Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7975 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 20/01/2019, dep. 21/03/2019), n.7975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – rel. Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 26194 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Bresciana Frutta s.p.a. in liquidazione, – già A. Cav. F.

s.p.a. e ancora prima A. Cav. F. s.r.l.- in persona del

liquidatore e legale liquidatore A.F.M.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv.to Cristina Zunino, Valentina Picco e Maria

Antonelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo

difensore in Roma, Piazza Gondar n. 22;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Nord s.p.a., in persona del procuratore speciale Avv.to

Marianna Vasapollo, rappresentata e difesa, giusta procura speciale

in calce al controricorso, dagli avv.ti Maurizio Cimetti e

dall’Avv.to Sante Ricci, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’ultimo difensore in Roma, Via Delle Quattro Fontane n. 161;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, n. 2056/38/14, depositata in data 1 aprile

2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 20

febbraio 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale De

Matteis Stanislao che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

uditi per la società contribuente l’avv.to Maria Antonelli, per

l’Agenzia delle dogane l’avv.to dello Stato Pasquale Pucciariello e

per Equitalia Nord s.p.a. l’avv.to Moretti Valerio per delega

dell’avv.to Maurizio Cimetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In esito a revisioni degli accertamenti relative a bollette d’importazione di banane emesse dall’Agenzia delle Dogane di Genova e Salerno negli anni 2004 e 2005, l’Ufficio delle dogane di Roma 1 notificò ad A. Cav. F. s.r.l., in data 3 maggio 2010, l’avviso di rettifica n. 28986 col quale revocò il riconoscimento dell’agevolazione daziaria derivante dall’impiego dei titoli AGRIM dei quali la contribuente era titolare e recuperò diritti doganali per Euro 601.340,57. Ciò in quanto, secondo l’Agenzia, la società, quale soggetto interposto, aveva acquistato il prodotto allo stato estero da Chiquita International Ltd e lo aveva, dopo lo sdoganamento, rivenduto immediatamente a Chiquita Italia s.p.a., al solo fine di consentire a quest’ultima il conseguimento dei benefici fiscali derivanti dall’applicazione del dazio agevolato.

1.1. A seguito della notifica del suddetto avviso, in data 5 novembre 2010, l’Agente della riscossione per la Provincia di Brescia, Equitalia Esatri s.p.a. notificò alla contribuente la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per l’importo di 636.761,54.

1.2. A. Cav. F. impugnò separatamente l’avviso di rettifica e la cartella di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, previa riunione, accolse i ricorsi, ritenendo fondata l’eccezione pregiudiziale concernente il difetto di legittimazione attiva dell’Ufficio delle dogane di Roma (OMISSIS) per essere competente territorialmente l’Ufficio presso il quale erano sorte le obbligazioni doganali.

1.3. L’appello proposto dall’Agenzia contro la decisione fu accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Roma, che ritenne infondata l’eccezione di incompetenza territoriale dell’Ufficio doganale di Roma, giudicò adeguatamente motivato l’atto impositivo, respinse l’eccezione di decadenza triennale dell’amministrazione dal potere impositivo, essendo intervenuta la comunicazione della notitia criminis, e ritenne, nel merito, provata la manovra elusiva prospettata dall’Amministrazione; quanto alla cartella esattoriale, riconobbe la regolarità della sua notifica a mezzo posta, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e rigettò tutte le restanti eccezioni riproposte nel grado dell’appellata, aderendo alle argomentazioni dell’Ufficio quanto ai vizi di carattere sostanziale e dell’Agente della riscossione quanto ai vizi propri della cartella; dichiarò infine assorbiti tutti gli altri motivi.

1.4. Avverso la sentenza Bresciana Frutta s.p.a. in liquidazione – già A. Cav. F. s.p.a. e ancora prima A. Cav. F. s.r.l. – propone ricorso per cassazione, che affida a diciotto motivi, cui l’Agenzia delle dogane ed Equitalia Nord s.p.a.- subentrata a Equitalia Esastri s.p.a – replicano con rispettivi controricorsi.

1.5. Bresciana Frutta s.p.a. in liquidazione ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sull’avviso di rettifica:

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Reg. CE n. 2913 del 1992, artt. 201 e 215, e degli artt. 25 e 97 Cost., per avere la CTR erroneamente disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale dell’Ufficio di Roma ad emettere l’avviso di rettifica, per essere competente – ad avviso della ricorrente – quelli di Genova e Salerno dove si erano svolte le operazioni di importazione e, dunque, dove era sorta l’obbligazione doganale.

2. Con i motivi da due a nove la ricorrente denuncia: in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, in ordine all’assunta illegittimità dell’avviso di rettifica dell’accertamento per difetto di motivazione (secondo motivo); la violazione del Reg. CE n. 1442 del 1993, art. 13, del Reg. CE n. 2362 del 1998, art. 21, in merito all’assenza di divieti di trasferimento dei certificati AGRIM tra operatori tradizionali e alla mancata elusività delle operazioni de quibus (terzo motivo); la violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 2 e 3, del Reg. CE n. 2913 del 1992, artt. 217, 221, comma 4, in ordine alla illegittimità dell’azione di accertamento per decorso del termine decadenziale (quarto motivo); in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’eccepita violazione dell’art. 2697 c.c., (quinto motivo); la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’eccepita violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, per carenza di legittimazione attiva del soggetto che ha sottoscritto il provvedimento impugnato (sesto motivo); la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’eccepita violazione del Reg. CE n. 2913 del 1992, art. 202, (settimo motivo); la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’eccepita violazione del principio del legittimo affidamento di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10,(ottavo motivo); la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine all’eccepita violazione del Reg. CE n. 2913 del 1992, artt. 220 e 239, (nono motivo).

Sulla cartella di pagamento.

3. I motivi dal decimo al diciottesimo concernono la cartella esattoriale, denunciando la ricorrente: in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, per avere la CTR erroneamente disatteso l’eccezione di inesistenza della notifica – mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento – della cartella di pagamento per non essere stata effettuata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati ma direttamente dall’Agente della riscossione (decimo motivo); in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, in ordine al motivo dell’eccepita violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, (undicesimo motivo); la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, in merito al motivo dell’eccepita violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, e della L. n. 212 del 2000, per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo (dodicesimo motivo); la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, in merito al motivo dell’eccepita violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,per omessa indicazione dell’Autorità competente al riesame del provvedimento (tredicesimo motivo); la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, in merito al motivo dell’eccepita violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per omessa indicazione della Commissione tributaria competente (quattordicesimo motivo); la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, in merito al motivo dell’eccepita violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per mancata sottoscrizione della cartella di pagamento (quindicesimo motivo); la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, in merito al motivo dell’eccepita violazione dell’art. 232 C.D.C., quanto all’illegittima richiesta degli interessi (sedicesimo motivo); la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, in merito al motivo dell’eccepita violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per omessa indicazione nella cartella di pagamento del tasso di interesse (diciassettesimo motivo); la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61, in merito al motivo dell’eccepita violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, per omessa motivazione della pretesa recata dalla cartella di pagamento (diciottesimo motivo).

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

4.2. Questa Corte, in relazione a fattispecie similari, ha già avuto occasione di affermare (Cass. n. 22176 del 2015; Cass. n. 26045 del 2016; Cass. n. 30810 del 2017) che l’accentramento presso un unico ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione degli accertamenti effettuati da uffici diversi è possibile, in base ad un’interpretazione estensiva del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 6, solo in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo dell’unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio generale secondo cui per l’accertamento delle violazioni doganali è territorialmente competente l’autorità presso la quale è sorta l’obbligazione tributaria.

Nè può trovare applicazione il D.Lgs. n. 374 del 2000, art. 11, comma 9, (nel testo novellato dalla L. n. 44 del 2012, che, in sede di conversione del D.L. n. 16 del 2012, ha introdotto il decreto, art. 9, comma 3 decies), secondo cui “l’ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l’operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale”, trattandosi di disposizione a cui va riconosciuta natura innovativa e non di interpretazione autentica (Cass. n. 26045 del 2016).

La mancanza di tale provvedimento, la cui esistenza non è stata neppure allegata, comporta la fondatezza della censura d’incompetenza essendo incontroverso che le autorità di insorgenza delle obbligazioni erano quelle di Genova e Salerno e non Roma.

Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 16967 del 2016) l’esito favorevole nel giudizio promosso avverso l’atto impositivo presupposto, integra “un fatto estintivo della pretesa tributaria necessariamente destinato a ripercuotere i suoi effetti sulla cartella di pagamento, privata della obbligazione e del suo contenuto”.

Va pertanto rilevato d’ufficio che l’intervenuta caducazione dell’avviso di accertamento – per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso- ha determinato l’illegittimità della successiva attività di riscossione (v. Cass. n. 718 del 2017).

In conclusione, all’accoglimento del primo motivo del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento di tutti gli altri motivi. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con accoglimento dei ricorsi introduttivi proposti dalla società contribuente avverso l’avverso di rettifica e la cartella di pagamento; sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito tra le parti; le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra la ricorrente e l’Agenzia delle dogane, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre, in considerazione dell’esito processuale, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e Equitalia Nord s.p.a..

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi proposti dalla società contribuente avverso l’avviso di rettifica e la cartella di pagamento; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento in favore di Bresciana Frutta s.p.a. in liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 13.000,00 per compensi oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori di legge; compensa le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente e la Equitalia Nord s.p.a..

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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