Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7972 del 28/03/2017

Cassazione civile, sez. I, 28/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.28/03/2017),  n. 7972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18149/2012 proposto da:

Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Largo Arenula n.34, presso

l’avvocato Terracciano Gennaro, rappresentato e difeso dall’avvocato

Quarta Luciano, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Colturanì S.r.l., in persona dei legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 114/B, presso

l’avvocato Pucci Alessandro, rappresentata e difesa dall’avvocato

Guidi Luigi, giusta procura per Notaio dott. F.G. di

(OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1772/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LUCIANO QUARTA che ha chiesto

l’accoglimento de ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE LOMBARDI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2006, il Comune di Cinisello Balsamo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3488/2006, emesso dal Tribunale di Monza il 6 ottobre 2006, con il quale era stato intimato all’ente il pagamento della somma di Euro 98.801,04, a favore della Colturani s.r.l., a titolo di compenso dovuto per la custodia di veicoli, sottoposti a sequestro da parte della polizia municipale.

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2771/2007, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva nel merito l’opposizione.

2. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1772/2011, depositata il 16 giugno 2011, in riforma dell’impugnata sentenza, confermava, invece, il decreto ingiuntivo opposto. La Corte territoriale riteneva, invero, che legittimato passivo a fronte della pretesa di pagamento del compenso dovuto al custode dei veicoli sequestrati dalla polizia municipale, fosse il Comune di Cinisello Balsamo, e non lo Stato, ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 11, comma 1.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso il Comune di Cinisello Balsamo, affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. La resistente Colturani s.r.l. ha replicato con controricorso e con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Cinisello Balsamo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, artt. 11 e 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole il ricorrente che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che legittimato passivo a fronte della pretesa di pagamento del compenso dovuto al custode di veicoli, sottoposti a sequestro da parte della polizia municipale, sia il Comune di Cinisello Balsamo, e non lo Stato, come invece si desumerebbe – a parere dell’istante – dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 12, comma 4 che pone a carico dell’ufficio del registro l’obbligo di liquidare le spese inerenti alla custodia dei veicoli sequestrati. E ciò a fortiori quando – come nel caso concreto – la custodia non venga effettuata presso l’amministrazione che ha provveduto al sequestro (il Comune), bensì presso un terzo (la Colturani s.r.l.).

1.2. La censura è infondata.

1.2.1. Questa Corte ha, invero, già avuto modo di precisare più volte che, in tema di custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, legittimata passivamente in merito alla domanda del custode, il quale agisce per il riconoscimento delle spese sopportate, è, ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 11, comma 1, l’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, senza che rilevi la circostanza che la custodia, essendo impossibile o non conveniente presso lo stesso ufficio, sia stata affidata ad un soggetto diverso ai sensi del medesimo D.P.R. n. 571 del 1982, art. 8, comma 1, (Cass. 26/3/2015, n. 6067). Di conseguenza, nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un Comune ed affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall’amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo sequestrato, obbligato ad “anticipare” – salvo recupero dall’autore della violazione, dall’eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo – le spese per la custodia del veicolo medesimo spettanti a detto custode è, ai sensi del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, art. 11, comma 1, l’amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale è pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode volta al pagamento delle predette spese.

1.2.2. Il successivo art. 12, invece, detta la disciplina generale del diverso e distinto rapporto, del pari di natura civilistica, che si stabilisce tra l’amministrazione cui è riferibile il sequestro ed il custode della cosa sequestrata, nel caso in cui sia stata un’amministrazione dello Stato a promuovere il procedimento sanzionatorio amministrativo. Sicchè, la previsione del D.P.R. n. 571 del 1982, art. 12, comma 4 che fa riferimento all’ufficio del registro, quale organo liquidatore della spesa in questione, lungi dal contraddire le regole del “debitore” delle spese di custodia e della “anticipazione” di cui al primo ed al secondo comma dell’art. 11, prevedono soltanto la forma tipica di pagamento delle spese a carico delle amministrazioni dello Stato, nella specifica ipotesi suindicata, evocando non a caso “le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia”, disciplinate ora dal menzionato D.P.R. n. 115 (Cass. 8/5/2015, n. 9394; cfr., nello stesso senso, anche Cass Sez. U. 14/1/2009, n. 564).

1.3. La censura deve, pertanto, essere rigettata.

2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto dal Comune di Cinisello Balsamo deve essere, di conseguenza, rigettato.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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