Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7977 del 21/03/2019
Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 21/03/2019), n.7977
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – rel. Consigliere –
Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al numero 13413 del ruolo generale dell’anno
2015, proposto da:
La Mediana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso
di primo grado, dall’avv.to Fabio Ingrillì, elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv.to Corrado Morrone in Roma,
Viale XXI Aprile n. 11;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro
tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, n. 7756/20/14, depositata in data 17 dicembre
2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 20
febbraio 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati
Viscido di Nocera;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale De
Matteis Stanislao che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
uditi per la società contribuente l’avv.to Giovan Candido Di Gioia
per delega dell’avv.to Fabio Ingrillì e per l’Agenzia delle dogane
l’avv.to dello Stato Pasquale Pucciariello.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Mediana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, importò nell’anno 2005 banane extracomunitarie usufruendo di un trattamento daziario agevolato nell’ambito dei contingenti stabiliti in sede comunitaria (c.d. contingente GATT), essendo titolare dei certificati AGRIM utili alla fruizione dell’agevolazione.
1.1. Con avviso di rettifica dell’accertamento Prot. n. (OMISSIS) del (OMISSIS), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all’operazione di importazione di banane del 2005, richiese a La Mediana s.r.l. maggiori diritti doganali a seguito del disconoscimento del trattamento daziario agevolato, ritenendo che la contribuente avesse aggirato il contingentamento delle banane imposto dalla disciplina dell’Unione Europea, attraverso un meccanismo fraudolento, mediante l’acquisto delle banane allo stato estero da Chiquita Ltd. e la successiva rivendita dei quantitativi importati dopo lo sdoganamento a Chiquita Italia s.p.a., con utilizzo indebito da parte di quest’ultima dei titoli di importazione (titolo AGRIM contingente GATT) rilasciati a La Mediana s.r.l., che fungeva da società di comodo; in tal modo, secondo la contestazione, l’effettiva società importatrice Chiquita Italia s.p.a. aveva acquistato le banane senza il pagamento dei maggiori diritti di confine e per quantità superiori a quelle a essa spettanti nell’ambito del contingentamento, utilizzando titoli che consentivano l’importazione con dazio di favore da parte di La Mediana s.r.l. nel contingente ad essa assegnato.
1.2. La contribuente impugnò l’avviso di rettifica dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, con sentenza n. 76/60/13, lo rigettò.
1.3. Avverso la sentenza di primo grado propose appello la società contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo rigettò osservando, in punto di diritto, che:1) il termine triennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, decorrente dalla contabilizzazione della bolletta doganale (OMISSIS) del (OMISSIS) era stato interrotto per effetto della comunicazione della notitiacriminis n. (OMISSIS) del 21 dicembre 2007 effettuata dalla Guardia di finanza, con conseguente tempestività della notifica nel 2010 dell’avviso di rettifica di accertamento; 2) dalle prove documentali acquisite durante le indagini della G.d.F. e prodotte agli atti del giudizio, si evinceva che La Mediana s.r.l., titolare delle licenze AGRIM, svolgendo un ruolo di “interposizione fittizia” tra la Chiquita International Ltd. e la Chiquita Italia s.p.a., acquistava dalla prima e rivendeva immediatamente dopo lo sdoganamento alla seconda le merci “senza mai intervenire di fatto nelle fasi della compravendita”, ciò al fine di realizzare, attraverso un meccanismo apparentemente lecito, un indebito risparmio fiscale in favore della Chiquita Italia s.p.a. che, in sostanza, si avvantaggiava delle agevolazioni fiscali per quantitativi eccedenti la propria quota di contingente; 3) la natura meramente “documentale” delle operazioni concretava un utilizzo distorto degli strumenti giuridici con elusione delle norme comunitarie in tema di benefici daziari; 4) alla luce di quanto emerso era da escludersi, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti della fattispecie dell’errore scusabile.
1.4. Avverso la sentenza della CTR, La Mediana s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre articolati motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle dogane.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura, atteso che nell’atto La Mediana s.r.l. dichiara di essere rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Ingrillì “giusta procura in calce al ricorso di primo grado”.
La procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è infatti valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora, come nella specie, la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorchè per tutti i gradi di giudizio (v., fra molte, Cass. nn. 19226/014; 13558/012; 5554/011).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna La Mediana s.r.l., al pagamento in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.900,00, oltre spese prenotate a debito;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019