Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7972 del 21/04/2020

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2020, (ud. 04/06/2019, dep. 21/04/2020), n.7972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21916/2014 proposto da:

M.C.L., P.C.A., C.G.,

H.N.B.J., I.L.M., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LORENZO PICOTTI;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SIENA, in persona del Rettore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 324/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/03/2014 R.G.N. 160/2012.

La CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

Fatto

RILEVA

che:

con ricorso depositato il primo agosto 2011 l’UNIVERSITA’ degli STUDI di SIENA, difesa dagli avvocati Ilaria D’Amelio e Alessandra Bassiato, propose opposizione avverso il decreto n. 432 in data 13 luglio 2011, emesso dal giudice del lavoro di Siena, che ingiungeva alla stessa Università il pagamento di determinate somme di danaro a favore di P.C.A. e di altri litisconsorti, chiedendo accertarsi l’insussistenza dei crediti vantati dai predetti, i quali si costituivano nel giudizio di opposizione contestando, invece, la fondatezza delle pretese avversarie, delle quali chiedevano il rigetto;

la controversia si inseriva nell’ambito del contenzioso relativo al trattamento economico integrativo riconosciuto dalla contrattazione di ateneo e previsto a livello nazionale, concernente la posizione sia di ex lettori di lingua straniera e di collaboratori ed esperti linguistici, a favore dei quali, fino al mese di aprile dell’anno 2010 l’Università senese, oltre al trattamento economico fondamentale previsto dal c.c.n.l. relativo al personale del comparto Università per il quadriennio 2006 2009 e biennio economico 2006 – 2007, era stato riconosciuto e corrisposto un trattamento integrativo. Infatti, successivamente con appositi atti il Consiglio di Amministrazione dell’Università aveva disposto di corrispondere agli ex lettori e ai collaboratori ed esperti linguistici, a partire dal mese di maggio dell’anno 2010 e sino all’esistenza dei presupposti per la sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo integrativo, il solo trattamento fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il suddetto decreto ingiuntivo riguardava, in particolare, i ratei non corrisposti dall’Università per i mesi da gennaio a maggio dell’anno 2011, in quanto per gli altri precedenti ratei mensili gli interessati si erano attivati con separate procedure monitorie, da cui erano scaturiti altrettanti giudizi di opposizione instaurati dall’anzidetta Università e definiti con distinte pronunce giudiziali;

nel caso di specie, il Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 13 gennaio 2012, notificata il successivo giorno 23, rigettava l’opposizione proposta dalla locale Università degli Studi avverso l’anzidetto Decreto Ingiuntivo n. 432 del 2011. In seguito, detta pronuncia era appellata dall’Università, il cui gravame veniva quindi accolto dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 324 del 20 marzo 2014, con la conseguente revoca del decreto opposto n. 432/11, notificato il 18 2011, confermando peraltro la compensazione delle spese relative al primo grado del giudizio, compensate altresì quelle d’appello;

la succitata pronuncia n. 324/2014 è stata, quindi, impugnata mediante ricorso per cassazione del 18 settembre 2014, affidato sei motivi, da M.C.L., P.C.A., C.G., I.L.M. e da H.N.B.J., ricorso cui ha resistito l’UNIVERSITA’ degli Studi di Siena con l’Avvocatura Generale dello Stato mediante controricorso del 21 ottobre 2014;

fissata l’adunanza del collegio, in Camera di consiglio, alla data del 4 giugno 2019, previe tempestive comunicazioni di rito, per le sole ricorrenti è stata depositata memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso è stata denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 1989, art. 6,D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2, nonchè del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, facendosi presente che nel costituirsi nel giudizio di secondo grado le appellate avevano eccepito l’inammissibilità dell’interposto gravame per difetto di rappresentanza e di autorizzazione da parte dei competenti organi dell’Università ad esercitare la relativa attività decisionale. A tal riguardo avevano in particolare rilevato, preliminarmente, l’assenza di qualsivoglia Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università relativa al conferimento del mandato alle liti a favore delle avvocatesse Ilaria D’Amelio e Alessandra Bassiato per la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 1 agosto 2011, essendovi esclusivamente a supporto un decreto del Rettore, che aveva individualmente conferito l’anzidetto mandato. A tale eccezione, quindi, le appellate avevano aggiunto l’ulteriore ed autonoma contestazione relativa alla fase d’appello, in cui la difesa dell’Università era stata invece assunta dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, deducendo che una rappresentanza ex lege di detta Avvocatura, addirittura a proporre l’appello, senza qualsivoglia atto di Delibera dell’Università in proposito, escludeva che vi fosse stato qualsiasi conferimento della rappresentanza, e comunque una manifestazione della volontà della parte di proporre l’impugnazione, oltre che di essere difesa dall’avvocatura dello Stato, e comunque di farsi rappresentare per un atto dispositivo come quello introduttivo del giudizio d’appello, donde l’inammissibilità anche di tale impugnazione;

con il secondo motivo è stata denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, dell’art. 45TFUE e dei principi di cui alle sentenze della CGCE 30 maggio 1989, 2 agosto 1993, 26 giugno 2001 e 18 luglio 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; una terza doglianza, anch’essa formulata ex art. 360 c.p.c., n. 3, è stata dedotta per la violazione e falsa applicazione della L. n. 62 del 2004, art. 1, in relazione al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, art. 51 c.c.n.l. 21 maggio 1996 e successivi rinnovi, nonchè dell’art. 36 Cost.;

con il quarto motivo è stata lamentata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2009, art. 65;

una quinta censura è stata dedotta per asserita violazione degli artt. 2126 e 2103 c.c., art. 36 Cost., nonchè dei principi di cui alle sentenze CGCE sopra richiamate; infine, con il sesto motivo è stata denunciata, ancora ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 120 del 1995, art. 4, convertito nella L. n. 236 dello stesso anno;

tanto premesso, appaiono fondate, in via preliminare e assorbente, per quanto di ragione, le doglianze formulate con il primo motivo, nei seguenti termini, avuto riguardo altresì all’analitica produzione, ex art. 369 c.p.c., a corredo del ricorso, come da accurato indice in calce alle pagine 43 e 44, laddove tra gli altri documenti figurano depositati in copia il ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo 13 luglio 2011, n. 432, depositato il 1 agosto 2011, la memoria di costituzione di parte opposta in data 21 novembre 2011, nonchè la sentenza di primo grado del 13 gennaio 2012;

invero, l’anzidetta pronuncia, n. 4/2012, emessa dal giudice del lavoro di Siena, riporta nella narrativa, tra l’altro, che l’Università opponente era difesa dalle suddette avv.te D’Amelio e Bassiato, non già quindi dall’Avvocatura dello Stato, senza peraltro affrontare in alcun modo la relativa problematica in ordine alla ritualità di una tale opposizione sulla scorta dello jus postulandi conferito ad avvocati del libero foro, ma in forza di mero decreto rettorale e connessa procura alle liti, senza perciò alcun motivato provvedimento circa le ragioni di avvalersi di libere professioniste e non già dell’Avvocatura;

ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nei surriferiti termini, in difetto di valido jus postulandi, in base all’ormai consolidato principio, secondo cui (cfr. in part. Cass. III civ. n. 10103 del 9/5/2011), alle Università, dopo la loro trasformazione in enti pubblici autonomi, è consentito farsi rappresentare in giudizio da avvocati del libero foro, ma a condizione che il provvedimento di nomina adottato dal rettore sia preventivamente autorizzato, o successivamente ratificato, dagli organi di vigilanza, ai sensi del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56, di guisa che in mancanza di tale autorizzazione o ratifica, il mandato alle liti è nullo, non rilevando che sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’università, le quali sono norme di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione statale (cfr. anche in motivazione la succitata pronuncia n. 10103 del 18/02 – 9/05/2011, concernente il caso esaminato da sentenza del Tribunale in data 11 settembre 2008, che aveva l’opposizione agli atti esecutivi, proposta dall’Università La Sapienza di Roma avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 30 novembre 2006 in una procedura esecutiva, con la quale si prendeva atto dell’avvenuta sospensione del titolo azionato e si disponeva la sospensione della procedura esecutiva, non provvedendosi alla assegnazione con riferimento al credito posto a fondamento di atto di intervento nelle more dispiegato dalla S S.p.a.. Il Tribunale ha posto in rilievo che l’oggetto della controversia consisteva nella contestazione in ordine al diniego di adozione del provvedimento di assegnazione con riferimento al credito vantato con l’atto di intervento. Avverso siffatta decisione aveva proposto ricorso per cassazione l’Università, per cui veniva, pregiudizialmente, esaminata l’eccezione della inammissibilità del ricorso per difetto di procura del difensore della ricorrente Università, ovvero per difetto di jus postulandi, sollevata con il primo motivo del ricorso incidentale e nel controricorso: “In punto di fatto, è risultato pacifico – e lo riconosce la stessa Università nel resistere al ricorso incidentale (p. 3-8) – che l’Ateneo ha conferito, con decreto motivato sottoscritto dal Rettore – c.d. decreto rettoriale – e controfirmato dal Direttore amministrativo, mandato difensivo ad avvocato del libero foro. A sostegno della correttezza del suo agire la Università correda la deduzione con richiamo a giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 5909/05, nonchè del Tribunale ordinario di Roma e del TAR del Lazio), in virtù delle quali, in estrema sintesi, sarebbe sufficiente il solo decreto rettorale per impedire la inesistenza dello jus postularteli, allorchè lo stesso venga esercitato da un difensore iscritto all’albo del libero foro. Da questa giurisprudenza ritiene il Collegio di dissentire per le seguenti e motivate argomentazioni. 2. – Al riguardo, va detto che a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 168 del 1989, le Università sono enti pubblici autonomi e non rivestono più la qualità di organi dello Stato. Per effetto di tale nuovo status giuridico, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non trova applicazione la disciplina del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura erariale del R.D. n. 1611 del 1933, ex art. da 1 a 11 ma, in virtù del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, non abrogato dalla L. n. 168 del 1989, quello del patrocinio autorizzato ex art. 43 come modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11 e R.D. n. 1611 del 1933, art. 45, con i limiti effetti previsti per tale forma di rappresentanza: esclusione della necessità del mandato e facoltà (salvi i casi di conflitto) di non avvalersi dell’Avvocatura con apposita e motivata Delibera (Cass. S.U. n. 10700/06). Pertanto, ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56 e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 45, così come modificato, la rappresentanza in giudizio di una Università statale spetta di norma ope legis all’Avvocatura dello Stato, mentre può essere occasionalmente conferita ad un difensore del libero foro, in virtù di apposita e motivata Delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, anche perchè la L. n. 168 del 1989, art. 7, comma 11, con cui è stato istituito il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, non ha derogato o implicitamente abrogato i regi decreti sopra indicati, mentre il Regolamento della Università può solo concernere profili organizzativi, finanziari, contabili, didattici, scientifici, ma non anche norme processuali (v. per tutte Cass. n. 28487/05). Del resto, diversamente dal nuovo ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. n. 167 del 2000), la L. n. 168 del 1989, non reca una disposizione specifica in tema di rappresentanza processuale delle Università.

… Ciò posto, ed in ordine alla posizione del Rettore, va evidenziato che questa Corte, interpretando l’art. 10, comma 1 nella parte in cui riconosce al Rettore la rappresentanza ad ogni effetto di legge della Università La Sapienza, in relazione ad un contratto di cui essa era parte, ha statuito che al Rettore, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, deve riconoscersi il potere di agire, in via d’urgenza, anche in assenza di previa Delibera del Consiglio di amministrazione, nel qual caso il contratto stipulato è valido ed immediatamente efficace, fermo restando l’obbligo, in base alla disciplina fissata dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, R.D. n. 1611, art. 43, di sottoporlo al Consiglio di amministrazione per la ratifica alla prima adunanza successiva (Cass. n. 23419/09). Del resto, la L. n. 168 del 1989, art. 6, prevede al comma 2 quanto segue: “Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 Cost., e specificati dalla legge, le Università sono disciplinate oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E’ esclusa l’applicabilità di disposizioni emanate con circolare”.. Il che, implicitamente conferma che, non essendo state abrogate le norme di natura processuale sopra richiamate del R.D. del 1933, tali norme sono le uniche che continuano a disciplinare la procedura dei mandati e della rappresentanza in giudizio delle Università per potersi avvalere di difensori del libero foro. 4. – Quindi, dall’esame della normativa primaria ratione temporis vigente e da quella secondaria si evince in merito alla deduzione della S concernente la questione di verificare chi abbia il potere di adottare la apposita e motivata Delibera di conferimento dell’incarico al professionista del libero foro, che vada data la seguente risposta. Il decreto rettorale di nomina del difensore non autorizzato dagli organi di vigilanza, come è pacifico nella specie, e nemmeno ratificato non è idoneo a realizzare lo esercizio dello jus postulano in capo alla Università, perchè la legge non prevede che per la nomina di avvocati del libero foro sia sufficiente una delibera rettoriale.

Nel caso in esame, il ricorso della Università va dichiarato inammissibile perchè non oggetto di successiva ratifica dell’organo competente, necessaria per la regolare costituzione del rapporto processuale, ovvero per difetto dello jus postulandi del difensore, rilevabile anche di ufficio (da ultimo, Cass. n. 18062/10)….”. In senso conforme v. ancora Cass. III n. 6672 del 23/03/2011, secondo cui a norma del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56, le Università statali hanno la facoltà di farsi assistere in giudizio, in alternativa all’Avvocatura dello Stato, anche da un avvocato del libero foro, a condizione che sussista un’apposita e motivata Delibera in tal senso, da sottoporre ai competenti organi di vigilanza. In tal caso, fermo restando che il mandato deve essere sottoscritto dal Rettore, il difensore ha l’onere di produrre – a pena di inammissibilità conseguente alla carenza dello “ius postulandi” – la previa Delibera di autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione o, qualora il Rettore abbia agito in via di urgenza, la successiva Delibera di ratifica. V. altresì similmente Cass. I civ. n. 9880 del 13/05/2016. Parimenti, secondo Cass. sez. un. civ. n. 10700 del 10/05/2006, alle università, dopo la riforma introdotta dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. da 1 a 11, bensì, quello c.d. autorizzato, disciplinato dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11 e art. 45 R.D. cit., con i limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza: esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato con apposita e motivata Delibera.

Similmente si è ancora pronunciata questa Corte con le sezioni unite civili come da sentenza n. 24876 pubblicata il 20/10/2017, secondo cui ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 – come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11 – la facoltà per le Università statali di derogare, “in casi speciali” al “patrocinio autorizzato” spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità. Di conseguenza, in via generale, la mancanza di tale controllo determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’Università, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Tuttavia, nei casi in cui ricorra una vera e propria urgenza, ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 12, il rettore, quale presidente del consiglio d’amministrazione, può provvedere direttamente al conferimento dell’incarico all’avvocato del libero foro, purchè curi di far approvare sollecitamente la relativa Delibera dal consiglio, così sanando l’originaria irregolarità. Inoltre, in base al citato art. 43, è valido il mandato conferito ad avvocati del libero foro con il solo provvedimento del rettore, non seguito dal vaglio del consiglio, nel caso in cui si verifichi in concreto un conflitto di interessi sostanziali tra più enti pubblici parti nel medesimo giudizio, rendendo un simile conflitto di interessi – che deve essere reale, non meramente ipotetico e documentato – non ipotizzabile il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in favore dell’Università, sicchè non vi è alcuna ragione di richiedere la suindicata preventiva autorizzazione);

pertanto, deve riconoscersi nel caso di specie l’inammissibilità dell’anzidetta opposizione in data primo agosto 2011, per difetto di valido mandato alle liti, vizio che comporta l’inefficacia di rituale instaurazione del giudizio di opposizione, donde pure la violazione del termine, perentorio, previsto dalla legge, perciò insanabile, con conseguente formazione del giudicato, interno, in ordine alle pretese creditorie azionate in via monitoria dalle suddette ricorrenti (v. Cass. lav. n. 3258 del 26/03/1991, secondo cui, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria, nel corso di esso il giudice può rilevare di ufficio il giudicato formatosi sul decreto stesso a causa dell’intempestività dell’opposizione, poichè tale formazione si è verificata nell’ambito dell’unico procedimento in corso e riguarda perciò un giudicato cosiddetto interno.

Cfr. altresì Cass. III civ. n. 13252 del 6/6/2006: allorquando venga proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo intempestivamente e sia seguita da costituzione tempestiva oppure venga proposta tempestivamente, ma sia seguita da una costituzione tardiva dell’opponente, non sussiste la possibilità della formulazione da parte del creditore della richiesta ai sensi dell’art. 647 c.p.c., che si deve intendere limitata o alla mancanza di opposizione o alla mancanza di costituzione dopo l’opposizione. Nelle suddette ipotesi, l’efficacia del decreto è la stessa dei casi di mancanza dell’opposizione o di mancata costituzione, ma, essendosi comunque incardinato il processo in contraddittorio, la definizione del giudizio deve avvenire con la sentenza, in quanto l’opposizione dev’essere dichiarata rispettivamente inammissibile o improcedibile d’ufficio nel presupposto che sul decreto ingiuntivo si è formato un giudicato interno, configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria.

Cfr. altresì Cass. lav. n. 2669 – 01/06/1989, per la parte in cui si precisa che l’inosservanza del termine perentorio per proporre opposizione a decreto ingiuntivo -emesso dal giudice del lavoro per un credito basato su uno dei rapporti previsti dagli artt. 409 e 442 c.p.c., regolata dalle norme sul nuovo rito del lavoro, sicchè occorre aver riguardo al momento del deposito del ricorso in opposizione – è insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c., ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, così determinando pure l’inammissibilità della stessa opposizione. Parimenti, secondo Cass. lav. n. 9099 del 24/08/1991, secondo cui, di conseguenza, l’inammissibilità dell’opposizione comporta la definitività del decreto ingiuntivo, che passa quindi in giudicato. In senso analogo, v. ancora Cass. lav. n. 6762 del 6/8/1987, secondo cui, in part., qualora l’opposizione venga proposta con atto di citazione – per una delle cause in cui si applica il c.d. rito lavoro – depositato fuori termine la stessa è da considerare tardiva e tale decadenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado – anche per la prima volta in sede di legittimità – non rilevando nè l’attività compiuta dalla controparte, giacchè la sanatoria prevista dall’art. 156 c.p.c., comma 3, non si estende alle decadenze per inosservanza di termini perentori. In senso conforme Cass. n. 2457/85 e n. 6018/83.

Cfr. altresì Cass. sez. un. civ. n. 2387 del 19/04/1982: l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità dell’opposizione, per essere stata questa proposta dopo il decorso del termine all’uopo fissato, e per non avere l’opponente dedotto e dimostrato le circostanze giustificative dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., configura un’ipotesi di giudicato interno, e, come tale, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

V. altresì Cass. III civ. n. 1596 del 23/05/1972: la questione della inammissibilità o improcedibilità dell’opposizione ha carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella relativa alla competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, e deve essere rilevata, anche d’ufficio, dal giudice. Pertanto, se sussistendo una causa di inammissibilità o di improcedibilità dell’opposizione, il giudice non la dichiari, ed accolga invece l’eccezione di incompetenza, l’inammissibilità o l’improcedibilità deve essere rilevata, in sede di regolamento di competenza, dalla Corte di Cassazione, la quale provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata);

nei sensi di cui sopra, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con conseguente evidente e assorbimento delle altre censure, attinenti alla fondatezza nel merito delle azionate pretese creditorie, da riconoscersi (nei circoscritti limiti temporali in cui vennero formulate in sede monitoria) ad ogni modo per effetto del rilevato giudicato, dipeso dalla riscontrata nullità del mandato alle liti, invalidamente conferito a professioniste del libero foro, con conseguenti diretti, effetti sullo stesso ricorso in opposizione; in accoglimento del primo motivo di ricorso, dunque, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, potendo la causa essere agevolmente decisa nel merito con declaratoria dell’anzidetta inammissibilità, sicchè non poteva nemmeno essere introdotto il giudizio d’appello, essendo questo precluso dal giudicato in precedenza formatosi;

sussistono, inoltre, validi motivi per compensare integralmente le spese, ivi comprese quelle relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito (esclude, quindi, le sole spese relative alla fase monitoria, perciò liquidate con il decreto a suo tempo invalidamente opposto), tenuto conto che le doglianze espresse con la prima censura, ancorchè esaurienti ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, in ordine alle allegazioni delle risultanze processuali, hanno in effetti lambito le effettive ragioni di rito, limitatamente alla fase introduttiva dell’opposizione de qua, in base alle quali in questa sede è stata rilevata l’anzidetta nullità con il conseguente giudicato;

atteso, infine, l’esito positivo dell’impugnazione qui proposta, non ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato.

L’esito del giudizio rende prive di requisito della rilevanza le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE.

P.Q.M.

la Corte ACCOLGLIE il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Cassa, per l’effetto, l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara INAMMISSIBILE l’OPPOSIZIONE proposta avverso il DECRETO INGIUNTIVO 13 luglio 2011, n. 432.

Dichiara per intero compensate le spese dell’intero processo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2020

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