Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 797 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 19/01/2010), n.797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21785-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1104/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/07/2005 R.G.N. 1837/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO PESSI;

udito l’Avvocato LUBERTO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 12 – 16.7.2005, confermò la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso il (OMISSIS) tra la Poste Italiane spa e l’odierno intimato B.L. e dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

L’intimato B.L. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’intimato è stato assunto in forza di contratto a tempo determinato, successivo al 30.4.1998, stipulato a norma dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 e, in particolare, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

2. La Corte territoriale, premesso che il ricordato accordo sindacale del 25 settembre 1997 era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, al fatto che, avendo le parti raggiunto un’intesa originariamente priva di termine, le stesse avevano stipulato accordi attuativi che avevano fissato un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, limite fissato inizialmente al 31 gennaio 1998 e, successivamente, al 30 aprile 1998; i contratti a termine conclusi per la presenza di esigenze eccezionali, siccome stipulati in epoca successiva all’ultimo dei termini sopra indicati, erano quindi illegittimi.

La suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dalla Società ricorrente (primo e secondo motivo), la quale contesta, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed agli accordi dalla stessa definiti come attuativi; deduce in particolare che questi ultimi accordi avevano natura meramente ricognitiva.

3. Le censure della Società ricorrente sono infondate.

Con numerose sentenze questa Corte Suprema (cfr, ex plurimis, Cass., n. 18378/2006), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione …), dopo il 30 aprile 1998.

Premesso, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che, in forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data (OMISSIS), ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi, in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto a tempo determinato; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

E’ stato osservato, in particolare, che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12245/2003; 12453/2003).

Inoltre è stato rilevato che tale interpretazione è rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioè che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così, testualmente, Cass., n. 2866/2004).

infine è stata ritenuta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza dell’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato quando il diritto del soggetto interessato si era già perfezionato; ed infatti, anche ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), l’irrilevanza del citato accordo è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass., n. 5141/2004).

I testè ricordati orientamenti di questa Corte devono essere pienamente confermati e, pertanto, le censure all’esame devono essere rigettate.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’intervenuta reiezione dell’eccezione di aliunde perceptum in relazione a quanto l’odierno intimato avrebbe ricevuto da altri datori di lavoro.

Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale rilevato l’assoluta genericità dell’eccezione in difetto delle allegazioni che l’avrebbero dovuta sostanziare e non essendo stato tale difetto di allegazione validamente confutato dalla ricorrente, che si limita a richiamare le istanze istruttorie svolte, le quali tuttavia, riferendosi alle richieste di esibizione del libretto di lavoro e di non meglio precisate buste paga, sono esse stesse generiche e non soddisfano, quindi, la necessaria deduzione dei fatti determinanti l’asserito aliunde perceptum.

Ed invero la doglianza svolta non può essere accolta, siccome fondata sull’erroneo assunto che l’aliunde perceptum potrebbe essere dedotto soltanto genericamente e ricadrebbe sul lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione. Infatti, al riguardo, la giurisprudenza formatasi in materia di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo ritiene che l’eccezione con la quale il datore di lavoro deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte.

Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l’acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (cfr, Cass., SU, n. 1099/1998).

E’ stato, tuttavia, precisato che, ai fini della sottrazione dell’aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore ingiustamente licenziato, è necessario che risulti la prova, da qualsiasi parte provenga, non solo del fatto che il lavoratore stesso abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito, essendo questo il fatto che riduce l’entità del danno presunto (cfr, Cass., n. 6668/2004).

In ogni caso, spetta al datore di lavoro il relativo onere probatorio, quantomeno in punto di negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2402/2004; 12798/2003).

Nel caso di specie la ricorrente, sostenendo di aver dedotto in sede di merito la possibilità che la propria controparte avesse espletato attività lavorativa retribuita da terzi, attribuisce erroneamente alla controparte l’onere di dimostrare di non essere stata occupata.

Pertanto, non risultando essere stata comunque acquisita la prova al riguardo ed essendosi la datrice di lavoro sottratta all’onere probatorio a lei facente carico, deve ritenersi insussistente in fatto il presupposto stesso per la detrazione di quanto acquisito (realmente o presumibilmente) dal lavoratore in altra occupazione.

5. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque rigettato.

Trattandosi di controversia concernente problematiche sulle quali questa Corte ha già espresso orientamenti assolutamente consolidati, si ritiene conforme a giustizia applicare il criterio della soccombenza; per l’effetto la Società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 37,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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