Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7976 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7976
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
San Marco s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via Cicerone n. 28, presso lo studio dell’avv.
DI BENEDETTO Pietro, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in
atti;
– ricorrente –
contro
Unilever Italia s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, al viale Tupini 133, presso lo studio
dell’avv. DE ZORDO Agostino, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 91/2007/49 depositata l’11/4/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Unilever Italia s.r.l. contro San marco S.P.A. è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla San Marco s.p.a. contro la sentenza della CTP di Milano n. 252/19/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) pubblicità 2005. Il ricorso proposto dalla San Marco s.p.a. si articola in tre motivi. Resiste con controricorso la Unilever. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Il presidente ha fissato l’udienza del 9/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Difetto di motivazione.
La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, comma 2. Errore su un punto decisivo della controversia. La decisione sarebbe erronea laddove ha confermato la decisione di 1^ grado nell’erroneo convincimento che l’avviso di accertamento impugnato fosse carente di motivazione. Formula il quesito: dica il supremo collegio se l’onere motivazionale che incombe sulle p.a. possa ritenersi assolto con l’indicazione dei dati e degli elementi prescritti dalla normativa di settore.
La censura è inammissibile per la genericità del quesito di diritto formulato.
Con terzo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, lett. a) e i).
Errore su un punto decisivo della controversia. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto esentati dall’imposta i mezzi pubblicitari in questione. Formula il quesito di diritto: “Dica il Supremo collegio se assolvono ad una funzione pubblicitaria le esposizioni contenenti l’indicazione del marchio dell’impresa produttrice di beni destinati al consumo della potenziale clientela. La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Unilever, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Unilever Italia s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010