Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 798 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 14/01/2011), n.798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30759/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GANDOLFI

6, presso lo studio dell’avvocato COCCO ILARIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FIORINO Michele, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 19/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato FIORINO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 19/09/2005 che aveva, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermato la sentenza della CTR di Napoli che aveva accolto il ricorso di A.R. avverso il silenzio rifiuto in ordine alle istanze di rimborso sulle ritenute Irpef relative alle indennità di trasferta quale ispettore del lavoro.

La CTR aveva ritenuto la natura risarcitoria e pertanto la intassabilità.

La ricorrente pone a fondamento del ricorso la violazione di legge e il vizio motivazionale.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza e il contribuente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per extra petizione e omessa pronunzia, oltre che violazione e falsa applicazione dell’art. 37 e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per avere la CTR omesso di pronunziare in ordine alla eccezione di prescrizione, e di avere pronunziato sulla decadenza ex art. 38 predetto mai dedotta.

Il motivo non è autosufficiente, non trascrivendo (o esponendo con grande precisione) i passi dell’atto dell’Ufficio in cui i rilievi o le eccezioni erano stati proposti.

Col secondo motivo deduce violazione dell’art. 48, comma 1 e, in subordine comma 4, del D.P.R. n. 917 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto la natura risarcitoria e non retributiva delle superiori indennità.

Il motivo è fondato.

Questa Corte (Cass. n. 14291/2009; n. 12178/2009), nelle ultime decisioni, ha osservato che sul tema del regime di tassazione delle somme corrisposte, in via forfettaria, agli ispettori del lavoro in occasione dell’espletamento di incarichi fuori sede, nella giurisprudenza della Corte si riscontrano orientamenti non uniformi:

da un lato, infatti, si è affermata la natura puramente risarcitoria delle somme anzidette, con conseguente esclusione della loro assoggettabilità alla ritenuta IRPEF (Cass. nn. 5081 del 1999, 9107 del 2002 e n. 21517 del 2006); dall’altro, si è ritenuta la piena assimilabilità di tali erogazioni all’indennità di trasferta, con applicazione del regime di tassazione stabilito per quest’ultima dal comma 4, poi divenuto 5^, a seguito della sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, (Cass. nn. 13843 del 2004, 132 e 6518 del 2006, 2833 del 2007 ed altre); infine, in altra occasione, pur aderendo a quest’ultimo indirizzo, è stata censurata l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine all’accertamento in concreto della natura delle somme percepite (Cass. n. 1798 del 2005). Anche questo Collegio ritiene di aderire e dare continuità al secondo, ormai ampiamente prevalente, indirizzo, il quale ha anche il pregio di evitare disparità di trattamento nell’ambito della stessa categoria di lavoratori sulla base della qualificazione di volta in volta attribuita alle somme in questione dal giudice di merito. Nel dettare il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, e le sue successive modificazioni (e già prima il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 48), il legislatore ha avuto l’evidente intenzione di stabilire, in via generale e forfettaria, i limiti quantitativi entro i quali le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta (caratterizzata, secondo il diritto lavoristico, dal mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro) siano esenti da tassazione ed oltre i quali, invece, le stesse concorrono alla formazione del reddito: partendo, cioè, dalla natura mista di detta indennità, destinata in parte a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed in parte a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta (cfr. Cass. n. 10249 del 1991), il legislatore ha introdotto, nell’esercizio della sua discrezionalità (con scelta certamente non irragionevole), una minuziosa disciplina della materia per ciascuna tipologia di trasferta (nell’ambito del territorio comunale, fuori del territorio comunale, all’estero), stabilendo, a seconda dei casi, distinte soglie di intassabilità, anche nell’ipotesi di rimborso analitico delle spese sostenute dal lavoratore. Ne deriva che le somme corrisposte agli ispettori del lavoro per le ispezioni effettuate fuori sede, a prescindere dalla qualificazione adottata dal giudice di merito (“indennità di trasferta”, “rimborso spese forfettario”, “rimborso spese” in genere), devono in ogni caso ritenersi riconducibili all’istituto dell’indennità di trasferta e, pertanto, soggette al regime di tassazione per questo dettato, ratione temporis, prima dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 4, – come modificato dal D.L. n. 41 del 1995, art. 33, comma 3, convertito nella L. n. 85 del 1995, poi, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dallo stesso D.P.R., art. 48, comma 5, nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, (v., ora, nuovo T.U.I.R., art. 51, comma 5, introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 1).

In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti sopra specificati, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla CTR della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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