Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7979 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

T.C.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 52/2007/05 depositata il 22/10/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla

relazione;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da T.C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Firenze n. 112/2/05 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999- 2002.

Il ricorso proposto dall’Agenzia si articola in tre motivi. Nessuna attività è stata svolta dall’intimato.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo di ricorso l’Agenzia dell’Entrate assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4. La richiesta di condono tombale avrebbe precluso al contribuente qualsiasi rimborso. La censura è fondata. Costituisce principio consolidato l’affermazione secondo cui ogni condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento fiscale ordinario. Pertanto, l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, è ostativa della prosecuzione del giudizio di rimborso per l’Irap che si assume indebitamente versata (Cass. civ. (Ord.), Sez. 5^, 05/02/2008, n. 2701).

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo e terzo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va rigettato il ricorso proposto dal T..

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Corte accogli il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal T. alla CTP di Firenze. Compensa le spese del merito e del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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