Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7976 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. I, 22/03/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 22/03/2021), n.7976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8097/2016 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 6, presso

lo studio dell’avvocato Morcavallo Oreste, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino, n. 12,

presso lo studio dell’avvocato Pungì Graziano, rappresentata e

difesa dall’avvocato Coscarella Antonella, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/10/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 25 gennaio 2016 la Corte d’appello di Catanzaro, per quanto ancora rileva, ha determinato in Euro 79.055,00 l’indennità d’esproprio dovuta a R.M. dalla Regione Calabria, rigettando la pretesa del primo di conseguire l’indennità aggiuntiva di cui della L. n. 865 del 1971, art. 17, non essendo stata dimostrata la qualità di coltivatore diretto.

2. Avverso tale sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali ha resistito con controricorso la regione Calabria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che, tra i documenti allegati alle osservazioni del consulente tecnico di parte, compariva un atto pubblico di compravendita per notar A. del 20 dicembre 2000, nel quale, con efficacia fidefacente, al R. veniva attribuita la qualifica di coltivatore diretto.

La doglianza è inammissibile per l’assorbente ragione che, ai sensi dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Evidentemente, la qualifica di coltivatore diretto non rappresenta oggetto di alcun accertamento del notaio.

E questo a tacer del fatto che l’indennità aggiuntiva non è correlata ad una generica ed indifferenziata qualità di coltivatore diretto dell’attore. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17, nel riconoscere il diritto alla cosiddetta “indennità aggiuntiva” in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio all’utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell’istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia. Pertanto, è escluso dal novero dei soggetti aventi diritto a tale beneficio l’imprenditore agricolo – il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata – senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, avuto riguardo alla differenza esistente tra il predetto e i soggetti menzionati dalla L. n. 865 del 1971, art. 17 (Sez. 1, sentenza n. 3706 del 24/02/2015; v. anche Sez. 1, ordinanza n. 20658 del 31/07/2019).

2. Con il secondo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 17, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 18, per avere omesso di rilevare che fatti, stati e qualità che l’amministrazione è tenuta a certificare sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento. Aggiunge il ricorrente che “con verbale di componimento bonario per cessione volontaria allegato in procedura espropriativa promossa dallo stesso Commissario delegato per l’emergenza ambientale nei confronti dello stesso ricorrente per altra particella di terreno, a quest’ultimo veniva riconosciuta l’indennità triplicata per proprietario coltivatore diretto”.

La doglianza, nella sua duplice articolazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come interpretato da Cass., Sez. Un., n. 7155 del 2017, a mente della quale lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1 cit., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.

Ciò posto, si osserva, quanto alla L. n. 241 del 1990, art. 18, comma 2, che, pur nell’ampia lettura che la giurisprudenza di questa Corte ne ha dato, traendone implicazioni di carattere processuale nell’ambito delle controversie tributarie (Sez. 5, sentenza n. 22775 del 28/10/2009), resta fermo che esso si correla ad un dovere di acquisizione di documenti che, già in possesso dell’Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica.

Nel caso di specie, al contrario, viene in rilievo la prova di fatti che non emergono da documenti in possesso della controparte, quali l’effettiva coltivazione del fondo da parte dell’istante con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia.

Quanto alla seconda articolazione del motivo, a tacere della assertività della deduzione – non essendo dato intendere da quale atto acquisito nel presente processo la circostanza sarebbe desunta, va ribadito, come già al termine del primo motivo, che la qualifica di coltivatore diretto deve essere correlata, ai fini del conseguimento dell’indennità controverso, allo specifico fondo oggetto di espropriazione.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese di questa fase, liquidate come da dispositivo, oltre che dichiarato tenuto al raddoppio del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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