Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7972 del 22/03/2021
Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 22/03/2021), n.7972
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANP Antonella – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29276-2014 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour
presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e
difesa dall’avvocato DE FRANCISCIS CARMELA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4967/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,
depositata il 20/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.
Fatto
RILEVATO
Che:
N.M. propone, sulla base di un articolato motivo, ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania n. 4967/33/14, depositata il 20 maggio 2014 deducendo, in particolare, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non avere i giudici regionali esaminato le eccezioni di doppia imposizione, nonchè la fattura emessa per la cessione in leasing della vettura; e reiterando le censure di illegittimità dell’atto impositivo opposto.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Con apposita istanza il contribuente – premesso di aver presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 – dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione.
Sulla base della documentazione così prodotta, attestante l’avvenuta definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Le spese di lite di lite vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell’indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, (conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso dúrante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese” (Cass. n. 10198 del 2018).
PQM
La Corte;
– dichiara l’estinzione del giudizio;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di Cassazione tenuta da remoto, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021