Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7976 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.28/03/2017),  n. 7976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27312-2015 proposto da:

GAMEFREE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUIGI FERRAJOLI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1779/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA 9/03/2015,

depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12//2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 9 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, respingeva l’appello principale di Gamefree srl ed accoglieva quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, proposto avverso la sentenza n. 95/15/13 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento IRES, IRAP, IVA 2002. La CTR in particolare osservava, quanto al gravame principale, che non erano adeguatamente comprovate le giustificazioni addotte dalla appellante in ordine al rilievo di omessa contabilizzazione di ricavi per Euro 117.327,19, quanto al gravame incidentale, che nemmeno la società contribuente aveva dato la prova dell’inerenza dei costi esposti per consulenza prestatale dalla LED srl e che, corretto il metodo induttivo applicato dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, per rideterminare i ricavi derivanti dalla gestione degli apparecchi elettromeccanici non collegati telematicamente, la società contribuente non aveva controprovato in misura adeguata.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Gamefree srl deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle entrate si è tardivamente costituita al solo fine di partecipare alla discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la società contribuente si duole di violazione/falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, asserendo che la CTR abbia fatto erronea applicazione del principio di inerenza.

La censura è fondata.

Va anzitutto ribadito che “In tema d’imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, l’inerenza d’impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 75 (ora 109) va definita come una relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l’impresa – sicchè il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili” (Sez. 5, Sentenza n. 4041 del 27/02/2015, Rv. 634740).

Nel caso di specie la CTR non ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, essendo pacifico in fatto che la LED srl abbia fornito alla ricorrente una consulenza sulle modalità di allestimento e di gestione delle sale giochi dei clienti della Gamefree srl, con ciò rendendosi evidente che si tratta di attività acquisita in outsourcing finalizzata ad un incremento dei ricavi di quest’ultima e dunque ingenerante un costo deducibile in quanto inerente ai sensi dell’art. 109, comma 5 TUIR ed altresì rilevante ai fini della detraibilità dell’ IVA correlativa.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative sia in ordine alla statuizione di appello relativa alla ripresa fiscale oggetto del suo appello principale ossia i maggiori ricavi derivanti dall’accertato scostamento tra quelli contabilizzati dalla ricorrente medesima e quelli, appunto maggiori, della società concessionaria sia quella oggetto dell’appello incidentale ed oggetto del primo motivo di ricorso.

La censura va rigettata.

Vi è infatti da ribadire che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26610 del 2015) ed altresì che “Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7921 del 2011.

Con il mezzo de quo la ricorrente mira a chiedere a questa Corte valutazioni tipicamente di merito che chiaramente contrastano con detti consolidati principi giurisprudenziali.

Con il terzo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per mancanza/apparenza della motivazione.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “Il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, mentre tale vizio non si configura nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto difettante tale vizio nella motivazione dell’impugnata sentenza con la quale, avuto riguardo ad una controversia relativa alla domanda di restituzione della posta puntata su una ruota del gioco del lotto in occasione di un’estrazione accertata come riferita ad un concorso “truccato”, era stato dato sufficientemente conto della prova relativa all’inadempimento dell’amministrazione convenuta, sulla base degli atti del procedimento penale conclusosi con la condanna dei dipendenti che avevano consumato la truffa, nonchè delle altre condizioni dell’azione riguardanti l’entità della somma giocata e delle “ruote” a cui si riferivano le estrazioni corrispondenti a quelle oggetto dell’accertamento definitivo raggiunto in sede penale)” (Sez. 3, Sentenza n. 16762 del 21/07/2006, Rv. 591468); va altresì ribadito che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nel caso di specie non si riscontrano affatto gli “indici” di mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, la quale comunque soddisfa il “minimo costituzionale” evocato quale nuovo limite legale nella citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto limitatamente al primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, non essendo necessari sul punto ulteriori accertamenti fattuali, di accoglimento del ricorso della contribuente limitatamente alla inerenza dei costi della consulenza prestata dalla LED srl; va invece rigettato quanto al secondo ed al terzo motivo.

Le spese dei gradi di merito vanno equitativamente compensate in ragione dell’alterno esito dei giudizi, mentre quelle del presente giudizio vanno addebitate secondo generale principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della contribuente limitatamente alla inerenza dei costi della consulenza di LED srl; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere alla Gamefree srl le spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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