Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7969 del 28/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017),  n. 7969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23916/2013 proposto da:

Texcar S.p.a., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi

n. 59, presso l’avvocato Giorgio Stefano, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Guarducci Giannetto, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Bayer S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20,

presso lo Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners,

rappresentata e difesa dagli avvocati Vecchi Daniele, Zaccà

Rosario, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Lanxess Deutschland Gmbh, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ovidio n. 20, presso

l’avvocato Delfini Francesca, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Gusmitta Chiara, Pallante Alessandro N.,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

New Tanatex S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14, presso

l’avvocato Pafundi Gabriele, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Lanxess Deutschland Gmbh, Bayer S.p.a., Texcar Spa;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2064/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA;

udito, per la controricorrente Bayer, l’Avvocato R. Zaccà che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente Lanxess, l’Avvocato A. GIANNUZZI, con

delega, che si riporta;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale New Tanatex,

l’Avvocato G. Pafundi che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell’agosto del 2007 Texcar s.p.a. conveniva in giudizio Bayer s.p.a., Lanxess Deutschland G.m.b.H., e New Tanatex s.p.a., chiedendo accertarsi il suo diritto ad indicare, nei tessuti da essa comunque prodotti e trattati con (OMISSIS) (prodotto, di cui Lanxess era licenziataria esclusiva e New Tanatex rappresentante esclusiva per l’Italia, diretto a proteggere i tessuti dai cattivi odori in modo selettivo), qualsiasi riferimento relativo al brevetto in forza del quale tale prodotto è da queste commercializzato, e quindi anche che è un’invenzione Bayer con ogni e qualsiasi riferimento a questa ditta; con conseguente accertamento della illiceità delle contrarie pretese di Bayer, la condanna al risarcimento dei danni e l’ordine di pubblicazione della sentenza.

Bayer s.p.a. contestava le allegazioni dell’attrice, rilevando come essa aveva – uscendo nel 2004 dal settore della chimica primaria – ceduto il brevetto del (OMISSIS) a Lanxess, unitamente a licenza esclusiva di taluni segni con prefisso “Bay” relativi al settore in questione, con esclusione dei marchi “Bayer” e “croce-Bayer”, il cui diritto di utilizzo dunque Lanxess non poteva aver ceduto a terzi, avendo piuttosto, con l’accordo del 20.9.2006 dedotto dall’attrice, concesso licenza d’uso del solo marchio “(OMISSIS)”. Anche le altre due società convenute si costituivano in giudizio, contestando sotto analoghi profili il diritto preteso dalla società attrice.

2. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa cui la causa era pervenuta a seguito della sentenza dichiarativa della incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Prato in origine adito- con sentenza del 13.6.2011 rigettava le domande di Texcar, rilevando in sintesi che l’unico marchio concesso in licenza da Lanxess, a sua volta licenziataria da Bayer A.G. rimasta estranea alla presente causa, era “(OMISSIS)”, laddove il riferimento sui materassi prodotti da Texcar ai marchi generali “Bayer” e “croce – Bayer”, dotati di mondiale notorietà, era da ritenere illegittimo e tale da superare i limiti del legittimo uso descrittivo del segno altrui (art. 21 cod. propr. int.), suggerendo al consumatore l’esistenza di un legame commerciale strettissimo tra il produttore dei materassi ed il colosso Bayer, se non addirittura una produzione diretta da parte di quest’ultimo, anche con possibili profili di discredito.

3. La sentenza, gravata di appello da Texcar s.p.a., resistito dalle originarie convenute, è stata confermata dalla Corte di appello di Milano con sentenza depositata il 20 maggio 2013. La corte distrettuale, pur dando atto che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che la scritta impressa “a jacquard” sul tessuto dei materassi Texcar contenesse il logo “croce-Bayer” e non invece le parole “treated with (OMISSIS) (OMISSIS) registred trademark of Bayer”, ha comunque rilevato che rettamente il tribunale stesso ha escluso il diritto, preteso dalla Texcar con l’atto di citazione, di far riferimento nei propri prodotti alla Bayer in qualsiasi modo, quindi anche con l’indicazione del solo marchio o del logo: in tal senso – ha aggiunto integrando la motivazione della sentenza di primo grado – risultava essersi chiaramente espressa la Bayer s.p.a. nella corrispondenza intercorsa con Texcar, là dove, nel consentire la commercializzazione del prodotto (OMISSIS) a marchio “(OMISSIS)” entro i limiti anche temporali delle autorizzazioni rilasciate in favore di Texcar, aveva escluso espressamente l’utilizzo del marchio Bayer e della croce Bayer, senza ricevere alcuna contestazione da parte di Texcar. Quanto poi al rischio, contestato dalla appellante, di inganno del consumatore circa un collegamento tra la Bayer e la produttrice dei tessuti, la corte distrettuale, dopo aver precisato come la confermata inesistenza di un diritto di uso da parte di Texcar del marchio Bayer fosse di per sè ragione sufficiente per il rigetto della domanda di Texcar, ha comunque condiviso la valutazione, espressa dal primo giudice, circa la finalità parassitaria della indicazione del nome “Bayer” nella scritta apposta “a jacquard” sul tessuto dei materassi prodotti dalla Texcar, evidenziando come tale indicazione non potesse che scaturire dallo scopo di collegare il prodotto al famoso gruppo industriale, dal momento che la stessa Texcar era a conoscenza del fatto che Bayer aveva ceduto a Lanxsess (tutto il ramo chimico e quindi anche) la linea (OMISSIS).

4. Avverso tale sentenza la Texcar s.p.a. propone ricorso per cassazione per tre motivi, cui resistono con distinti controricorsi Bayer s.p.a., Lanxsess Deutschland G.m.b.H. e New Tanatex s.p.a., che propone anche ricorso incidentale condizionato per un motivo. Lanxsess Deutschland ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i tre, strettamente connessi, motivi di ricorso la Texcar lamenta che la corte distrettuale avrebbe, da un lato, ritenuto illegittima, in contrasto con il principio di diritto desumibile dall’art. 20, comma 3 cod. propr. ind., quella che avrebbe dovuto ritenere un’indicazione di provenienza necessariamente apposta da essa ricorrente sul tessuto di cui si discute; dall’altro avrebbe statuito – in violazione dell’art. 112 c.p.c. – su una domanda, cioè la implicita rivendicazione del diritto all’uso del logo “croce-Bayer”, eccedente i limiti tracciati dalla domanda proposta da essa ricorrente, e comunque erroneamente basando sulla insussistenza di tale diritto il rigetto della intera domanda proposta quando invece ben avrebbe potuto riconoscere il “diritto residuo richiesto”.

2. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, non meritano accoglimento. Esse – là dove non basate su del tutto generiche affermazioni circa i limiti della domanda proposta, o su doglianze meramente assertive come nel terzo motivo -risultano far leva su una questione (concernente l’obbligo, derivante dal disposto dell’art. 20, comma 3 cod. propr. ind., di non soppressione del marchio del produttore del (OMISSIS), applicato sul tessuto dei prodotti Texcar) che non risulta – nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso – essere stata evocata nel giudizio di merito, in cui la domanda, proposta da Texcar, di riconoscimento del proprio diritto di far riferimento nei propri prodotti alla Bayer in qualsiasi modo – quindi anche con l’indicazione del solo marchio o del logo – risulta basata sugli accordi contrattuali intercorsi con Lanxess Deutschland e New Tanatex. Accordi che, secondo l’accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito, consentivano a Texcar l’uso del solo marchio “(OMISSIS)”, non anche del marchio generale Bayer o del relativo logo a croce.

Ora, la ricorrente non contesta tale accertamento, ma pone la diversa e nuova questione della esistenza di un obbligo di indicazione, sui propri prodotti trattati con il prodotto altrui (OMISSIS), del marchio ad esso relativo: questione che non appare condurre a conclusioni diverse da quella indicata dal giudice di merito, che cioè l’unico marchio legittimamente indicabile dalla ricorrente sul proprio tessuto è il marchio (OMISSIS), consentito dal produttore e relativo al prodotto in questione, non anche il marchio generale Bayer.

3. Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore delle controparti costituite delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida per ciascuna delle parti resistenti in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017

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