Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7970 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. I, 07/04/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 07/04/2011), n.7970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Michele Di Marco Servizi s.r.l., elett.te dom.ta in Roma, via

Carducci 4, presso lo studio dell’avvocato Righi Roberto, che la

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, via Dora 1 presso lo studio dell’avvocato Athena

Lorizio Maria, che lo rappresenta e difende insieme all’avvocato

Andrea Sansoni per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/09 della Corte di appello di Firenze, emessa

il 28 novembre 2008, depositata il 8 gennaio 2009 RGA n. 665/08;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 21 gennaio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udita l’Avvocato Lorizio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per la dichiarazione di

estinzione del giudizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che l’avvocato Roberto Righi, per la ricorrente Di Marco Michele Servizi s.r.l., ha depositato istanza di rinuncia al ricorso e richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore della società P.R. e, per adesione dal difensore, avvocato Andrea Sansoni, del controricorrente Comune di Firenze;

ritenuto in conseguenza il giudizio deve essere dichiarato estinto con compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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