Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7970 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 31/03/2010), n.7970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.lli Di Sabato di Giuseppe Di Sabato e C. s.a.s., in persona del
legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Tacito
n. 50, presso l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, rapp.to e
difeso dall’avv. Rocco Nicola, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Comune di Montescaglioso, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo
studio dell’avv. Di Matteo Gianni, dal quale e’ rapp.to e difeso,
giusta procura in atti;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Basilicata n. 238/2006/2 depositata il 3/10/07;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 9/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da F.lli Di Sabato di Giuseppe Di Sabato e C. s.a.s., contro il Comune di Montescaglioso e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Matera n. 40/1/04 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento ICIAP 1989 – 1994. Il ricorso proposto dal Comune si articola in due motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 9/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con entrambi i motivi la ricorrente assume la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia e/o motivazione apparente, la violazione ed omessa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 112 c.p.c., l’omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla ritualita’ della notifica dell’avviso di accertamento, all’efficacia e validita’ del verbale di accertamento transattivo, nonche’ della cartella di pagamento.
Le censura sono infondate.
Premessa la irrilevanza delle questioni relative alla ritualita’ della notifica della cartella di pagamento, stante la tempestiva opposizione proposta, va affermato che non e’ configurabile il vizio di omesso esame di una questione, quando debba ritenersi che la questione o eccezione sia stata esaminata e decisa – sia pure con una pronuncia implicita della sua irrilevanza o infondatezza – in quanto superata e travolta, anche se non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico – giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (Sez. 2^, Sentenza n. 13649 del 24/06/2005; Sez. 3^, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009).
Cio’ ricorre nel caso in esame laddove la CTR ha ritenuto che la rideterminazione dell’ammontare dei tributi dovuti, operata in contraddittorio con l’Amministratore Unico della Societa’, e formalizzata con la sottoscrizione di un verbale di accertamento transattivo, costituisse idoneo presupposto della pretesa impositiva, cosi’ implicitamente rigettando le argomentazioni formulate dall’appellante.
Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, non e’ riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio per cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010