Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7973 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.S., elett.te dom.to in Torino, alla via Casalis 56,
presso lo studio dell’avv. Giacobina Roberto, dal quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Torino, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via Panama 12, presso lo studio dell’avv.
Colarizi Massimo, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv.
Rizza Giambattista, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte n. 38/5/07 depositata il 2/10/07;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da R.S. contro il Comune di Torino è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Torino n. 98/09/05 aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) smaltimento rifiuti 2000. Il ricorso proposto dal contribuente si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il Comune. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010