Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7970 del 20/04/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 7970 Anno 2016
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 585-2010 proposto da:
BATTISTATA SERGIO (c.f. BTTSRG39C11D916X), DALFOVO IVAN
(c.f.

DLFJVN69A11Z103R),

GIALLONARDI ALFREDO

(c.f.

GLLLRD40T18L378J), e FRANCESCHINI GIULIANA

(c.f.

FRNGLN39E58L378K), nella qualità di comproprietari;
MARCANTONI GIULIO (c.f. MRCGLI36R27L378M), e CALDONAZZI
2016
538

SILVANA (c.f. CLDSVN40E69L736Z), nella

qualità

di

comproprietari; MARIZ ROMAN (c.f. MRZRMN40011L378V), e
VICENZI ROSANNA (c.f. VCNRNN44S41576J), nella qualità
di comproprietari; MOTTES LUCIANO

(c.f.

MTTLON43A11L378I); elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 20/04/2016

VIA PANAMA 72, presso l’avvocato STEFANO NITOGLIA, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ANTONIO CORADELLO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti –

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente
pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente
contro

ITEA S.P.A.;
– intimata-

Nonché da:
ITEA S.P.A. – ISTITUTO TRENTINO

(C.F./P.I. 00123080228),

EDILIZIA ABITATIVA

in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14 A-4, presso l’avvocato GABRIELE
PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente

contro

all’avvocato ROBERTA DE PRETIS, giusta procura speciale
per Notaio dott. MARCO DOLZANI di TRENTO – Rep.n.
68.245 del 22/8/2013;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, DALFOVO IVAN, GIALLONARDI

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ALFREDO , FRANCESCHINI GIULIANA, MARCANTONI GIULIO,
CALDONAllI SILVANA, MARIZ ROMAN, VICENZI ROSANNA,
MOTTES LUCIANO, BATTISTATA SERGIO;

intimati

avverso la sentenza n. 202/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MARCO MOSTARDA, con
delega, che ha chiesto l’accoglimento;
udito,

per

la

contrcricorrente

e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI che ha chiesto
il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi

di TRENTO, depositata il 04/08/2009;

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RITENUTO IN FATTO.
1. Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2002, Sergio Battistata, Ivan Dalfovo, Alfredo Giallonardi, Giuliana Franceschini, Giulio
Marcantoni, Silvana Caldonazzi, Romano Mariz, Rosanna Vicenzi e
Luciano Mottes, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento la Provincia Autonoma di Trenta e la I.T.E.A. – Istituto Trentino

l’illegittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione nei loro
confronti – la condanna al risarcimento dei danni subiti per il mancato esercizio dei diritto al riscatto in proprietà degli immobili
GESCAL, dovuto al comportamento omissivo dei convenuti.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 908/2007, depositata il 24 settembre 2007, rigettava la domanda per l’intervenuta prescrizione
del diritto azionato, e compensava tra le parti le spese di lite.
2. La Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 202/2009, depositata il 4 agosto 2009 e notificata il 28 ottobre 2009, rigettava
l’appello proposto dagli originari attori, condannando gli appellanti
alle spese del secondo grado del giudizio. Il giudice del gravame
riteneva, invero, che non sussistesse – e che, comunque, fosse prescritto – il diritto degli istanti al riscatto in proprietà degli immobili
GESCAL e, di conseguenza, il diritto al risarcimento dei danni per il
mancato esercizio del riscattto, alla stregua di una corretta interpretazione dell’art. 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dell’art. 27
della legge 8 agosto 1977, n. 513, come integrato dall’art. 52 della
legge 5 agosto 1978, n. 457. La decisione di appello riteneva, poi,
incensurabile la compensazione delle spese di primo grado, operata
dal Tribunale, tenuto conto della natura della controversia e della
controvertibilità delle questioni giuridiche trattate.
3. Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso Sergio Battistata, Ivan Dalfovo, Alfredo Giallonardi, Giuliana
Franceschini, Giulio Marcantoni, Silvana Caldonazzi, Romano Mariz,
Rosanna Vicenzi e Luciano Mottes, nei confronti della Provincia Autonoma di Trento e la I.T.E.A. – Istituto Trentino Edilizia Abitativa,

Edilizia Abitativa, chiedendone – accertata in via incidentale

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affidato a cinque motivi, illustrati con memoria ex art. 378 cod.
proc. O/.
4. I resistenti hanno replicato con controricorso, contenente altresì,
quello della I.T.E.A, ricorso incidentale – con il quale la ricorrente ha
riproposto le questioni rimaste assorbite in prime cure – affidato ad
un solo motivo.

1. Con il primo ed il quinto motivo di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – Sergio Battistata, Ivan Dalfovo, Alfredo Giallonardi, Giuliana Franceschini, Giulio
Marcantoni, Silvana Caldonazzi, Romano Mariz, Rosanna Vicenzi e
Luciano Mottes denunciano la violazione e falsa applicazione della
legge n. 60 dei 1963, nonché l’omessa o insufficiente motivazione
su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, comma
1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
1.1. Avrebbe errato la Corte di Appello, a parere dei ricorrenti, nel
ritenere non sussistente il loro diritto al riscatto in proprietà degli
immobili GESCAL e, di conseguenza, il diritto al risarcimento dei
danni per il mancato esercizio di tale diritto – dovuto al comportamento omissivo della Provincia Autonoma di Trento e della ITEA
s.p.a., istituto Trentina Edilizia Abitativa -, sebbene l’art. 29 della
legge 14 febbraio 1963, n. 60 stabilisse che solo il 50% degli alloggi
realizzati con gli interventi straordinari previsti dalla legge succitata
dovesse essere assegnato in locazione ai vincitori, tra i quali gli
odierni ricorrenti, del bando di concorso pubblicato dalla Provincia
Autonoma di Trenta nel 1972. Detto bando stabiliva, invero, in contrasto con il menzionato art. 29, che tutti gli alloggi in questione
dovessero essere assegnati in locazione semplice, ovverosia senza
diritto al riscatto, in palese violazione, altresì, del disposto di cui
all’art. 52 del d.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471 (contenente il regolamento per l’attuazione della legge n. 63 del 1960), a tenore del
quale “Nei bandi per la prenotazione degli alloggi da destinarsi ai
lavoratori di cui ai punti 1) e 2) dell’art. 15 della legge debbono es-

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CONSIDERATO IN DIRITTO

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sere, tra l’altro, indicati : a) il numero degli alloggi da assegnare in
proprietà con garanzia ipotecaria e il numero degli alloggi da assegnare in locazione; (….) d) il periodo utile per la presentazione delle
domande e la documentazione da allegare alle domande medesime”.
1.2. La Corte territoriale avrebbe dovuto, peraltro, tenere conto an-

Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 8 del 27 luglio 1967, si
era espressa nel senso che il futuro bando avrebbe dovuto dare atto, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 60 del 1963, “che il 50’% degli
alloggi di cui trattasi saranno destinati ad essere assegnati in locazione”. Per il che sarebbe risultata evidente – a parere dei ricorrenti
– la volontà della Provincia di destinare il residuo 50% degli alloggi
costruiti all’assegnazione in locazione con diritto di riscatto.
1.3. Per quanto concerne, poi, la posizione di Sergio Battistata unico dei ricorrenti ad avere manifestato, in data 27 dicembre 1978,
la propria volontà di riscattare l’alloggio – avrebbe errato il giudice
di appello nel ritenere insussistente il diritto al riscatto, per avere
l’istante esercitato il diritto in parola dopo l’avvenuta abrogazione
della legge n. 60 del 1963, ad opera dell’art. 27 della legge 8 agosto
1977, n. 513, come integrato dall’art. 52 della legge 5 agosto 1978,
n. 457. Il regime giuridico conseguente alla novella del 1977-1978
non avrebbe, invero, inciso – a parere degli istanti – sul diritto personale dell’assegnatario, che abbia esercitato il diritto di riscatto,
alla stipula del contratto di trasferimento della proprietà dell’ alloggio, già detenuto in qualità di locatario. Pertanto, l’impugnata sentenza si paleserebbe, ad avviso degli esponenti, del tutto erronea
anche sul punto in questione.
1.4. Le censure suesposte sono infondate.
1,4.1. Ed invero, in materia di trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare, già assegnati in
locazione semplice, è soltanto lo scambio di consensi – che si verifica quando alla domanda di riscatto dell’assegnatario di alloggio, in-

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che del fatto che la stessa amministrazione, con la delibera della

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vieta prima dell’entrata in vigore della legge n. 513 del 1977, ossia
nel regime della legge n. 60 del 1963, ed opportunamente confermata in ottemperanza al disposto dell’art. 27 della stessa legge, sia
seguita l’accettazione da parte dell’istituto, con comunicazione del
prezzo di cessione – ad esaurire il procedimento amministrativa nel
quale si dispiega la discrezionalità attribuita alla pubblica ammini-

zione. Ne discende che, solo a conclusione del procedimento in parola – la cui definizione non determina, peraltro, di per sé l’acquisizione della proprietà dell’alloggio fino alla formale stipulazione del
contratto – può considerarsi attribuito all’assegnatario (ed agli eredi) l diritto di pretendere la valutazione della domanda e di ottenere il risarcimento del danno per la perdurante inerzia della pubblica
amministrazione (cfr., ex plurimis, Cass.S.U. 11334/2007; Cass.
29782/2008; 6852/2011).
1.4.2. Orbene, nel caso concreto, dall’esame degli atti si evince che
i ricorrenti non hanno neppure avanzato l’istanza – sebbene ciò era
loro consentito direttamente dai succitati art. 29, ultimo comma,
della legge n. 60 del 1963 e 27 della legge n. 513 del 1977 – di riscatto degli alloggi assegnati loro in locazione semplice con il bando
del 1972. Né il fatto che tale bando prevedesse l’assegnazione in
locazione di tutti gli alloggi in esso indicati può ritenersi in contrasto
con il quadro normativo suindicato, che vincola soltanto
l’amministrazione a destinare il 50% dei “fondi” – non degli alloggi,
come sostenuto dai ricorrenti -, destinati alla costruzione di case
per i lavoratori, alla realizzazione di immobili destinati ad essere assegnati in locazione. Sicché, una volta rispettato siffatto vincolo di
destinazione dei fondi, resta affidato alla discrezionalità dell’ amministrazione decidere la concreta assegnazione, in proprietà o in locazione, degli immobili costituenti oggetto dei singoli bandi di gara.
E’, per vero di tutta evidenza, in forza dei suesposti principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che la previsione di cui
all’art. 52 del d.P.R. n. 1471 del 1963 non può essere intesa – poi-

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strazione circa l’assegnazione degli immobili in proprietà o in loca-

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chè, altrimenti, verrebbe ad essere vanificata del tutto la sfera di
discrezionalità assegnata in materia alla p.a. – nel senso che ciascun bando debba contenere obbligatoriamente l’indicazione delle
due destinazioni degli alloggi, sia in proprietà che in locazione. Ben
può, infatti, l’amministrazione decidere, per l’esigenza di riservare
un maggior numero di alloggi alla soddisfazione di prevedibili ulte-

immobili esclusivamente in locazione, ovvero di consentire agli assegnatari anche la facoltà di proporre, nei termini di legge, la domanda di riscatto che, solo se positivamente delibata – come dianzi
detto – può determinare l’insorgenza anche del diritto ad ottenere la
stipula del contratto di cessione o, in mancanza, il diritto al risarcimento dei danni.
1.4.3. Ad una non diversa conclusione deve pervenirsi per la posizione dell’unico assegnatario, Sergio Battistata, che ha presentato
domanda di riscatto dell’immobile assegnatogli in locazione. Ed infatti, qualora l’amministrazione non abbia comunicato – come nel
caso di specie – l’accettazione della domanda di riscatto e l’indicazione del relativo prezzo di acquisto, non sorge alcun diritto ad acquisire la proprietà dell’immobile o al risarcimento dei danni,
quand’anche la legge indichi già i criteri per la determinazione del
prezzo sulla base di parametri vincolanti, giacché, in tal caso, non
può ritenersi venuta meno la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella valutazione della sussistenza dei presupposti per raccoglimento della domanda (Cass. 5689/2015).
1.5. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, i motivi in esame devono
essere rigettati.
2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, Sergio Battistata, Ivan
Dalfovo, Alfredo Gialionardi, Giuliana Franceschini, Giulio Marcantoni, Silvana Caldonazzi, Romano Mariz, Rosanna Vicenzi e Luciano
Mottes denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935
e 2937 cod. civ. e del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

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riori esigenze abitative, di assegnare, in un determinato bando, gli

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2.1. Il ricorrenti si dolgono del fatto che l’impugnata sentenza abbia,

altresì, dichiarato prescritto il diritto degli appellanti ad ottenere il
riscatto dell’alloggio loro assegnato, o – in alternativa – di conseguire il risarcimento del danno per il mancato riscatto degli immobili in
questione.
2.2. Orbene, è evidente che i motivi in esame restano assorbiti e

la Corte di merito ha affrontato la questione della prescrizione per
mera completezza, ai fini di rinforzare la decisione (“il diritto”, seppure esistente, “è comunque prescritto”). Sicchè i mezzi in parola in quanto diretti a censurare un’argomentazione effettuata ad
abundantiam dalla Corte territoriale, come tale non costituente una
ratio decidendi dell’impugnata sentenza – sono da reputarsi inammissibili per difetto di interesse (cfr., ex plurimis, Cass.
24591/2005; 13068/2007; S.U. 3840/2007; 23635/2010;
22380/2014).
2.3. Le censure vanno, di conseguenza, disattese.
3. Con il quarto motivo di ricorso, Sergio Battistata, Ivan Dalfovo,
Alfredo Gialionardi, Giuliana Franceschini, Giulio Marcantoni, Silvana
Caldonazzi, Romano Mariz, Rosanna Vicenzi e Luciano Mottes denunciano la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
3.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello li abbia
condannati al pagamento delle spese del giudizio di appello, sebbene abbia ritenuto di compensare quelle di primo grado per la “natura della pronuncia”, ossia per la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate. Ne conseguirebbe la contraddittorietà dell’ impugnata sentenza, che avrebbe – senza una plausibile ragione adottato decisioni difformi in ordine alle spese dei due gradi del giudizio.
3.2. Il mezzo è infondato.
3.2.1. Va difatti osservato, in proposito, che la decisione sulle spese
dell’intero giudizio spetta alla valutazione discrezionale del giudice

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travolti dall’accoglimento dei primi due. In ogni caso, va rilevato che

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dell’impugnazione, che ha facoltà di operare la compensazione totale o parziale delle spese di primo grado, condannando il soccombente al pagamento di quelle di secondo grado, ovvero di compensare
le spese del giudizio di gravame e di condannare il soccombente al
pagamento delle spese di primo grado (Cass. 974/2007).
3.2.2. Ne discende che la decisione adottata nella specie dalla Corte

ponendo a carico degli appellanti soccombenti quelle di secondo
grado, non è censurabile in questa sede.
3.3. La censura va, pertanto, disattesa.
4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso proposto da Sergio Battistata, Ivan Dalfovo, Alfredo Giallonardi, Giuliana Franceschini, Giulio
Marcantoni, Silvana Caldonazzi, Romano Mariz, Rosanna Vicenzi e
Luciano Mottes deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.
5. Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla I.T.E.A. s.p.a.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella
misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, che liquida in
C 7.000,00, oltre ad C 200,00 per esborsi, spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile, il 9 marzo 2016.

di Appello, di compensare le sole spese del primo grado del giudizio,

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