Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7973 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 28/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 13467/2012 proposto da:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma,

(c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna n.38, presso

l’avvocato Caporale Antonio M., che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Vasco De

Gama n.73 – Ostia Lido, presso l’avvocato Rullo Domenico che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 803/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato LUCIO NICASTRO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato DOMENICO RULLO (deposita

n. 1 cartoline verde) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 27 ottobre 2010, proposto dinanzi al Tribunale di Roma, B.F. chiedeva accertarsi l’insussistenza dei presupposti di cui alla L.R. Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, art. 17, comma 3, lett. d) per la cancellazione dal ruolo dei conducenti non di linea, sezione taxi, effettuata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma con Det. 8 giugno 2010, n. 55. Il Tribunale adito, con ordinanza n. 4200/2011, rigettava la domanda.

2. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 803/2012, depositata il 14 febbraio 2012, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava, invece, l’illegittimità della Det. n. 55 del 2010. La Corte territoriale riteneva, invero, che l’avviso orale del questore, notificato al B. in data 2 dicembre 2009, non costituisse una misura di prevenzione e che, quindi, non fosse idoneo ad escludere il possesso, in capo al medesimo, dei requisiti di idoneità morale per l’inserimento nel ruolo dei conducenti non di liea (taxi), ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. d), che esclude la sussistenza di tali requisiti solo nel caso in cui l’interessato risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, affidato a due motivi. Il resistente B.F. ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58, art. 17, comma 3, lett. g) nonchè della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. La ricorrente censura l’impugnata sentenza per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che l’avviso orale, notificato al B. in data 2 dicembre 2009, non costituisca una misura di prevenzione e che, quindi, non sia idoneo ad escludere il possesso, in capo al destinatario, dei requisiti di idoneità morale per l’inserimento nel ruolo dei conducenti non di linea (taxi), ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. g), che esclude la sussistenza di tali requisiti solo nel caso in cui l’interessato risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423. Detto avviso orale del questore costituirebbe, invece, secondo la Camera di Commercio, la più tenue delle misure di prevenzione, in quanto emessa sul presupposto di fatto dell’esistenza di sospetti circa la riconducibilità della persona in questione alle categorie previste dalla L. n. 1423 del 1956.

1.2. La censura è infondata.

1.2.1. Va osservato, infatti, che la L.R. Lazio 26 ottobre 1993, n. 58, art. 17, comma 1, prevede: “1. Per l’iscrizione nel ruolo provinciale di cui all’art. 16 (ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea), i soggetti interessati debbono: f) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale”. Ed il successivo comma 3, lett. g) della stessa norma dispone, al riguardo, che: “3. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: (…) g) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Ne consegue che, ai fini di valutare se il provvedimento adottato, nel caso di specie, dalla Camera di Commercio di Roma nei confronti del B. violi, o meno, le disposizioni suindicate, occorre stabilire se l’avviso orale da parte del questore, notificato all’odierno ricorrente il 2 dicembre 2009, dia luogo, o meno, all’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della L. n. 1423 del 1956.

1.2.2. Orbene, va osservato, al riguardo, che – a norma dell’art. 4, comma 1 legge succitata, nel testo modificato dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 5 (applicabile ratione temporis) – “l’applicazione dei provvedimenti di cui all’art. 3 (le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, del divieto di soggiorno e del soggiorno obbligatorio) è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano”. La disposizione succitata evidenzia, dunque, che l’avviso orale da parte del questore costituisce una misura prodromica alle misure di prevenzione vere e proprie, che trovano applicazione solo nell’ipotesi in cui l’avviso ed il connesso invito alla persona interessata “a tenere una condotta conforme alla legge” non abbiano sortito effetto alcuno.

Ma ancora più significativo, in tal senso, si rivela lo stesso art. 4, comma 2 laddove prevede che “trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l’applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l’avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica”. Se ne deve inferire, pertanto, che l’avviso orale da parte del questore non può essere considerato una misura di prevenzione, che è irrogabile alle persone che hanno dimostrato una pericolosità attuale e persistente, ma solo una misura – correlata ad una pericolosità generica ed ancora in itinere – di minore intensità, preliminare all’adozione di misure più incisive sulla libertà del soggetto.

1.2.3. In tal senso si è osservato che il presupposto essenziale dell’applicazione delle misure di prevenzione è l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale della persona, ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4 da non confondere con la mera proclività a commettere azioni delittuose di cui è menzione nell’art. 1 stessa legge (Cass. 17/01/2011, n. 5838), ed alla quale si correla la misura dell’avviso orale del questore. L’avviso in questione (ora disciplinato dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 3 non applicabile nella specie ratione temporis), è – pertanto – la misura più tenue tra quelle previste dalla L. n. 1423 del 1956, in quanto presuppone soltanto la concreta sussistenza di elementi di fatto, tali da indurre a ritenere l’appartenenza del soggetto ad una delle categorie previste dal precedente art. 1, con riguardo cioè alle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica incolumità. Pertanto, essa viene emessa in presenza di circostanze tali da configurare una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali, ovvero di condizioni di pericolosità generica per la sicurezza e la tranquillità pubblica della persona avvisata, che possano eventualmente dare luogo, in seguito, in caso di accertata attuale e persistente pericolosità concreta del soggetto, all’applicazione di una misura di prevenzione vera e propria (cfr. Cons. Stato 30/12/2005, n. 7581; TAR Calabria 25/3/2014, n. 479; TAR Abruzzo 14/2/2013, n. 139; Tar Abruzzo 21/11/2012, n. 498).

La differenza essenziale fra l’avviso orale e le misure di prevenzione propriamente dette consiste, dunque, essenzialmente nel fatto che queste ultime impongono al soggetto vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privano della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti. Per converso, il semplice avviso orale ricorrente nel caso di specie – non accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi ora annesse ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 3, comma 4, (cd. avviso orale “mero”) – non comporta alcun vincolo per il destinatario, consistendo soltanto nell’intimazione di tenere “una condotta conforme alla legge”; prescrizione questa non diversa, nella sostanza, da quella rivolta a tutti i consociati. Se ne deve, pertanto, inferire che l’avviso orale in parola non può essere ritenuto ricompreso tra le misure di prevenzione personale previste dalla legge n. 1423 del 1956 (cfr., in termini, Cons. Stato 14/02/2014, n. 722).

1.2.4. Ne consegue che – come correttamente ritenuto dalla Corte di Appello – la determinazione della Camera di Commercio n. 55/2010 dell’8 giugno 2010, con la quale il B. è stato cancellato dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, sezione taxi, sul presupposto che il medesimo sarebbe stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale del questore, deve essere considerata illegittima, poichè adottata in violazione della L. n. 58 del 1993, art. 17, comma 3, lett. g) nonchè della L. n. 1423 del 1956, artt. 1 e 4.

1.3. Il motivo di ricorso in esame non può, pertanto, che essere rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma denuncia l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

2.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello non abbia tenuto conto delle circostanze, risultanti dall’informativa di reato del 2 dicembre 2009 e riportate nella comparsa di costituzione dell’ente dinanzi alla Corte di Appello, relative al fatto che il B. non avrebbe dichiarato – nella richiesta di nuova iscrizione nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, conseguente ad una precedente cancellazione del suo nominativo, disposta dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma nel marzo 2007 – di essere stato destinatario di un precedente avviso orale del questore in data 9 agosto 2005. Di tal-chè, la Questura – nella predetta informativa – avrebbe sollecitato la cancellazione del B. dal ruolo suindicato “sia per mancanza dei requisiti di idoneità morale richiesti dalla L.R. n. 58 del 1993, sia per avere attestato falsamente di essere in possesso di detti requisiti nella richiesta di iscrizione a ruolo dell’8.7.2007”.

L’odierno resistente – come evidenziato dalla Camera di Commercio nella comparsa di costituzione in appello – si sarebbe reso, invero, responsabile di una serie di condotte criminose, tutte riconducibili alla sua attività di condecente di taxi, poste in essere nel periodo dal 2001 al 2007.

2.2. La censura è inammissibile.

2.2.1. Deve, invero, osservarsi al riguardo che, qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, trascrivendone il contenuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” – sulla base del solo ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza – la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/4/2016, n. 8206).

2.2.2. Senonchè, nel caso di specie, dall’impugnata sentenza non risulta in alcun modo che gli ulteriori elementi suindicati, diversi dall’avviso orale del questore ed ostativi al mantenimento del nominativo del B. nel ruolo summenzionato, siano stati posti a base del provvedimento della Camera di Commercio, nè che gli stessi siano stati specificamente dedotti nel giudizio di appello dall’odierna ricorrente. Va, per contro, rilevato che dalla stessa esposizione del fatto contenuta del ricorso (p. 6) si rileva che l’ente appellato, nella comparsa di costituzione in appello, si era limitato a sostenere la correttezza della decisione di prime cure circa la natura dell’avviso orale del questore, quale misura di prevenzione “più tenue” ed, al contempo, “condizione di procedibilità ed applicabilità di misure di prevenzione più gravi”, senza fare riferimento alcuno ad altri elementi di valutazione in ordine alla moralità del B., diversi da detto avviso.

2.3. Il mezzo, in quanto inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma deve essere, di conseguenza, rigettato.

4. La novità delle questioni giuridiche trattate induce ad una integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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