Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7971 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 20/04/2020), n.7971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31403-2018 proposto da:

S.S., in proprio e quale componente della propria

famiglia coltivatrice, domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FELICE GIOVANNI PILO;

– ricorrente –

contro

COMUNE AGLIENTU, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE TAMPONI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 132/2018 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

SASSARI, depositata il 26/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 7 aprile 2017 il Tribunale di Tempio Pausania, sezione specializzata agraria, accoglieva la domanda, avanzata dal Comune di Aglientu, di dichiarazione della cessazione di un contratto d’affitto agrario stipulato dal convenuto S.S., quale affittuario, con l’usufruttuario F.G. quale concedente (il Comune era, in forza di legato, nudo proprietario del terreno), deceduto poi il (OMISSIS). Il Tribunale dichiarava cessato il contratto, come aveva chiesto il Comune, in data 10 novembre 2013, condannando l’affittuario al rilascio e rigettando la sua domanda riconvenzionale di indennità per miglioramenti.

Il S. proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sezione specializzata agraria, rigettava con sentenza del 26 aprile 2018.

Il S. ha proposto ricorso – illustrato anche con memoria -, da cui si è difeso con controricorso il Comune.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso si articola in due motivi.

1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione/falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, artt. 4 e 41 R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 e del principio lex specialis derogat legi generali, nonchè dell’art. 999 c.c. e – ancora – R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 per avere il giudice d’appello ritenuto impossibile essersi verificata la rinnovazione tacita del contratto essendo il proprietario un ente pubblico, per cui sarebbe occorsa la forma scritta.

La Corte d’appello avrebbe errato perchè “la disciplina sui patti agrari è norma speciale”, da applicarsi anche nei confronti della pubblica amministrazione, per i principi e le norme regolanti la successione delle leggi nel tempo: ai contratti agrari si applicherebbe la L. n. 203 del 1982, e quindi prevarrebbe sul R.D. n. 2440 del 1923. Pertanto il contratto si sarebbe automaticamente rinnovato per la durata di legge ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 4.

Inoltre il R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 sarebbe inapplicabile perchè il contratto sarebbe stato stipulato da due privati, cioè l’attuale ricorrente e il F., e sarebbe giunto a scadenza – e quindi ad automatico rinnovo – quando era in vita il concedente/usufruttuario F.: la disdetta per il 15 giugno 2013 avrebbe dovuto effettuarsi entro il giugno 2012. Pertanto si sarebbe rinnovato il contratto per altri quindici anni, perchè il F. non avrebbe disdettato.

Ancora, manifesterebbe falsa applicazione dell’art. 999 c.c. e R.D. n. 2440 del 1923, art. 17 l’essere stato il contratto stipulato solo tra due soggetti privati, per cui nessun contratto si sarebbe dovuto stipulare con il Comune.

1.2 Il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione/falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 16 e art. 41 Cost. per avere il giudice d’appello ritenuto che l’attuale ricorrente non avrebbe addotto uno specifico capitolo probatorio vertente sull’autorizzazione del F. all’affittuario a compiere miglioramenti nel fondo.

La corte territoriale si riferirebbe soltanto alle “caratteristiche che dovrebbe avere la formulazione del consenso” L. n. 203 del 1982, ex art. 17 non tenendo conto della “collocazione temporale della prestazione del consenso”. E il citato art. 17, al comma 2, prevede che soltanto in mancanza di un preventivo accordo sarebbero necessari i requisiti dello stesso art. 17, comma 2, e quindi dovrebbero applicarsi le modalità dettate da tale norma. Le prove richieste sarebbero state pertanto ammissibili e rilevanti.

Per la manifestazione del consenso dovrebbe poi essere riconosciuta la libertà di espressione in riferimento all’art. 41 Cost.

2. Il primo motivo si fonda sia sull’art. 999 c.c. sia sulla L. n. 203 del 1982, art. 4 conformando, in sostanza, due submotivi.

2.1 Quanto al primo submotivo, allora, va ricordato che ai sensi dell’art. 999 c.c. le locazioni concluse dall’usufruttuario in corso quando cessa l’usufrutto continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto; ciò è però condizionato alla forma del contratto, che deve essere atto pubblico o scrittura privata di data certa anteriore.

Il ricorso, nella premessa, trascrive soltanto (così realizzando anche un “assemblaggio”) la sentenza di secondo grado, dalla quale nulla emerge in ordine alla forma del contratto, limitandosi la corte territoriale ad affermare: “Pacifica la esistenza del rapporto d’affitto intercorso tra l’usufruttuario F. e il S. alla data del 15.6.1998…”. Non vi è quindi alcuna autosufficienza riguardo ai presupposti di applicazione dell’art. 999 c.c., onde il motivo, in parte qua, risulta inammissibile.

2.2 Il secondo submotivo attiene alla L. n. 203 del 1982, art. 4 che così recita:

“In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l’affitto ordinario e di sei anni per l’affitto particellare, e così di seguito.

La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.

Deve ricordarsi che la L. n. 203 del 1982, art. 1, comma 2, attribuisce ai contratti d’affitto a coltivatori diretti una durata minima di quindici anni, e che, nella stessa legge, l’art. 22 estende ciò ai contratti d’affitto a conduttore non coltivatore diretto, l’art. 23 poi escludendo l’applicazione di alcune disposizioni all’affitto al coltivatore non diretto, lasciando comunque applicabili gli artt. 4 e 41; e l’art. 41, infine, stabilisce che i contratti agrari ultranovennali, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto pure riguardo ai terzi.

Da tutto ciò è desumibile che, qualora fosse applicabile il combinato disposto degli appena citati artt. 4 e 41, non rileverebbe che non sia stata indicata la forma del contratto stipulato quando era vigente la L. n. 203 del 1982 -, come non rileverebbe la qualifica di coltivatore diretto o non diretto dell’affittuario.

Peraltro, secondo quanto emerge dalla sentenza pugnalata – che, si ripete, coincide con la premessa del ricorso -, il contratto sarebbe stato stipulato il 15 giugno 1998 con scadenza in data 11 novembre 2013: lo avrebbe addotto nel ricorso di primo grado il Comune, e l’affittuario avrebbe resistito invocando una proroga di altri quattro anni ex art. 999 c.c. essendo il contratto in corso al decesso del concedente avvenuto il (OMISSIS). Nell’atto d’appello, poi, l’attuale ricorrente avrebbe insistito perchè la scadenza del contratto avvenisse, anzichè il 10 novembre 2013, il 10 novembre 2017 (cioè quattro anni dopo), come avrebbe poi chiesto anche il Comune in via subordinata. I quattro anni venivano tratti dall’art. 999 c.c., non emergendo alcun riferimento normativo diverso.

L’applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 4 pertanto, costituisce in realtà una questione nuova, per quello che emerge nella premessa, coincidente con la trascrizione della sentenza impugnata; nè l’illustrazione del motivo indica poi quando sarebbe stata invocata in precedenza, nella sequenza processuale, tale norma. Del tutto insufficiente a dimostrare che la questione fosse già stata inserita nella regiudicanda è d’altronde l’effettuata citazione di Cass. 9975/2014, arresto che si riferisce alla L. n. 203 del 1982, art. 41 per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, laddove nel caso in esame è pacifico che la stipulazione avvenne tra privati.

Il motivo quindi sotto entrambi i profili è inammissibile.

3. Il secondo motivo, prospettando il rilascio di un assenso precedente in ordine alle migliorie, non indica però quando e come sarebbe stato concesso tale assenso dal concedente, nè indica in modo adeguato (rinvia soltanto alla sentenza impugnata) come e perchè le prove non ammesse avrebbero dimostrato, in caso di ammissione, l’esistenza del preventivo assenso.

Anche questa censura, pertanto, è affetta da inammissibilità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La peculiarità della complessiva vicenda sostanziale giustifica comunque la compensazione delle spese processuali.

Dagli atti il processo risulta esente dall’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso compensando le spese processuali.

Dagli atti il processo risulta esente dall’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA