Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7975 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 28/03/2017, (ud. 07/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – est. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20476/2014 proposto da:

Curatela del Fallimento (OMISSIS) – S.p.a., in persona dei Curatori

Dott. M.R. e prof. Avv. R.N., elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza Vescovio n. 21, presso l’avvocato

Manferoce Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Fabiani Massimo, Manes Santo, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, V.le Bruno Buozzi n. 99, presso

l’avvocato Criscuolo Fabrizio, rappresentata e difesa dagli avvocati

Donato Valerio, Franco Roberto Donato, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1062/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MASSIMO FABIANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ROBERTO DONATO FRANCO che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nell’aprile del 2013 (OMISSIS) s.p.a. venne ammessa dal Tribunale di Vibo Valentia alla procedura di concordato preventivo con cessione integrale dei beni. Successivamente, nell’ottobre del 2013, (OMISSIS) s.p.a. depositò una prima modifica della proposta corredata tra l’altro dal nuovo piano e da nuova relazione asseverativa del professionista già incaricato – riguardante essenzialmente l’esclusione dalla cessione di taluni beni concessi in leasing.

A seguito di ciò, il Tribunale di Vibo Valentia avviò il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato; sentita in camera di consiglio, nel dicembre del 2013, la proponente riformulò la precedente proposta, ricomprendendo nell’attivo i beni in leasing, corredata – nel gennaio dell’anno successivo – da una nuova relazione dell’attestatore designato sulla veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano, come più volte integrato.

Il tribunale, quindi, con decreto del 30 gennaio 2014, ritenuto che erano venute meno le condizioni di ammissione alla procedura, costituite, tra l’altro, dalla completezza ed attendibilità della relazione del professionista attestatore, revocò l’ammissione della (OMISSIS) s.p.a. alla procedura di concordato preventivo. E, con sentenza in pari data, su ricorso proposto dal Pubblico Ministero, dichiarò il fallimento della società stessa.

Proposto reclamo da (OMISSIS) s.p.a., con sentenza depositata in data 11 luglio 2014, la Corte d’appello di Catanzaro, revocò il decreto di revoca della ammissione al concordato preventivo e, conseguentemente, la sentenza dichiarativa di fallimento.

Ritenne il giudice del reclamo che, non sussistendo atti di frode dell’imprenditore, doveva ritenersi ammessa la possibilità di rimediare ad iniziali parziali carenze sia dei dati aziendali che della relazione che ne attestava la veridicità.

Soggiunse la corte d’appello che l’ultima relazione del professionista attestatore doveva ritenersi apprezzabile in termini di chiarezza e di attendibilità dei dati esposti, sì da realizzare il requisito fondamentale di consentire ai creditori di esprimere un voto consapevole sulla proposta di concordato con cessione dei beni.

Avverso tale sentenza il curatore del fallimento (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati anche da memoria. Resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso. L’intimato Procuratore della Repubblica presso la Corte Appello di Catanzaro non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce il fallimento della (OMISSIS) s.p.a. violazione della L. Fall., artt. 161, 162, 173, avendo la corte erroneamente ritenuto che una delle condizioni di ammissibilità del concordato, rappresentata dalla veridicità dei dati aziendali, possa sopravvenire nel corso del procedimento, a seguito di una nuova relazione del professionista attestatore.

Con il secondo motivo assume violazione della L. Fall., artt. 161 e 162, poichè il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che sia ammissibile una proposta modificativa della precedente, non accompagnata contestualmente dalla relazione del professionista attestatore, depositata solo successivamente.

Il primo motivo è fondato.

Com’è noto, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 3 – nel testo, applicabile ratione temporis, risultante dalla novella introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – la proposta di concordato preventivo, con il piano e la documentazione analiticamente descritta “devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano”.

Inoltre, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2, il tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono “i presupposti di cui all’art. 160, commi 1 e 2 e art. 161, sentito il debitore in Camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato”. Soggiunge, infine, la L. Fall., art. 173, comma 3, che il tribunale deve sempre revocare l’ammissione al concordato, quando “in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato”.

Ora, secondo l’orientamento di questa Corte, nella valutazione delle condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato preventivo, qualunque sia la sede in cui avvenga (ammissione ex art. 162, comma 2; revoca ex art. 173, comma 3; omologazione L. Fall., ex art. 180, comma 3), al tribunale non è consentito il controllo sulla regolarità ed attendibilità delle scritture contabili, ma è permesso il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso, sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano (Cass. 31/01/2014, n. 2130; Cass. 04/06/2014, n. 12549).

E’ chiaro, poi, che i dati aziendali non sono quelli risultanti dalle scritture contabili, la cui regolare tenuta (“per un biennio o almeno dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata”), dopo la riforma introdotta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, non è più prevista tra le condizioni di ammissibilità del concordato. I dati aziendali si devono individuare, pertanto, in quelli risultanti dai documenti che devono essere prodotti unitamente al ricorso, ai sensi dell’art. 161, comma 2, lett. a), b), c), vale a dire dall’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, dalla stato analitico ed estimativo dell’attivo patrimoniale e dall’elenco nominativo dei creditori e dei titolari di diritti reali sui beni del debitore.

Orbene, è pacifico nel processo che, formulata dalla (OMISSIS) s.p.a. l’iniziale proposta di concordato preventivo con cessione dei beni ed adottato dal Tribunale di Vibo Valenzia il decreto di ammissione alla procedura, in seguito successivamente al deposito di una nuova modifica della proposta di concordato, l’iniziale relazione del professionista attestatore, designato dal proponente ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), risultò del tutto inattendibile, avendo egli attestato la veridicità di dati aziendali risultati poi, pacificamente, difformi da quelli reali, essendo emersa tra l’altro – una ulteriore esposizione debitoria nei confronti di un istituto di credito nascente da alcuni contratti finanziari (c.d. derivati) sottoscritti dalla società proponente.

E’ certo, dunque, che l’attestazione del professionista che accompagnava l’iniziale proposta depositata alla scadenza del termine assegnato dal tribunale ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, fosse erronea e, dunque, difettava all’inizio del procedimento concordatario una delle condizioni di ammissibilità del concordato, id est la veridicità dei dati aziendali esposti nella documentazione depositata dalla (OMISSIS) s.p.a..

Al riguardo, può essere utile osservare che nella vigenza della disciplina del concordato preventivo, prima della ricordata novella del 2005, questa Corte ha sempre affermato che le condizioni di ammissibilità e di convenienza (anch’essa, all’epoca, riservata al sindacato del tribunale) del concordato preventivo, dovevano essere accertate con riferimento alla situazione esistente al momento dell’omologazione, la quale, quindi, doveva essere negata ove il giudice avesse accertato che tali condizioni, quand’anche inizialmente esistenti, fossero successivamente venute a mancare (Cass. 19/03/2004, n. 5562; Cass. s.u. 6/09/1990, n. 9201; Cass. 28/07/1989, n. 3527; Cass. 10/12/1979, n. 6380).

Dunque, in relazione al vecchio concordato preventivo questa Corte ha sempre ritenuto che il “sopravvenuto” difetto delle condizioni di ammissibilità del concordato, giustificasse la revoca della precedente ammissione, sul presupposto – è evidente – che se le dette condizioni non fossero state presenti neppure all’inizio della procedura, la stessa si sarebbe dovuta arrestare senz’altro nella sua fase prodromica, ai sensi della L. Fall., art. 162; e a tale orientamento la sezione intende dare continuità, anche nella vigenza della nuova disciplina del concordato, in relazione al presupposto di ammissibilità costituito dalla veridicità della documentazione contabile depositata.

E invero, dalla lettura sistematica delle norme sul concordato riformato, emerge come al proponente resti sempre consentita successivamente al deposito della proposta iniziale e nella fase che precede l’ammissione -, soltanto una “integrazione” al piano L. Fall., ex art. 161, comma 2, lett. e), (contenente l’analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che all’evidenza possono anche mutare nel corso del procedimento, per le ragioni più svariate, anche non dipendenti dal proponente), ovvero la produzione di nuovi documenti (L. Fall., art. 162, comma 1).

Anche successivamente al decreto di ammissione alla procedura reso dal tribunale, è ammessa una “modifica sostanziale” della originaria proposta o del piano (oggi soltanto fino a quindici giorni prima dell’adunanza: L. Fall., art. 172, comma 2, come novellato dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), ma alla proposta o al piano modificato deve sempre accompagnarsi una nuova relazione del professionista attestatore (L. Fall., art. 161, comma 3), tesa evidentemente a corroborare la fattibilità del piano come modificato.

Giammai, invece, è ammesso che l’attestatore possa modificare l’attestazione di “veridicità” dei dati aziendali, trattandosi all’evidenza di una qualità dell’incartamento (la documentazione contabile allegata alla proposta di concordato), che può sussistere o meno in un determinato momento temporale (e cioè esattamente all’atto del suo deposito nella cancelleria dell’ufficio giudiziario), ma non è certo suscettibile di “sopravvenire” in seguito, quali che siano le modifiche, pure rilevantissime, apportate dall’imprenditore alla proposta o al piano concordatario originari.

Ha errato, allora, la corte d’appello nel ritenere che il requisito della veridicità dei dati aziendali, platealmente esclusa a seguito della conclamata erroneità dell’iniziale attestazione, potesse “anche sopravvenire” nel corso della procedura, sino all’adunanza dei creditori, per effetto della nuova relazione asseverativa del professionista designato dalla società proponente.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, va allora pronunciato il seguente principio di diritto: “Tra le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato preventivo rientra, ai sensi della L: Fall., art. 162, comma 2, anche la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso. Sicchè quando nel corso della procedura emerge che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare L. Fall., ex art. 173, comma 3, l’ammissione al concordato, restando irrilevante la nuova attestazione di veridicità dei suddetti dati resa dal professionista designato dal proponente”.

Il secondo motivo resta assorbito.

In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro deve andare cassata, con rinvio alla medesima corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa e la liquidazione delle spese della presente fase.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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