Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7969 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 22/03/2021), n.7969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25872-2016 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI MARONGIU,

ANDREA BODRITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2016 della COMM. TRIB. REG. di AOSTA,

depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificata a M.L. l’avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro della scrittura privata del (OMISSIS), con la quale il predetto risolveva consensualmente con la società ISG il contratto preliminare di compravendita di immobile da costruire, stipulato il (OMISSIS), avente ad oggetto l’unità immobiliare ubicata nel comune di Valtournanche, dietro versamento del corrispettivo di Euro 3.700.000,00, oltre oneri fiscali. In ragione della concordata risoluzione, la società ISG versava a titolo risarcitorio l’importo di Euro 1.250.000,00.

Avverso il predetto avviso il contribuente proponeva ricorso del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 18, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto impositivo, eccependo in particolare la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 29.

La CTP di Aosta accoglieva il ricorso. Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Valle d’Aosta con sentenza n. 12/2016, depositata il 19 aprile 2016, accoglieva il gravame.

Avverso detta pronuncia M.L. propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 29, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici territoriali affermato l’assoggettabilità all’imposta di registro, in misura proporzionale, delle somme dovute a titolo di caparra confirmatoria, atteso che nel preliminare i contraenti avevano previsto che, nell’ipotesi di omessa consegna dell’immobile erigendo entro il 30 novembre 2009, la società promittente venditrice avrebbe restituito il doppio della caparra e versato la somma di Euro 500.000,00 per i danni subiti.

Ritiene che, alla stregua del cit. art. 29, siano escluse dalla tassazione gli obblighi di restituzione e quelli estinti per transazione, nell’ipotesi di transazioni che non comportano il trasferimento di diritti reali.

3. Con la seconda censura, si lamenta la contraddittorietà della motivazione in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, ex art. 360, n. 4, avendo la CTR affermato che, benchè “la caparra non rientri nell’alveo del risarcimento del danno, deve ad esso essere assimilato”. Tuttavia, afferma il ricorrente che se la caparra non rientra nell’alveo del risarcimento del danno, allora il decidente sarebbe incorso in palese contraddizione.

4. La prima censura è priva di pregio.

Occorre preliminarmente chiarire che dai passi del contratto preliminare trascritti nella sentenza impugnata emerge (pagina 2 della decisione) che i contraenti avevano convenuto all’art. 5 del contratto preliminare di compravendita la clausola risolutiva espressa – clausola penale – con la quale avevano pattuito che, in caso di colpevole responsabilità da parte del promittente per la mancata consegna del bene entro il 30 novembre 2009, la stessa sarebbe stata obbligata alla restituzione di tutte le somme riscosse e a versare alla promissaria acquirente la somma di Euro 500.000,00 oltre al doppio della caparra versata. Dalla trascrizione, nel controricorso, di alcuni stralci del contratto preliminare si evince che la somma versata a titolo di caparra confirmatoria ammontava ad Euro 100.000,00, mentre il residuo importo di Euro 300.000 sarebbe stato corrisposto successivamente alla conclusione del preliminare di vendita e dunque non a titolo di caparra confirmatoria.

Al contrario, i giudici di appello a pagina due della decisione impugnata individuano l’importo della caparra confirmatoria in Euro 400.000,00.

L’omessa trascrizione nel ricorso dell’accordo negoziale originario e dell’accordo risolutivo impedisce a questa Corte di affermare che l’accordo del (OMISSIS) sia stato stipulato in attuazione della clausola risolutiva espressa contenuto nel preliminare di vendita; anzi, poichè in detta scrittura non si fa alcun riferimento alla caparra versata e ad eventuali obblighi discendenti dall’attivazione di quella clausola, deve ritenersi la natura transattiva della seconda scrittura e conseguentemente l’applicabilità alla fattispecie del D.P.R. cit., art. 28, piuttosto che dell’art. 29 applicato dall’Ufficio.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 28, rubricato “risoluzione del contratto” e riguardante ogni ipotesi di risoluzione volontaria del contratto (la risoluzione giudiziale essendo riguardata dalla Tariffa, parte prima, art. 8, lett. e)), si compone di due commi, il primo dei quali stabilisce che “la risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o quella prevista dall’art. 9 della parte prima della tariffa”, mentre il secondo stabilisce che “in ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione, considerando comunque, ai fini della determinazione dell’imposta proporzionale, l’eventuale corrispettivo della risoluzione come maggiorazione delle prestazioni stesse”.

La norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 29, stabilisce che per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta di registro va applicata in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, senza tenere conto degli obblighi di restituzione nè di quelli estinti per effetto della transazione. L’imposta di registro in misura fissa è prevista solo allorquando dalla transazione non derivano obblighi di pagamento.

Orbene, non vi è dubbio – e tale circostanza è pacifica tra le parti – che, con specifico riferimento alla natura dell’atto risolutivo siano stati realizzati accordi transattivi rispondenti al paradigma tipico indicato nell’art. 1965 c.c..

Nulla quaestio circa il fatto che, come evidenziato dal giudice di merito sulla base del testo degli accordi, dalla transazione siano derivati obblighi di pagamento, e precisamente l’obbligo di versare la complessiva somma di Euro 1.250.000,00 comprensiva della restituzione dei quanto pagato e del risarcimento dei danni subiti (v. pag. 2 del ricorso).

Poichè, dunque, in applicazione dell’art. 29 cit., assumono rilievo gli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione, a tali obblighi occorre fare riferimento ai fini della individuazione dell’imposta da applicare; la conseguenza che ne deriva è quella per cui – proprio in considerazione dell”effetto giuridico dell’atto da registrare – correttamente ha operato l’Ufficio finanziario sottoponendo a registrazione in misura proporzionale la somma di Euro 850.000,00.

Il Contribuente avrebbe avuto diritto ad un diverso trattamento solo se la risoluzione consensuale – avvenuta con accordo transattivo – avesse fatto riferimento alla clausola risolutiva espressa pattuita nel preliminare di trasferimento immobiliare e alle pattuizioni in esso contenuto, quale l’obbligo di versare il doppio della caparra.

In conclusione, alcuna violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 29, è dato riscontrare nell’operato della CTR che ha ricostruito esattamente la fattispecie individuando correttamente il presupposto dell’imposta in misura proporzionale non nella tipologia dell’atto, bensì nell’obbligo di pagamento.

5. Anche la seconda censura è destituita di fondamento.

Invero, tenuto conto che nell’accordo di risoluzione consensuale non si fa alcun riferimento agli accordi originari ma solo alle restituzioni (formula generica che sembra far riferimento alla mera restituzione dell’acconto versato), a nulla rileva individuare la natura risarcitoria della caparra confirmatoria.

In ogni caso, vale osservare come è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che la caparra confirmatoria abbia funzione di limitazione forfetaria e predeterminata della pretesa risarcitoria e la cui restituzione è ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale (Cass. n. 8571/2019; Cass. n. 20957 del 08/09/2017; Cass. n. 19403 del 2016; Cass. n. 5095 del 2015; n. 10953 del 2012).

6.Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso;

Condanna i il ricorrente alla refusione delle spese di legittimità sostenute dall’amministrazione finanziaria, che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovute.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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