azienda all’altra per soddisfare le contingenti esigenze
professionali di volta in volta verificatesi), con le stesse modalità
gestionali del rapporto, in favore delle diverse società del gruppo;
– ne conseguiva che, facendo parte la Pontistrade spa di un
gruppo, se era vero che esisteva una contrazione della attività di
quest’ultima, era anche vero che non era stata provata da parte della
Società l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni presso
altra società del gruppo.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la De Luca
Group Italy spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei
motivi e illustrato con memoria.
L’intimato Bonavolontà Walter ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione
degli artt. 100 e 323 cpc, deduce l’inammissibilità del ricorso in
appello per omessa impugnazione di una delle statuizioni che,
autonomamente, sorreggevano la decisione di prime cure; in

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– era altresì rawisabile la utilizzazione del Bonavolontà in modo

particolare il Bonavolontà non aveva censurato l’affermazione del
primo Giudice relativa all’avere egli svolto, per le altre società

amministratore e socio e non di lavoratore subordinato.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli
artt. 2909 cc, 324, 342, 346 e 434 cpc, deduce che erroneamente
la Corte territoriale non aveva rilevato il passaggio in giudicato della
suddetta statuizione del primo Giudice, riferibile anche alla reiezione
di altre domande svolte con il ricorso introduttivo.
I suddetti motivi, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati
congiuntamente.
1.10sserva la Corte che, con il ricorso d’appello, il Bonavolontà
aveva richiamato gli assunti già svolti nel ricorso introduttivo e, in
particolare, quello di avere concretamente svolto la propria attività
lavorativa al servizio non solo della Pontistrade spa, ma anche delle
numerose altre società facenti parte del gruppo De Luca; aveva
altresì ribadito le emergenze fattuali da cui avrebbe dovuto
desumersi la sussistenza dell’unicità del centro di imputazioni degli
interessi e si era doluto che il primo Giudice avesse,
immotivatamente, ammesso l’istruzione testimoniale soltanto su
alcuni delle circostanze dedotte a prova, evidenziando, peraltro, che
comunque l’istruttoria espletata aveva dato riscontro delle sue
allegazioni.

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pretesamente collegate, incarichi rapportabili al suo ruolo di

Tale complesso di considerazioni critiche era quindi idoneo a
riproporre alla disamina del Giudice del gravame le questioni su cui il
primo Giudice si era pronunciato in senso sfavorevole all’appellante,

impedendo al contempo il loro passaggio in giudicato.
I motivi all’esame vanno pertanto disattesi.
2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt.
1344 e 1414 cc e della norma di diritto vivente secondo cui il
collegamento economico funzionale tra imprenditori formalmente
distinti ed autonomi è imputabile ad un unico centro di interesse, che
dispone della messa a disposizione delle energie lavorative, solo
allorché la frammentazione dell’azienda, in realtà essenzialmente
unica, sia effetto di frode o di simulazione; deduce la ricorrente che il
primo Giudice aveva escluso l’esistenza di frode o di simulazione
nella creazione di società distinte in assenza di allegazione in tal
senso da parte del Bonavolontà, mentre la Corte territoriale, nel
riconoscere il collegamento societario, non aveva tenuto conto della
mancanza di un’allegazione del fine fraudolento o simulato della
frammentazione di un’unica attività.
Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando la violazione della
suddetta norma di diritto vivente in tema di collegamento societario,
si duole che la Corte territoriale sia giunta alle indicate conclusioni
non tenendo conto degli indici all’uopo richiesti e, in particolare,
prescindendo del tutto dall’esame delle attività svolte da ciascuna
delle imprese gestite dalle società del gruppo, della loro integrazione

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\

funzionale ed economica e dell’esistenza di uno scopo comune e di
un comune coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario.

nonché violazione dell’art. 30, comma 1, dl.vo n. 276/2003, con
riferimento a tutti i requisiti richiesti per la configurabilità del
collegamento societario illecito, agli standards propri di specifiche
realtà produttive, alla rilevanza data alla sola utilizzazione
indifferenziata del Bonavolontà, senza tener conto del requisito della
contemporaneità delle prestazioni per tutte le società del gruppo e
mal valorizzando, a seguito di un’erronea lettura della memoria
difensiva, l’avvenuto impiego del lavoratore in regime di distacco
presso società consortili collegate ad essa ricorrente.
Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt.
2094 cc., 115 e 116 cpc, si duole che la Corte territoriale, nel ritenere
l’esistenza della subordinazione tra il Bonavolontà e le altre società
del gruppo, abbia omesso ogni riferimento al criterio della
soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore
di lavoro.
I suddetti motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati
congiuntamente.
2.1 Già nel ricorso introduttivo di primo grado il ricorrente aveva
dedotto l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di
lavoro, anche in presenza di più imprese appartenenti ad uno stesso

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Con il quinto motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione,

gruppo societario, rilevando per conseguenza la sussistenza
dell’obbligo del suo reimpiego nell’ambito dell’intero gruppo.

situazione quanto meno elusiva degli obblighi scaturenti dal rapporto
di lavoro e, specificamente, di quelli scaturenti dal regime di stabilità
reale con riferimento alla fattispecie di un licenziamento intimato per
giustificato motivo oggettivo, alla cui legittimità osta la possibilità di
reimpiego del lavoratore licenziato (cfr, con riferimento alla
fattispecie, sostanzialmente analoga, di una situazione elusiva
connessa alla computabilità, ai fini della tutela reale, di tutti i
lavoratori dipendenti da società collegate, Cass., n. 6843/2010; cfr,
altresì, Cass., n. 4274/2003).
2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora tra più

società vi sia un collegamento economico-funzionale, è da ravvisare
un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti,
ove si accerti l’utilizzazione contemporanea delle prestazioni
lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese
(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11275/2000; 5496/2006); al contempo è
stato affermato il correlato principio secondo cui è configurabile
l’unicità del rapporto di lavoro qualora lo stesso dipendente presti
servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro,
titolari di distinte imprese, e l’attività sia svolta in modo
indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte

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Pertanto non può ritenersi un difetto di allegazione in ordine ad una

sia stata svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse degli
altri (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13904/2000; 3249/2003).

attraverso la valorizzazione, nei termini già diffusamente esposti
nello storico di lite, degli elementi di giudizio dimostrativi della
concreta sussistenza del collegamento esistente fra le società del
gruppo e della prestazione da parte del Bonavolontà di un’attività
lavorativa che, come risultante dalle richiamate testimonianze, era
svolta per tutto il gruppo e, quindi, indifferenziatamente e
contemporaneamente per tutte le società che vi appartenevano; con
ciò, al contempo, evidenziandosi la loro integrazione funzionale ed
economica e l’esistenza di un comune coordinamento fra le stesse.
2.3Né la Corte territoriale doveva ritenersi tenuta alla verifica della
sussistenza degli elementi dimostrativi della subordinazione nei
confronti di tutte le società del gruppo, posta la pacificità della
dipendenza del Bonavolontà dalla Pontistrade spa e la rilevata
prestazione della sua attività lavorativa a favore anche delle altre
società del gruppo stesso.
2.4 Deve ancora rilevarsi che la sussistenza del collegamento
economico-funzionale fra società dello stesso gruppo, in forza del
quale è ravvisabile un unico centro di imputazione dei rapporti di
lavoro dei dipendenti, costituisce un accertamento di fatto
demandato a giudici del merito.

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A tali principi si è sostanzialmente attenuta la sentenza impugnata,

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione
con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non

della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola
facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della
coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di
merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in parola la
possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova
valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle
emergenze probatorie.
Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della
omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi
sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito,
siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di
punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili
d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della
decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di
motivazione non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle
risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza
impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006;
11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004;
12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

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conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito

Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal
giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente,

condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è
sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento,
dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le
argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis,
Cass., n. 12121/2004), e che l’omesso esame di fatto decisivo,
previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cpc, è costituito da quel difetto
di attività del giudice del merito che si verifica tutte le volte in cui egli
abbia trascurato, non la deduzione o l’argomentazione che la parte
ritiene rilevante per la sua tesi, ma una circostanza obiettiva
acquisita alla causa tramite prova scritta od orale, idonea di per sé,
qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza
ad una decisione diversa da quella adottata (cfr, ex plurimis, Cass.,
nn. 7000/1993; 914/1996; 10778/1997; 2601/1998; 1203/2000;
13981/2004); deve pertanto escludersi che il preteso errore della
Corte territoriale sulla portata delle affermazioni relative al distacco
del Bonavolontà presso altre società del gruppo, investendo un
profilo della motivazione di carattere sostanzialmente integrativo ed
espresso parenteticamente, sia pertinente ad un elemento di giudizio
di carattere decisivo e tale da inficiare il complesso della
considerazioni svolte.

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non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o

Al contrario, nel caso all’esame, la sentenza impugnata ha
esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo

istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le
valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte
configurano quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio
del tutto ragionevole, che, quale espressione di una potestà propria
del giudice del merito, non può essere sindacata nel suo esercizio
(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).
In definitiva, quindi, le doglianze dei ricorrenti si sostanziano nella
esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da
quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di
merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di
legittimità.
2.51 motivi all’esame, nelle distinte censure in cui si articolano,
vanno pertanto disattesi.
3. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo e da distrarsi ha favore del
difensore antistatario avv. Franco Barbetti, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese, da distrarsi a favore del difensore avv. Franco Barbetti e che

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un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze

liquida in euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro 4.000,00
(quattromila) per compenso, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2013.

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