Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 797 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 14/01/2011), n.797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25350/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

UNITESSILE SPA;

– intimato –

nonchè da:

UNITESSILE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso l’Avvocato VERINO MARIO

ETTORE, rappresentato e difeso dall’Avvocato DORIGO GIORDANO, giusta

delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2008 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 04/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il resistente l’Avvocato DORIGO, che insiste

nell’inammissibilità del ricorso e nell’accoglimento del

controricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale con rigetto del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate di Treviso notificava in data 22-12-2004 avviso di accertamento ad Unitessile s.p.a., in cui riprendeva a tassazione, a fini IVA, per l’anno 1999, le somme da questa corrisposte per il diritto dell’uso esclusivo del marchio della società Iana s.p.a. assumendo che il diritto all’uso del marchio era stato già acquisito dalla Unitessile s.p.a. all’atto del conferimento nella medesima di un ramo di azienda della Iana s.p.a., con conseguente mancanza di inerenza ed indeducibilità di dette somme esposte dalla contribuente come costi.

La Unitessile s.p.a. impugnava l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sostenendone la illegittimità per motivi formali e nel merito la infondatezza.

La Commissione accoglieva il ricorso nel merito.

Appellava l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza n. 14/16/08 in data 7-5-2008 depositata il 4 giugno 2008 respingeva il gravame, ritenendo che la Unitessile s.p.a. non fosse titolare del diritto all’uso del marchio Iana.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con due motivi.

Resiste la società con controricorso e formula ricorso incidentale condizionato. Deposita inoltre memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo di ricorso la Agenzia deduce violazione dell’art. 2573 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che la affermazione della CTR, secondo cui il trasferimento del ramo di azienda da Iana s.p.a. ad Unitessile s.p.a. non aveva comportato la cessione dell’uso del marchio dalla prima alla seconda era errata, in quanto, nulla avendo sul punto pattuito le parti, era applicabile la presunzione di cui all’art. 2573 c.c., comma 2, secondo cui “quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito assieme alla azienda”.

Assume che la relazione giurata di stima redatta ai sensi degli artt. 2343 e 2440 c.c., non escludeva il trasferimento dell’uso del marchio e che una successiva “interpretazione autentica” in atti, redatta dallo stesso perito,che affermava il contrario, non era rilevante.

Conclude quindi che la presunzione non era stata superata dalla contribuente e formula conseguente quesito di diritto.

Con il secondo motivo deduce omessa motivazione su un punto di fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Espone che la CTR ha ritenuto la esistenza di un contratto tra Unitessile s.p.a. e Iana s.p.a. di licenza di uso del marchio per il quinquennio a partire dall’1-1-1997 senza considerare i rilievi svolti in appello dall’Ufficio, secondo cui in sede di verifica era stata mostrata agli inquirenti solo una bozza del contratto, priva di firma, in data apparentemente anteriore a quella in cui venne deliberata da Iana s.p.a. la cessione del ramo di azienda, nella quale era indicata una sede legale di questa divenuta effettiva solo in data successiva a quella dell’atto, ed altresì si rilevava come l’importo del corrispettivo per il diritto di uso era stato successivamente variato senza alcun accordo scritto e che le società interessate avevano la stessa base azionaria.

Sostiene che se la CTR avesse preso in considerazione tali rilievi, avrebbe dovuto concludere per la mancanza di prova della esistenza del contratto e quindi per la correttezza dell’operato dell’Ufficio.

fa contribuente nel controricorso sostiene la inammissibilità e la infondatezza dei motivi del ricorso principale e formula ricorso incidentale condizionato all’accoglimento anche parziale del ricorso dell’Ufficio, avente ad oggetto la asserita insufficienza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, della sentenza impugnata in ordine alla reiezione delle eccezioni pregiudiziali ribadite in appello dalla società, respinte con mero riferimento “per relationem” alla sentenza di primo grado, ed espone partitamente le eccezioni in questione.

Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, in violazione dei criteri di autosufficienza, invoca la presunzione di cui all’art. 2573 c.c., comma 2, dando per assodata la sussistenza di almeno uno dei presupposti per la applicazione della stessa, ovvero che il marchio sia pertinente in via esclusiva al ramo d’azienda ceduto e non alla Iana s.p.a. come impresa in sè considerata, senza esporre, in mancanza di riconoscimento di controparte, i dati tratti dagli atti attestanti la pacifica ed incontestata esistenza del requisito.

In secondo luogo, non avendo il giudice di appello menzionato tale eccezione, non rilevabile di ufficio, era onere dalla ricorrente dimostrare di avere fatto la questione oggetto di uno specifico motivo di gravame e, in caso positivo, censurare la sentenza per il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c..

Infine, deve rilevarsi la mancanza di attinenza con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, la quale ha fondato la decisione sulla base della ritenuta esistenza di un contratto tra le parti, anteriore alla data di trasferimento del ramo di azienda, con il quale si escludeva la cessione contestuale del marchio e si concordava la concessione in uso dello stesso alla Unitessile dalla Iana dietro pagamento di un corrispettivo su base annua per cinque anni, tra cui quello oggetto di imposizione.

Si tratta quindi di un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, che esclude in radice la sussistenza e rilevanza della presunzione “iuris tantum” invocata.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

Infatti, la censura non è diretta ad evidenziare una mancanza, carenza ed illogicità in sè della motivazione adottata dal giudice di appello, ma un difetto della stessa consistente nel non avere considerato argomenti dedotti dalla appellante tendenti a dimostrare la simulazione del contratto in atti in quanto tendente secondo l’Ufficio, a giustificare, a posteriori, la originaria mancanza di un atto di concessione in uso del marchio.

A tale proposito deve rilevarsi, in primo luogo, la carenza di autosufficienza del mezzo, in quanto non è stato prodotto nè citato integralmente l’atto di appello in cui tali rilievi erano inseriti, con ciò togliendo alla Corte la possibilità di controllare la esattezza e la completezza delle citazioni del medesimo contenute in ricorso; ed in secondo luogo la inammissibilità di una istanza diretta, essenzialmente, ad una rivalutazione degli elementi di prova operata dal primo giudice , peraltro sulla base di assunti la cui concludenza è contestata da controparte, operazione non esperibile nel giudizio di legittimità.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Il ricorso incidentale condizionato peraltro inammissibile in quanto proposto da parte completamente vittoriosa nel giudizio di appello (v. per tutte Cass. n. 25821 del 2009) rimane quindi assorbito.

Le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la Agenzia alla rifusione a favore della contribuente delle spese, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA