Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7978 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.R., elett.te dom.to in Roma, alla via Ludovisi 35,
presso lo studio dell’avv. Massimo Lauro, rapp.to e difeso dall’avv.
PICCOLO Paolo, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania 165/2008/12 depositata il 16/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da P.R. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione in ordine alla domanda di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001- 2002. Il ricorso proposto dal P. si articola in unico motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, laddove la CTR ha ritenuto tardivo il ricorso presentato alla CTP. La censura è fondata. Ed invero il ricorso del contribuente al giudice tributario per ottenere il rimborso di somme che egli assume indebitamente versate può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego del rimborso esplicito o implicito (vale a dire, in tale ultima ipotesi, qualora sia decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione, previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2); una volta formatosi il silenzio rifiuto, il ricorso è sempre proponibile fino a quando non si prescrive il diritto alla restituzione (Sez. 5^, Sentenza n. 6724 del 12/03/2008). Relativamente alla istanza di rimborso del 29/4/2003, tempestivo appare il ricorso dell’8/10/2004 alla CTP di Napoli.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010