Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7977 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

ISDAM Information System and Data Management s.r.l., in persona del

legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria n. 112/2006/17 depositata il 18/10/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 9/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da ISDAM Information System and Data Management s.r.l contro l’Agenzia del Territorio stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Reggio Calabria n. 40/02/92 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la rideterminazione delle tariffe d’estimo part. (OMISSIS) fgl (OMISSIS). Il ricorso proposto dall’Agenzia del Territorio si articola in unico motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e del D.L. n. 16 del 1993, art. 2. La sentenza avrebbe pretermesso natura giuridica ed efficacia delle disposizioni oggetto di disapplicazione, facendo malgoverno dei poteri che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, le riconosce.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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