Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7970 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 20/04/2020), n.7970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5302-2018 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALTO GARDA SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA, 5,

presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ADORNATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4886/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIANNI DE BELLIS;

udito l’Avvocato ADORNATO VALENTINA;

Fatto

CONSIDERATO

che:

La Alto Garda Servizi s.p.a. conveniva in giudizio, con procedimento sommario di cognizione, la Presidenza del consiglio dei Ministri, esponendo che l’Agenzia delle entrate aveva ingiunto il pagamento di somme percepite a titolo di aiuti di Stato come da decisione della Commissione Europea n. 193 del 2003, pretendendo il pagamento degli interessi composti previsti dal D.L. n. 10 del 2007 quale infine convertito, in violazione, per illegittima applicazione retroattiva, del regolamento comunitario n. 794 del 2004, con conseguenti maggiori compensi di riscossione indebiti, oltre al danno cagionato, in particolare, dal ritardo di riscossione;

domandava la correlativa condanna, in subordine a titolo di ingiustificato arricchimento;

il tribunale accoglieva la domanda gradata;

la corte di appello, pronunciando sul gravame dell’amministrazione, lo dichiarava inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni fatto decorrere dall’avvenuta integrale lettura in udienza del provvedimento censurato;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Presidenza del consiglio dei ministri formulando due motivi;

resiste con controricorso la Alto Garda Servizi s.p.a.;

la difesa erariale depositava memoria;

con ordinanza interlocutoria del 28 maggio 2019, n. 14561, il processo veniva rimesso dalla sezione Sesta di questa Corte, alla pubblica udienza.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione dell’art. 702 quater c.p.c., poichè la corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che la decorrenza del termine per impugnare era prevista dalla legge solo dalla comunicazione o notificazione del provvedimento;

con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 702 quater c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., poichè la corte di appello avrebbe mancato di rilevare e considerare che, come esposto dalla deducente in sede di comparsa conclusionale, la Cancelleria aveva successivamente comunicato il provvedimento di primo grado che era stato impugnato nei trenta giorni da quella comunicazione, inducendo in errore scusabile la difesa erariale anche tenendo conto che sul punto non vi erano precedenti specifici di questa Corte;

Rilevato che:

1. il primo motivo è infondato;

1.1. come osservato nell’ordinanza interlocutoria, l’avvocatura dello Stato richiama la nomofilachia secondo cui la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1 e art. 285 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine c.d. breve di impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato (Cass., Sez. U., 13/06/2011, n. 12898, e succ. conf.), invocando, cioè, la logica per cui quando la legge ha stabilito una specifica modalità per far decorrere il suddetto termine impugnatorio, quella decorrenza è innescata solo dalla fattispecie di condotta prevista;

1.2. al contempo questa Corte, nel caso di decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ha altresì sottolineato che con la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine c.d. lungo per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c. (Cass., 31/08/2015, n. 17311; cfr. anche Cass., 24/05/2018, n. 12945, peraltro dettata con riferimento a fattispecie laburistica su cui si sta per dire “infra”);

1.3. si tratta, però, per entrambe le ipotesi, di fattispecie differenti: la prima (p.1.1.) si deve confrontare con l’espressa previsione della notificazione (al procuratore se costituito) per la decorrenza del termine c.d. breve (art. 326 c.p.c., comma 1), e la seconda (p.1.2.) con l’esplicita indicazione legislativa a mente della quale la sentenza, di cui sia stata data lettura, si intende pubblicata – con conseguente equiparazione – con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in Cancelleria (art. 281 sexies c.p.c., comma 2);

1.4. nell’ipotesi dell’appello avverso l’ordinanza pronunciata all’esito del procedimento sommario di cognizione, invece, la disposizione di legge prevede che il termine di trenta giorni decorra dalla comunicazione o notificazione (art. 702 quater c.p.c.);

a questa previsione risulta allineata quella dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, secondo periodo, in tema di termine impugnatorio conseguente alla dichiarazione d’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c.;

sul punto questa Corte ha chiarito che, nel caso, il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., solo qualora risultino omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell’ordinanza di inammissibilità, sicchè, nell’ipotesi in cui l’ordinanza sia stata letta in udienza, si applica il termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, decorrente dall’udienza stessa, atteso che la lettura del provvedimento e la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che lo contiene non solo equivalgono alla pubblicazione, ma esonerano la Cancelleria da ogni ulteriore comunicazione, ritenendosi, con presunzione assoluta di legge, che il provvedimento sia conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo (Cass., 05/07/2018, n. 17716, Cass., 22/05/2017, n. 12780, Cass., Sez. U., 07/12/2016, n. 25043, pagg. 2-3, Cass., 14/12/2015, n. 25119);

in altri termini, nella fattispecie in scrutinio, la comunicazione è equiparata, ai fini dell’appello, alla notificazione, e alla comunicazione dell’ordinanza pronunciata fuori udienza risulta equiparata ex lege la lettura integrale del provvedimento, in forza del disposto contenuto nell’art. 176 c.p.c., comma 2, (cfr., in punto di regolamento di competenza, ad es., Cass., 22/01/2018, n. 1471);

1.5. di qui il già affermato principio per cui in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia e lettura in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. (Cass., 06/06/2018, n. 14478);

l’Avvocatura dello Stato, in discussione, ha prospettato il rilievo per cui l’art. 176, c.p.c., sarebbe norma non utilizzabile per l’individuazione del termine d’impugnazione perchè storicamente concepita con riferimento alle ordinanze interlocutorie: sul punto dev’essere evidenziato che l’origine storica delle norme se può costituire generale indice ermeneutico, non può invece, logicamente, costituire un vincolo alla ritenuta evoluzione della loro applicabilità coerente con il mutare del complessivo ordinamento processuale in cui le stesse prescrizioni si collocano;

resta inteso che l’equipollenza legale, ovvero iscritta nelle garanzie processuali, appena individuata, non ammette estensioni di alcun genere che siano volte ad affermare alternative forme di conoscenza sostanziale che possano essere ritenute idonee a far decorrere il termine per impugnare;

1.6. queste conclusioni, d’altra parte, ad avviso del Collegio non possono essere incise dalle affermazioni fatte da questa Corte in materia laburistica, nella quale è stato affermato che il termine breve di trenta giorni, previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, per la proposizione del reclamo alla corte di appello avverso la sentenza del tribunale sulla impugnativa di licenziamento di cui all’art. 18 st. lav., decorre solo dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione della stessa se anteriore, senza che rilevi la lettura del provvedimento in esito all’udienza ai sensi dell’art. 429 c.p.c., attesa la specialità del rito rispetto alla disciplina ordinaria e la necessità d’interpretare restrittivamente la norma in tema di decadenza dall’impugnazione, escludendosi pertanto la possibilità di individuare un momento di decorrenza della stessa diverso da quello indicato dalla legge (Cass., 26/07/2018, n. 19862, Cass., 11/07/2016, n. 14098)

così come sempre nella stessa materia lavoristica è stato inoltre affermato che, nel primo grado bifasico del subprocedimento in questione, il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, per l’opposizione avverso l’ordinanza, di accoglimento o di rigetto, di cui al comma 49 cit. articolo, decorre dalla comunicazione del provvedimento o dalla notificazione dello stesso senza che rilevi che all’esito dell’udienza ne sia stata data lettura dovendosi escludere la possibilità di una decorrenza da un momento diverso da quello previsto dalla legge, in quanto la norma, che lo fissa a pena di decadenza, deve essere interpretata restrittivamente (Cass., 20/09/2016, n. 18403, ripresa anche successivamente ad es. da Cass., 24/05/2018, n. 12945);

1.7. nel primo caso, infatti, la legislazione settoriale ha regolato la fase decisoria di prime cure stabilendo che “la sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in Cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione”, con esclusione dell’obbligo di lettura (Cass., 16/08/2018, n. 20749), sicchè la fattispecie risulta differente;

nel secondo caso l’affermazione concerne la speciale struttura a doppia fase del procedimento di prime cure piuttosto che il regime di gravame;

al contempo, in entrambi i casi, la cornice di definita specialità extracodicistica della normazione di riferimento, riguardante la perimetrata materia delle impugnative di licenziamenti, finisce per costituire fattore dirimente, tanto più dopo la decisa limitazione all’applicabilità di questo rito stabilita dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, art. 11;

infine, nella stessa materia settoriale sono stati operati significativi distinguo che mostrano come non può considerarsi tassativa la comunicazione, alternativa alla notificazione, ai fini della decorrenza del termine per reagire al provvedimento sfavorevole;

è stato in questo senso evidenziato che il termine per la proposizione del reclamo previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, decorre anche dall’estrazione di copia autentica della sentenza, vertendosi in un’ipotesi in cui la conoscenza è ottenuta in via formale, per essere stata acquisita all’esito di un’attività istituzionale, regolata dalla legge e dunque anch’essa iscritta nella garanzie procedimentali, che impone l’individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonchè dell’annotazione della data di rilascio di essa, costituendo, quindi, una forma equipollente alla comunicazione di Cancelleria, caratterizzata da requisiti legalmente equivalenti (Cass., 01/06/2017, n. 13858);

questa affermazione, non a caso, risulta ripresa dalla giurisprudenza secondo cui il termine per proporre il ricorso per cassazione, previsto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 3, è applicabile pure all’impugnazione autonoma dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., e può decorrere (anche) dal rilascio, da parte della Cancelleria, di una copia formale della medesima ordinanza, dovendosi considerare l’estrazione di una copia autentica del provvedimento una forma di conoscenza equipollente della comunicazione di Cancelleria, poichè assistita dagli stessi requisiti di certezza per le medesime ragioni appena sopra ricordate (Cass., 03/01/2019, n. 1);

la difesa erariale ha infine sollecitato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in relazione alla verifica della conformità delle conclusioni qui ricostruite ai principi sovranazionali, in specie con riferimento a esigenze di generale certezza del diritto: sul punto dev’essere evidenziato che la conformazione dell’ordinamento processuale nazionale è pacificamente rimessa agli Stati membri, nel rispetto di garanzie già costituzionali quale quella in parola, che non può ritenersi in alcun modo lesa dalla corretta individuazione della decorrenza del termine d’impugnazione in modo tecnicamente coerente con il regime proprio del rito coinvolto quale ricostruito, allo specifico riguardo senza contrasti, dalla giurisprudenza di legittimità;

2. il secondo motivo è infondato;

la riferita comunicazione di Cancelleria intervenuta successivamente non può logicamente incidere sul regime processuale impugnatorio di tipo pubblicistico, nè può venire in questione la pure evocata portata scusabile per mutamento giurisprudenziale che qui, come visto, sullo specifico punto non può risulta esserci stato;

consegue il rigetto, con compensazione delle spese stanti le precisazioni appena esposte sulle ricostruzioni giurisprudenziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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