Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7979 del 21/04/2020
Cassazione civile sez. lav., 21/04/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 21/04/2020), n.7979
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2658/2016 proposto da:
N.F., quale titolare della Delegazione ANGRI
dell’Automobile Club (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato ANNA
BUTTAFOCO, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO BARBATO;
– ricorrente –
contro
P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO
SIVIGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ACCONCIA;
– controricorrenti –
e contro
AUTOMOBILE CLUB (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 142/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 28/01/2015, R.G.N. 1008/2012.
Fatto
RILEVATO
che, con sentenza del 28 gennaio 2015, la Corte d’Appello di Salerno – confermava la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio promosso da P.P. nei confronti di N.F., nella qualità di titolare della delegazione di Angri dell’ACI di (OMISSIS) e dello stesso ACI di (OMISSIS), dichiarando la domanda della P., avente ad oggetto il riconoscimento dell’esistenza nei confronti di uno dei soggetti convenuti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo 29.8.2005/30.12.2007 ed il diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento delle mansioni di sportellista addetta alle pratiche, inammissibile rispetto all’ACI di (OMISSIS), per il ritenuto difetto di legittimazione passiva, e, viceversa, fondata nei confronti della Sig.ra N. nella qualità, per essere stata accertata l’autonomia della delegazione di Angri rispetto all’ACI di (OMISSIS) e provato lo svolgimento, da parte della P. presso la sede operativa della delegazione medesima di un’attività di sportellista da qualificarsi subordinata, dovendo ritenersi la lavoratrice soggetta alle direttive della N. e, comunque, in ragione della ricorrenza di ulteriori indici sintomatici della subordinazione;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la N., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la P. mentre l’ACI di (OMISSIS), pur intimato, non ha svolto difesa alcuna.
Diritto
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza o del procedimento per aver la Corte territoriale pronunziato su un ricorso da ritenersi a sua volta nullo ex art. 414 c.p.c., in quanto carente nell’esposizione degli elementi di fatto da porre a fondamento della domanda;
– che, con il secondo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116,414 c.p.c. e art. 420 c.p.c., comma 1, da cui fa conseguire la nullità della sentenza e del procedimento, imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dalla ritenuta ammissibilità delle prove generiche articolate nel ricorso nonchè il travisamento delle risultanze istruttorie acquisite, sicchè si affermano essere state provate circostanze che non risultano neppure dedotte nel ricorso introduttivo;
– che, rilevata l’infondatezza del primo motivo per aver la Corte territoriale correttamente ritenuto, in linea con l’orientamento espresso da questa Corte (cfr., ex multis, Cass., sez. VI, ord., 8.2.2011, n. 3126), di dover escludere la nullità del ricorso introduttivo, emergendo dal tenore complessivo dell’atto, con sufficiente chiarezza,la causa petendi dell’azione, così che veniva consentito alla N. all’epoca resistente di apprestare una compiuta difesa, orientamento tale da legittimare la successiva decisione di dar corso all’istruttoria per l’accertamento dei fatti valutati come correttamente dedotti e offerti di provare, deve ritenersi l’inammissibilità del secondo motivo, non dando conto la ricorrente della tardività delle deduzioni in fatto che si assumono rese dalla P. solo in sede di interrogatorio libero, di modo che le stesse dichiarazioni, attinenti all’avvenuta assunzione della P. da parte dell’odierna ricorrente, all’esercizio da parte della medesima di un potere di direzione dell’attività, della provenienza dalla stessa ricorrente della retribuzione mensilmente percepita dalla P., che, peraltro, la ricorrente neppure tenta di confutare, vanno qui considerate come rese a precisazione di quanto già dedotto con il ricorso introduttivo, in conformità alla funzione che nel processo del lavoro riveste l’interrogatorio libero della parte;
– che, pertanto, il ricorso va rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020