Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7974 del 21/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 21/03/2019), n.7974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – rel. Consigliere –

Dott. DI NAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 26106 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

Sambers Italia s.p.a. in liquidazione, persona del liquidatore

M.M., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine

del controricorso, dall’avv.to Gregorio Leone, elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv.to Lorenza Roberta Leone, in

Roma, Via Luigi Luciani n. 42 (Studio Salustri e Associati);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 32/07/13, depositata in data 4 marzo

2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 20

febbraio 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale De

Matteis Stanislao che ha concluso per l’infondatezza del ricorso

principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato;

uditi per l’Agenzia delle dogane l’avv.to dello Stato Pasquale

Pucciariello e per la società contribuente l’avv.to Lorenza Roberta

Leone per delega dell’Avv.to Gregorio Leone.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 32 /07/13, depositata in data 4 marzo 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, accoglieva l’appello proposto da Sambers Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 191/31/11, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di rettifica dell’accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio delle dogane di Milano (OMISSIS) – avendo rilevato, nell’ambito di un controllo a posteriori, l’erronea classificazione doganale della merce importata, nel 2007-2008, da parte della contribuente per avere quest’ultima indicato nelle bollette la sottovoce (OMISSIS) relativa al “vetro temperato”, ancorchè si fosse trattato di “vetro semi-temperato”- aveva, previa riclassificazione, recuperato i dazi P.T. al 3% (che erano rimasti sospesi, in sede di importazione, in ragione della concessa autorizzazione alla destinazione particolare) e l’Iva all’importazione afferente, per un importo totale di Euro 19.142,09.

1.1. In punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che la società contribuente aveva proposto appello deducendo: 1) l’infondatezza della pretesa impositiva per essere, all’epoca delle importazioni (2007-2008), la (OMISSIS) indicata nelle dichiarazioni doganali la più vicina alle caratteristiche oggettive della merce, essendo stata solo a partire al luglio del 2008 inserita la sottovoce “(OMISSIS)” riferita alle lastre di vetro temperato e semi-temperato; 2) la non vincolatività delle note esplicative della Nomenclatura Combinata delle Commissioni CEE; 3) il rilascio da parte dell’Ufficio dell’autorizzazione alla destinazione particolare, con sospensione temporanea daziaria; 4) la sua buona fede, stante l’errore attivo dell’Amministrazione con violazione dell’art. 220 CDC, par. 2, lett b), come modificato dal Reg. CE n. 2700 del 2000, art. 16; 4) l’erroneità di liquidazione dell’Iva per non avere l’Agenzia provato il venire meno delle condizioni soggettive per usufruire del regime di sospensione correlato alla sua qualità di esportatore abituale; che aveva controdedotto l’Agenzia chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

1.2. La CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) la (OMISSIS) applicata dall’Ufficio in sede di rettifica per le dichiarazioni doganali effettuate dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non si attagliava alla tipologia della merce importata (vetro semi-temperato) facendo la stessa genericamente riferimento a “lastre”, per cui la (OMISSIS) indicata dalla contribuente nelle bollette doganali era la più vicina alle caratteristiche oggettive della merce e alla sua destinazione finale ovvero la fabbricazione di monitor per televisori; 2) stessa considerazione valeva per l’altra (OMISSIS) assegnata dall’Ufficio per le dichiarazioni doganali effettuate dal 1 gennaio al 30 giugno 2008, pur presentando quest’ultima voce una descrizione simile a quella dei beni importati dalla contribuente, con uguale previsione della sospensione del dazio doganale nel caso di autorizzazione alla destinazione particolare; 3) l’avere l’Agenzia dapprima riconosciuto l’autorizzazione per la voce (OMISSIS) indicata nelle bollette doganali e l’avere successivamente rettificato le dichiarazioni denotava una incertezza del medesimo Ufficio nella classificazione dei beni importati; 4) l’introduzione della (OMISSIS) a decorrere dal 1 luglio 2008 – applicata dall’Ufficio in sede di rettifica alle dichiarazioni effettuate a partire da quella data fino al 31 dicembre 2008 – con espresso riferimento alle lastre di vetro semi-temperato costituiva una conferma che la voce (OMISSIS) dichiarata nelle bollette dalla contribuente fosse, all’epoca delle importazioni, la più vicina alle caratteristiche oggettive della merce; 5) ogni altro motivo di censura risultava assorbito.

1.3. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Sambers Italia s.p.a. in liquidazione, spiegando ricorso incidentale condizionato articolato in due mezzi.

1.4. La società contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo per il rigetto del ricorso principale e, in subordine, per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle dogane denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata di cui al reg. CEE n. 2658 del 1987, Titolo 1, allegato 1, e successive modifiche, per avere la CTR, nel ritenere corretta la classificazione doganale della merce importata con la voce dichiarata dalla Sambers Italia s.p.a. nelle bollette doganali la (OMISSIS) relativa al “vetro temperato”, violato la regola interpretativa in virtù della quale, ai fini classificatori, assumono valenza decisiva le caratteristiche e proprietà obiettive della merce importata, avendo i titoli di sezioni, capitoli e sottocapitoli delle V.D. un valere solo indicativo; ciò, in quanto ai beni importati dalla società qualificabili come “vetro semi-temperato”, non era applicabile la (OMISSIS) relativa, fino al 30 giugno 2008, al diverso “vetro temperato”: il che sarebbe stato confermato – ad avviso della ricorrente – sia, a contrariis, dalla successiva introduzione – dal 1 luglio 2008 – del vetro semi-temperato nella sottovoce (OMISSIS), sia dalle note esplicative alla NC, inerenti la voce (OMISSIS), che avrebbero equiparato il vetro di sicurezza al vetro temperato, con collocazione del vetro semi-temperato in altre voci della NC.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Ai fini delle dichiarazioni doganali, la società contribuente classificò la merce importata nella voce (OMISSIS) della nomenclatura combinata, con sospensione temporanea daziaria, ai sensi del Reg. CE n. 1897 del 2006, e del Reg. CE n. 1527 del 2007, in forza della concessa autorizzazione alla destinazione particolare.

La sottovoce (OMISSIS) indicata nelle dichiarazioni doganali dalla contribuente corrispondeva alla seguente descrizione: “schermo di vetro avente una diagonale compresa tra 81, 28 cm e 185,42 cm. costituito da vetro temprato; rivestito o di una struttura reticolare e una pellicola che assorbe i raggi infrarossi, oppure di uno strato conduttore applicato per polverizzazione catodica, eventualmente rivestito di uno strato antiriflettente su almeno una faccia, destinato alla fabbricazione di monitor video televisivi PDP”.

L’Agenzia delle dogane, verificata a posteriori la diversa natura di vetro semi-temperato della merce importata ritenne che la stessa dovesse essere riclassificata nella voce (OMISSIS) per le dichiarazioni doganali effettuate dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; nella voce (OMISSIS) per le dichiarazioni doganali effettuate dal 1 gennaio al 30 giugno 2008 e nella voce (OMISSIS) per le dichiarazioni doganali effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre 2008.

La classificazione doganale delle merci importate nell’Unione Europea è disciplinata dalla NC, la quale si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci che è stato elaborato dall’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

Il Reg. CE n. 2658 del 1987, costituisce il riferimento normativo fondamentale per la nomenclatura delle merci, denominata “nomenclatura combinata” (NC).

Le regole generali per l’interpretazione della tariffa doganale, che figurano nella parte prima di quest’ultima, titolo 1, parte A, dispongono in particolare quanto segue: (…) “La classificazione delle merci nella NC si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo di dette voci e note”.

Conformemente alle norme generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata (c.d. codice N.C.), la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata ex lege dal testo di tali sottovoci e dalle note di sottovoci, sezioni o capitoli, mentre i titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli devono essere considerati puramente indicativi.

Secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, per garantire la certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo di questa (v., in particolare, sentenze del 20 settembre 2018,2M-Locatel A/S, punto 27;14 aprile 2011, British Sky Broadcasting Group e Pace, C-288/09 e C-289/09, EU:C:2011:248, punto 60, e del 22 novembre 2012, Digitalnet e a., C-320/11, C-330/11, C-382/11 e C-383/11, EU:C:2012:745, punto 27).

Peraltro, come anche affermato da questa Corte, da ultimo, nella sentenza n. 29537 del 2018, “In tema di dazi all’importazione, ai fini della classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata (cd. codice NC), secondo la giurisprudenza unionale (Corte di giustizia UE, sentenza 26 maggio 2016, causa C-198/15, punti 24 e 26), rileva non già l’uso possibile, bensì l’uso previsto dello specifico prodotto, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive alla data della sua importazione”.

Nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi in quanto – con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità – ha affermato che la Sambers “in sede di dichiarazione doganale ha utilizzato una VD più simile e vicina, tra le moltissime elencate nella tabella, alla merce e alla sua destinazione finale, ovvero alla fabbricazione di monitor per televisori”.

Peraltro, la introduzione, a partire dal luglio del 2008, nella VD “(OMISSIS)” della sottovoce “(OMISSIS)” che include espressamente le “lastre di vetro temprato o semitemperato” costituisce una conferma della corretta classificazione doganale della merce importata nella voce (OMISSIS) da parte della società contribuente.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 82, sostituito dal Reg. CE n. 450 del 2008, art. 166, in vigore dal 24 giugno 2008 e del Reg. CEE n. 2454 del 1993, artt. da 291 a 304, per avere la CTR, nel ritenere illegittimo l’avviso di rettifica dell’accertamento, valorizzato l’avvenuta concessione da parte dell’Agenzia dell’autorizzazione alla destinazione particolare – con conseguente sospensione temporanea daziaria ancorchè tale autorizzazione non assumesse valenza classificatoria come quella di una ITV (art. 12 C.D.C.), o di un parere di classificazione, rimanendo impregiudicato il potere di vigilanza dell’Ufficio sulla concessa autorizzazione alla destinazione particolare e di conseguenza di possibile revisione dell’accertamento, ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11.

La infondatezza del primo motivo, stante la correttezza della classificazione doganale della merce importata da parte della Sambers Italia s.p.a., rende inutile la trattazione del secondo motivo, con assorbimento dello stesso.

3. La infondatezza del ricorso principale comporta l’assorbimento anche del ricorso incidentale condizionato con il quale Sambers Italia s.p.a. in liquidazione, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), e art. 239 C.D.C., (primo motivo) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c), e art. 2697 c.c. (secondo motivo).

6. In conclusione, va rigettato il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo nonchè il ricorso incidentale condizionato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo nonchè il ricorso incidentale condizionato; condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, al pagamento in favore di Sambers Italia s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019

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