Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7971 del 21/03/2019
Cassazione civile sez. trib., 21/03/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 21/03/2019), n.7971
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13291/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
CHIQUITA ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Marianna Dionigi n. 29, presso lo Studio dell’Avv. Maria Micci; che
la rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l’Avv. Sara
Armella, giusta delega a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte n. 494/1/14, depositata il 1 aprile 2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2019
dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi;
udito l’Avv. dello Stato Pucciariello Pasquale, per la ricorrente;
udito l’Avv. Sara Armella, per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale De Matteis Stanislao, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’impugnata sentenza, la Regionale del Piemonte, in riforma della prima decisione, accoglieva il ricorso promosso da CHIQUITA ITALIA S.P.A., quale debitore in solido, avverso l’avviso con il quale l’Agenzia delle Dogane recuperava maggiori dazi e IVA 2000.
2. L’ufficio riteneva la contribuente responsabile in solido perchè, a seguito di indagini OLAF, veniva accertato che il certificato AGRIM in possesso della SO.CO.BA. S.R.L. era falso, che il dazio preferenziale all’importazione delle banane non era quindi dovuto, che la SO.CO.BA. S.R.L. era partecipata dai familiari di C.F., legale rappresentante della CHIQHITA ITALIA S.P.A. alla quale le banane importate in frode venivano poi vendute.
3. La Regionale accoglieva il ricorso ritenendo, per quanto rimasto d’interesse, che l’ufficio fosse decaduto dall’azione di revisione; secondo la Regionale, infatti, la notitia criminis che avrebbe potuto interrompere il termine triennale previsto dal D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, riguardava la SO.CO.BA. “soggetto diverso, ancorchè avesse in comune con la Chiquita uno dei soggetti giuridicamente responsabili”.
4. L’ufficio ricorreva per due motivi, mentre la contribuente resisteva con controricorso; entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memorie.
5. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ufficio riteneva che la Regionale fosse incorsa in errore, perchè la notitia criminis utile ad interrompere il termine di decadenza non deve necessariamente individuare tutti i possibili autori dei reati.
6. Il motivo è fondato, in ragione della consolidata giurisprudenza per cui, per l’interruzione del termine triennale, che in forza del Reg. ce 2913 cit., art. 221, trova applicazione anche con riguardo al termine di decadenza fissato per la revisione dal D.Lgs. n. 374 cit., art. 11 (Cass. sez. trib. n. 615 del 2018; Cass. sez. trib. n. 26045 del 2016), è sufficiente che “l’amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta” (Cass. sez. VI n. 24674 del 2015; Cass. sez. trib. n. 20468); ciò che è in effetti avvenuto nella concreta fattispecie, in cui era in penale discussione l’accertamento della falsità del certificato AGRIM, circostanza dalla quale, chiaramente, dipendeva l’esistenza del presupposto dei dazi ordinari oggetto di recupero.
7. Il secondo motivo rimane pertanto assorbito.
8. La sentenza deve essere quindi cassata, con rinvio della controversia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in altra composizione, per gli indispensabili ulteriori accertamenti. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi, oltrechè regolare le spese di ogni fase e grado; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2019