Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7977 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. I, 22/03/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 22/03/2021), n.7977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11660/2015 proposto da:

Comune di Ameglia, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in

Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Pardini Federico,

con procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.V., F.M.L., F.R., elett.te

domiciliati presso l’avvocato Tassi Matteo, dal quale sono rappres.

e difesi, con procura speciale in atti;

– controricorrenti –

contro

Provincia della Spezia, in persona del legale rappres. p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 269/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

pubblicata il 28/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/11/2020 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

F.V., R. e M.L., convennero innanzi alla Corte d’appello di Genova il Comune di Ameglia e la Provincia della Spezia, esponendo che: il citato Comune aveva promosso una procedura d’esproprio per realizzare piste ciclabili e pedonali disponendo, con ordinanza del 21.5.02, l’occupazione d’urgenza di un terreno di cui erano comproprietari; con determinazione dirigenziale del 17.12.02 la Provincia convenuta aveva stabilito l’indennità provvisoria pari a Euro 477,40 e, a seguito della mancata accettazione, aveva costituito una servitù perpetua di uso pubblico sull’intera superficie dell’immobile; in data 2.5.06 era stata notificata a F.V., quale erede di G.A., la Delib. della commissione provinciale per la determinazione dell’indennità definitiva d’esproprio 13 dicembre 2005; tale notifica era da ritenere inesistente, per cui il termine per l’opposizione non era iniziato a decorrere. Pertanto, gli attori chiesero la condanna degli enti convenuti al pagamento delle indennità d’esproprio, di occupazione e di asservimento.

Si costituì il Comune di Ameglia eccependo la tardività dell’opposizione e la congruità dell’indennità, determinata in relazione alla destinazione urbanistica dell’immobile e alle relative possibilità di sfruttamento.

Con sentenza emessa il 28.2.14, la Corte d’appello determinò in Euro 21.000,00 l’indennità d’asservimento, in Euro 1604,13 quella di occupazione temporanea, e in Euro 20.552,60 l’indennità per la costituzione di servitù perpetua di uso pubblico, osservando che: il Comune di Ameglia era legittimato passivo in quanto soggetto a favore del quale era stato disposto l’asservimento dell’immobile; l’opposizione era stata tempestiva; non era applicabile il T.U. n. 327 del 2001; l’opposizione riguardava l’indennità definitiva, con conseguente irrilevanza dell’eccezione riguardante la notifica alla de cuius della determinazione amministrativa avente ad oggetto, invece, l’indennità provvisoria; la stima effettuata dal c.t.u., sebbene sulla base dei criteri prescritti dal suddetto T.U. n. 327, era utilizzabile in quanto commisurata al valore venale dell’immobile in questione; il c.t.u., senza considerare i vincoli preordinati all’esproprio apposti con Delib. del Consiglio comunale n. 41 del 2000, aveva ritenuto che alla data dell’esproprio fosse consentita dalla normativa urbanistica allora vigente la destinazione a parcheggio e rimessaggio di imbarcazioni, sebbene l’area non fosse edificabile, destinazione consentita dal vigente PRG approvato nel 1985, compatibile con i vincoli marittimo, paesistico e di bacino; il c.t.u. aveva comunque ritenuto che, pur non essendo risultato possibile individuare la data della trasformazione dell’area da zona agricola a parcheggio e rimessaggio di barche, tale uso potesse considerarsi consolidato alla data di entrata in vigore del PRG, dovendosi altresì ritenere che tale destinazione esistesse almeno dall’edificazione del terreno a monte ove era situata la residenza dei proprietari dell’area in questione, con ciò evidenziando che tale edificazione fosse anteriore al PRG, fatto, quest’ultimo, contestato dal Comune; trattandosi, come rilevato dal c.t.u., di trasformazione di uso del suolo anteriore al 1985, senza opere edilizie- come emergente dalle risultanze del verbale di presa di possesso- non era richiesto alcun titolo abilitativo; l’insussistenza di costruzioni edilizie escludeva anche la necessità del vincolo ambientale imposto nella zona in questione; l’attività di spargimento di ghiaia non richiedeva titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportava opere di effettiva e significativa, perdurante, trasformazione dello stato dei luoghi; era parimenti da escludere l’inosservanza del Codice della strada sulle fasce di rispetto delle sedi stradali, in mancanza di costruzioni edili, considerando altresì che il D.Lgs. n. 285 del 1992 – che aveva disciplinato le distanze da rispettare per centri abitati – era successivo al 1985, anno dell’approvazione del PRG; l’indennità di asservimento era stata correttamente calcolata ai sensi dell’art. 1038 c.c., in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46, relativi al calcolo percentuale dell’indennità d’espropriazione, in misura pari a quest’ultima, tenuto conto che l’asservimento riguardava l’intero immobile occupato; l’indennità d’occupazione d’urgenza era stata calcolata ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3.

Il Comune di Ameglia ricorre in cassazione con nove motivi.

Resistono i sigg. F. con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione della L. n. 865 del 1971, art. 19, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, avendo la Corte territoriale ritenuto rispettato il termine di 30 gg. di cui al suddetto art. 19, in mancanza dell’avvenuta pubblicazione sul BURL dell’indennità d’asservimento, non essendo stato invece considerata la pubblicazione della determinazione dirigenziale del 17.12.02 che stabilì a favore della de cuius l’indennità definitiva sulla quale quest’ultima formulò specifiche osservazioni, sicchè la successiva determinazione era da ritenere irrilevante.

Il secondo motivo denunzia violazione della L.R. Liguria n. 21 del 1998, avendo la Corte territoriale determinato l’indennità d’asservimento senza tener conto dell’illegittimità della destinazione d’uso dell’immobile occupato a rimessaggio in mancanza della pubblica fruizione di tale servizio, come peraltro aveva rilevato la Commissione provinciale nella quantificazione della stima.

Il terzo motivo denunzia violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 46 e art. 2697 c.c., nonchè, omessa, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla legittimità della modifica della destinazione d’uso del bene occupato, avendo la Corte d’appello pronunciato ultra petita, fondando la sentenza impugnata esclusivamente sulla relazione del c.t.u., il cui contenuto sulla stima dell’indennità era stato acriticamente recepito nella parte relativa alle mere presunzioni utilizzate circa la natura di pertinenza dell’area in questione rispetto all’abitazione, realizzata prima dell’entrata in vigore del PRG, fatto che non era stato allegato dagli attori.

Il quarto motivo denunzia violazione della L. n. 2359, art. 46 e L. n. 10 del 1977, art. 1, nonchè omessa, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento all’individuazione della modifica della destinazione del terreno, censurando le valutazioni del c.t.u. sulla circostanza della trasformazione dell’area asservita in parcheggio senza opere edilizie – “o di perdurante trasformazione dello stato dei luoghi” – che, invece, erano ravvisabili nello spargimento di ghiaia sul terreno.

Il quinto motivo denunzia violazione della L. n. 2359, suddetto art. 46, ed omessa, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla trasformazione dello stato dei luoghi e al cambio di destinazione d’uso dell’area occupata, in mancanza dell’autorizzazione paesistica.

Il sesto motivo denuncia violazione della L. n. 2359, art. 46, L.R. Liguria n. 43 del 1982, artt. 7, 9, con riferimento al D.C.R. n. 151 del 1988, nonchè omessa, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto che la destinazione d’uso relativa al parcheggio non fosse in contrasto con la normativa regionale, senza applicare i divieti dettati dalla citata L. n. 43, per qualsiasi intervento per nuove costruzioni nell’ambito dell’area del (OMISSIS), oggetto di vincolo paesistico-ambientale, istituito prima dell’entrata in vigore del PRG (1985), in mancanza altresì di programmi pluriennali di iniziativa pubblica previsti per alcuni interventi edilizi (tra cui però non era compreso quello per cui causa).

Il settimo motivo denunzia violazione della L. n. 2359, art. 46 e dell’art. 55 c.n., nonchè omessa, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla realizzazione di opere senza il rispetto di tali norme.

L’ottavo motivo denunzia, in riferimento al predetto art. 46, omessa, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo alla ritenuta non necessità dell’autorizzazione paesistica per il cambio di destinazione d’uso, non avendo la Corte territoriale considerato che l’area in questione era separata dall’abitazione dei ricorrenti dalla strada provinciale che costeggia il fiume (OMISSIS), esistendo dunque il vincolo della fascia di rispetto delle sedi stradali che, dunque, non era stato rispettato.

Il nono motivo denunzia violazione della L. n. 2359, art. 46, e omessa, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento all’applicazione dei parametri della servitù, avendo la Corte d’appello applicato erroneamente l’art. 1038 c.c., che è norma tra privati, mentre la norma applicabile è l’art. 46 predetto, considerando altresì che l’asservimento riguardava solo un parte dell’area occupata.

Il decimo motivo denunzia violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè la sentenza impugnata ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, senza compensarle, con vizio di motivazione al riguardo, tenuto conto che la stima dell’indennità era stata effettuata dalla Provincia, e dei vari interventi della Corte Costituzionale che si sono susseguiti nelle more del giudizio.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti. Il Comune ricorrente ha dichiarato che la sentenza impugnata non è mai stata notificata; al contrario, i controricorrenti, deducendo invece che la suddetta sentenza è stata regolarmente notificata, hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè notificato oltre il termine breve di 60 gg. dalla notificazione stessa.

Al riguardo, dagli atti si evince che: l’avv. Tassi, difensore dei sigg. F., notificò la copia conforme della sentenza della Corte d’appello all’avv. Anna Maria Biundo, domiciliatario, attraverso spedizione postale, in data 20.5.14.

Al riguardo, va osservato che, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata presso il domicilio (reale o eletto) del difensore e non già presso il domicilio eletto della parte, anche se detti luoghi possono coincidere. Pertanto, se la notificazione della sentenza è priva di ogni riferimento al procuratore costituito quale destinatario dell’atto, la stessa non è idonea a fare decorrere il termine ex art. 325 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio di quest’ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell’atto (Cass., n. 21734/16; SU, n. 20866/2020).

Nel caso concreto, la notifica della sentenza impugnata non può dirsi eseguita con modalità idonee tali da far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, in quanto la sentenza d’appello fu notificata presso il domicilio eletto dalla parte, e non presso quello eletto dal procuratore costituito. Infatti, l’atto fu spedito, a mezzo posta, all’avv. Biundo, procuratore domiciliatario, senza alcun riferimento al procuratore costituito, avv. Pardini, quale destinatario dell’atto.

Premesso ciò, il ricorso non può essere accolto.

Il primo motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello, premesso che l’opposizione in esame ha per oggetto l’indennità d’esproprio definitiva, ha osservato che non risulta provato il deposito della relazione di stima presso il Comune e la pubblicazione sul BURL, sicchè il termine in questione non è iniziato a decorrere.

Al riguardo, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte – cui il collegio intende dare continuità – a tenore della quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il sistema introdotto dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, fa decorrere, per qualunque interessato (quindi anche per l’ente espropriante), il termine di trenta giorni per proporre l’opposizione ivi disciplinata all’art. 19 dall’inserzione, nel Foglio degli annunci legali (FAL) della Provincia, dell’avviso di deposito della relazione redatta dalla Commissione provinciale espropri, ed a seguito della soppressione del FAL, dal momento dell’affissione del predetto avviso sull’Albo pretorio comunale (Cass., n. 14452/14).

E’ stato altresì osservato che, in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, la comunicazione all’interessato del quantum dell’indennità di espropriazione fissato in sede amministrativa, ovvero l’acquisizione aliunde della notizia del relativo ammontare, non bastano a far decorrere il termine di trenta giorni, di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 19, per proporre opposizione alla stima definitiva, da qualunque interessato (quindi anche da parte dell’ente espropriante), occorrendo anche il deposito della relazione di stima nella segreteria del Comune, l’inserzione dell’avviso di deposito nel Foglio degli annunci legali della Provincia e la notifica della determinazione concreta dell’indennità definitiva ai proprietari espropriati; ciò diversamente sia dall’indennità di occupazione temporanea, di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 20, il cui termine di opposizione decorre (allorquando l’ente espropriante sia lo stesso Comune) dal momento in cui esso abbia ricevuto comunicazione della stima dalla commissione competente, sia dalle ipotesi di “anomalia procedimentale” in cui il decreto di esproprio segue (e non precede) la stima, con la conseguenza che, allorchè l’opponente sia l’espropriante, il termine per l’opposizione decorre dalla adozione del medesimo decreto (Cass., n. 23966/10; n. 21731/16).

Ora, nel caso concreto, la censura secondo la quale la determinazione dirigenziale del 17.12.02 riguarderebbe l’indennità definitiva e non quella provvisoria, di cui la dante causa dei controricorrenti ebbe notizia, formulando anche osservazioni, è priva di fondamento, poichè dalla sentenza impugnata si evince chiaramente che l’indennità definitiva risale al 13.12.05.

Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto, conformemente alla c.t.u., con argomentazione incensurabile in questa sede, che nella fattispecie la destinazione dell’area espropriata a parcheggio ed a rimessaggio di barche era consentita dal vigente PRG, approvato nel 1985, rilevando che, sebbene non fosse possibile individuare la data in cui si verificò la trasformazione dell’area da zona agricola a parcheggio e rimessaggio di barche, era presumibile la preesistenza al 1985 dell’uso a parcheggio e rimessaggio. Giova altresì rilevare che dalla sentenza non si desume una specifica contestazione del Comune sul punto, con riferimento ai divieti della legge regionale.

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti inerenti alla variazione della destinazione d’uso, al tempo dell’edificazione dei proprietari, rispetto all’entrata in vigore del PRG che legittimò le opere di rimessaggio nell’area in questione. Nè è configurabile il vizio di ultrapetizione in quanto la Corte territoriale ha valorizzato il legame pertinenziale tra l’edificio e l’area asservita solo per inferirne la preesistenza all’edificazione dell’area a parcheggio ed a rimessaggio di barche.

Il quarto e quinto motivo – esaminabili congiuntamente essendo tra loro connessi – sono inammissibili poichè diretti al riesame del merito, ovvero a prospettare una diversa interpretazione della fattispecie di fatto, atteso che la Corte d’appello ha escluso che le opere realizzate nell’area oggetto di occupazione potessero essere considerate alla stregua di opere edilizie presupponenti il titolo abilitativo e che, per tale motivo, richiedessero l’autorizzazione paesistica.

Il sesto motivo è inammissibile per ragioni analoghe ai motivi precedenti; peraltro, la questione dei programmi pluriennali si configura nuova.

Il settimo motivo è inammissibile perchè diretto al riesame dei fatti e per la genericità della doglianza, avendo i ricorrenti richiamato l’art. 55 c.n., senza esplicitare e chiarire il vizio prospettato.

L’ottavo motivo è inammissibile poichè prospetta una diversa interpretazione della normativa sull’osservanza delle fasce di rispetto, che si contrappone a quella adottata nella sentenza impugnata, considerando che la Corte territoriale ha ritenuto le norme suddette non violate, poichè non viene in rilievo nella fattispecie l’edificazione nei centri abitati, diversamente da quanto opinato dai ricorrenti.

Il nono motivo è infondato, avendo la Corte distrettuale correttamente liquidato l’indennità d’asservimento in misura pari a quella d’esproprio poichè l’asservimento s’estendeva sull’intera superficie dell’area in questione. Invero, va al riguardo osservato che il limite nella liquidazione in esame è costituito dall’ammontare dell’indennità di espropriazione, che non deve essere superato (Cass., n. 17644/2012), per cui nessuna violazione sussiste se il giudice del merito, all’esito di un apprezzamento incensurabile in questa sede, ha commisurato l’indennità al valore del bene, senza travalicare detto limite.

Il vizio motivazionale, dedotto nei motivi primo e dal terzo al nono, può essere esaminato unitariamente. Al riguardo, la doglianza è infondata circa la dedotta omessa motivazione, che è invece contenuta nella sentenza impugnata in maniera esaustiva; quanto alla censura relativa all’insufficienza e contraddittorietà della stessa motivazione, essa è inammissibile poichè non declinabile ratione temporis, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il decimo motivo, infine, è inammissibile poichè tende al riesame dei criteri della liquidazione delle spese del grado di giudizio, senza allegare le ragioni dell’asserita violazione del principio di soccombenza; inoltre, ai fini della stessa liquidazione delle spese è irrilevante che la stima sia stata determinata dalla Provincia, mentre non sussistevano i presupposti della compensazione, attesa la soccombenza del Comune.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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