Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7979 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017), n. 7979
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18073-2015 proposto da:
MORERA SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NIZZA 22, presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRENCIAGLIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato CESARE COSTA giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile Contenzioso
Direzione Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato
FABIO FRANCISCO FRANCO, che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 58/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARLA
REGIONALE di ROMA del 18/06/2014, depositata il 12/01/2015;
vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c. di parte ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si verte in tema di impugnazione di cartella di pagamento notifica il 9/07/2010 per Irap, Ires ed Iva dell’anno d’imposta 2006;
2. la C.T.R. ha affermato che: 1) la mancata sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente non comporta invalidità dell’atto ove non ne sia dubbia la riferibilità all’amministrazione; à) la dichiarazione integrativa presentata il 22/10/2010 (dopo la notifica della cartella) è tardiva, trattandosi di errore che aveva determinato un maggior debito d’imposta, quindi emendabile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. il primo motivo di ricorso (“violazione e/o falsa applicazione dell’art. 125 c.p.c. e art. 480 c.p.c., comma 4 e della L. n. 212 del 2000, art. 7) è fondato, in quanto per i ruoli consegnati dopo l’1/06/2008 è necessaria la sottoscrizione cartella da parte del responsabile del procedimento (Cass. Sez. U., n. 11722/10; Cass. n. 17309/14);
5. fondato è anche il secondo motivo (“violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8 e 8 bis e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43), avendo questa Corte di recente chiarito che, indipendentemente dalle modalità e dai termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998 – ossia: per emendare errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis; per emendare errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43; infine per il rimborso dei versamenti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento – “il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fallo o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria” (Cass. Sez. U., cent. 30/06/2016, n. 13378);
6. occorre quindi procedere a nuovo esame in sede di rinvio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017