Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7978 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 21/04/2020), n.7978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9599/2017 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, ENZO MORRICO e ROBERTO ROMEI;

– ricorrente –

contro

M.R., N.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA

SILVESTRI, rappresentati e difesi dall’avvocato ERNESTO MARIA

CIRILLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6243/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/10/2016, R.G.N. 4390/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza in data 18 ottobre 2016, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle sue opposizioni, riunite, ai decreti dello stesso Tribunale di Napoli di ingiunzione del pagamento delle somme di Euro 11.474,77 e di Euro 4.128,57 oltre accessori di legge, in rispettivo favore dei dipendenti M.R. (per retribuzioni di febbraio e marzo 2013 e tredicesima mensilità 2012) e N.P. (per retribuzione di aprile 2013), sul presupposto dell’illegittimità del trasferimento di rami d’azienda dalla predetta società a Telepost s.p.a. (per il primo) e a TNT Logistic Italia s.p.a. (per il secondo), accertata dalle rispettive sentenze n. 8629/2010 e n. 23107/2009 del Tribunale di Napoli, che l’aveva pure condannata alla reintegrazione dei lavoratori;

avverso tale sentenza la società, con atto notificato il 13 aprile 2017, ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui i lavoratori resistevano con unico controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. secondo un esame rispettoso del corretto ordine logico-giuridico delle questioni devolute, la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale, nell’inosservanza del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato (avendo “ritenuto corretta la riqualificazione della natura dell’azione – da retributiva a risarcitoria – come operata dal Tribunale”), accertato il diritto ad un risarcimento del danno dei lavoratori, che avevano invece richiesto nel ricorso in via monitoria la condanna della datrice cedente il ramo d’azienda al pagamento delle retribuzioni maturate (secondo motivo);

2. il motivo è inammissibile;

2.1. la questione prospettata è nuova, non risultando trattata dalla sentenza impugnata, neppure avendo la ricorrente indicato specificamente, nè trascritto gli atti nei quali l’avrebbe posta nei gradi di merito: ciò che si riflette sulla genericità del motivo, in violazione del principio prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 (Cass. 11 gennaio 2007, n. 324; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430);

2.2. la sentenza della Corte d’appello ha anzi riportato la doglianza di Telecom Italia s.p.a., di mancata applicazione dal Tribunale, pur nella ritenuta sussistenza di un obbligo risarcitorio, del principio di detrazione dell’aliunde perceptum (al secondo capoverso della parte motiva, a pg. 3 della sentenza) e addirittura rilevato l’assenza di contestazione della “qualificazione operata dal Tribunale in termini “risarcitori” e non retributivi” delle erogazioni patrimoniali ipotizzabili in capo alla Telecom” (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza): senza alcuna confutazione, con la questione qui per la prima volta sollevata, dei suindicati passaggi di natura decisoria, comportante la genericità del motivo sul punto, in violazione della prescrizione di specificità posta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 6 luglio 2007, n. 15952; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959);

3. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1406 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l’irrilevanza degli atti estintivi compiuti dal cessionario del ramo d’azienda, sull’erroneo assunto della sussistenza di un rapporto di lavoro, ancorchè nullo, distinto da quello intercorso con la società cedente (primo motivo); violazione del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 19736 del 14 novembre 2013, di accertamento di illegittimità del licenziamento intimato da Ceva Logistics a N.P. il 17 novembre 2011, con ordine alla società di reintegrazione del lavoratore e sua condanna al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione, in assenza di ulteriore danno risarcibile in relazione al medesimo periodo (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1223,1256,1453,1463 c.c., per la mancata detrazione dell’indennità di mobilità percepita da M.R., in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno, nella specificazione dell’aliunde perceptum, nonostante la natura risarcitoria, e non retributiva, della pretesa patrimoniale del lavoratore (quarto motivo);

4. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

5. questa Corte ha recentemente risolto le questioni qui devolute, con sentenze oggetto di ampie ed approfondite argomentazioni (Cass. 3 luglio 2019, n. 17784, sub p.ti da 6.2. a 7.1.; sub 8. in motivazione; Cass. 7 agosto 2019, n. 21158), qui espressamente richiamate in quanto condivise e pertanto meritevoli di continuità, secondo le quali:

5.1. soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., che, in deroga all’art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto. Ed è evidente che l’unicità del rapporto venga meno, qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore “continui” di fatto a lavorare;

5.2. per insegnamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’unicità del rapporto presuppone la legittimità della vicenda traslativa regolata dall’art. 2112 c.c.: sicchè, accertatane l’invalidità, il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente (sebbene quiescente per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale);

5.3. il trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c.) e di inconfigurabilità di una cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell’originario cedente (cfr. da ultimo: Cass. 28 febbraio 2019, n. 5998; in senso conforme, tra le altre: Cass. 18 febbraio 2014, n. 13485; Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2281, le quali hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa l’interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro resa in favore del cessionario);

5.4. pure a fronte di una duplicità di rapporti (uno, de iure, ripristinato nei confronti dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l’altro, di fatto, nei confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore), la prestazione lavorativa solo apparentemente resta unica: giacchè, accanto ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve n’è un’altra giuridicamente resa, non meno rilevante sul piano del diritto, in favore dell’originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato;

5.5. pertanto al dipendente spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass. 23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio 2008, n. 20316), perchè, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare la controprestazione retributiva;

5.6. nelle obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni fungibili, la costituzione in mora credendi (e la conseguente offerta di restituzione) vale unicamente a stabilire il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati dall’art. 1207 c.c., ma non anche a determinare la liberazione del debitore, che la legge subordina (art. 1210 c.c.) all’esecuzione del deposito accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato (Cass. 29 aprile 2014, n. 8711); in quelle relative a prestazioni infungibili (cui appartiene quella lavorativa), dovendo l’adempimento della prestazione di fare essere preceduto da atti preparatori, la cui esecuzione richiede la collaborazione del creditore, basta invece che il debitore, che intenda conseguire la liberazione dal vincolo, costituisca il primo in mora mediante l’intimazione prevista dall’art. 1217 c.c.: integrando insindacabile valutazione di merito l’accertamento della necessità della collaborazione del creditore, affinchè il debitore possa adempiere la propria obbligazione di fare (Cass. 12 luglio 1968, n. 2474);

5.7. mediante l’intimazione del lavoratore all’impresa cedente di ricevere la prestazione con modalità valida ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore (il quale la rifiuti senza giustificazione), il debitore del facere infungibile ha posto in essere quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione, stante l’equiparazione della prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa per tutto il tempo in cui il creditore l’abbia resa impossibile non compiendo gli atti di cooperazione necessari;

5.8. da quel momento l’attività lavorativa subordinata resa in favore del non più cessionario equivale a quella che il lavoratore, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro soggetto terzo: così come la retribuzione corrisposta da ogni altro datore di lavoro presso il quale il lavoratore impiegasse le sue energie lavorative si andrebbe a cumulare con quella dovuta dall’azienda cedente, parimenti anche quella corrisposta da chi non è più da considerare cessionario, e che compensa un’attività resa nell’interesse e nell’organizzazione di questi, non va detratta dall’importo della retribuzione cui il cedente è obbligato;

5.9. dopo la sentenza che ha dichiarato insussistenti i presupposti per il trasferimento del ramo d’azienda, in uno con la messa in mora operata del lavoratore, vi è l’obbligo dell’impresa (già) cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire un danno;

5.10. la conclusione è coerente con l’interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui, in riferimento allo scrutinio di legittimità costituzionale della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, “il danno forfettizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto”; sicchè, “a partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Diversamente opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata” (Corte Cost. 11 novembre 2011, n. 303, sub 3.3 del Considerato in diritto);

4.11 essa è stata ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. s.u. 7 febbraio 2018, n. 2990), autorevolmente confermata siccome corretta nella prospettiva interpretativa, costituzionalmente orientata, di rimeditazione della regola di corrispettività nell’ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro della prestazione lavorativa regolarmente offerta: posto che il riconoscimento di una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe l’efficacia dei rimedi che l’ordinamento appresta per il lavoratore; dovendo continuare a gravare sul datore di lavoro, che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa ritualmente offerta dopo l’accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, l’obbligo di corrispondere la retribuzione (Corte Cost. 28 febbraio 2019, n. 29, sub 5 del Considerato in diritto);

6. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, per la novità della soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità, in epoca successiva alla proposizione del ricorso e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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