Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7968 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.R., elettivamente domiciliato in Roma, via San

Sebastianello n. 9, presso lo studio dell’avv. Lombardi Edoardo,

rappresentato e difeso dall’avv. DI SALVO Settimio;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sez. 7^, n. 110, depositata il 21.4.2008;

Letta la relazione scritta redatta dal relatore dott. CAPPABIANCA

Aurelio;

constatata la regolarita’ delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso avviso, con il quale l’Agenzia, con metodo induttivo e sulla base dei “parametri” di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (come modificati dal D.P.C.M. 27 marzo 1997) ed emessi ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e segg. aveva accertato a suo carico, per l’anno 1999, maggior irpef, iva ed irap;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla Commissione regionale;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione in tre motivi;

che il contribuente ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione della L. n. 400 del 1988, art. 17 censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato l’applicabilita’ della previsione della L. n. 400 del 1988, art. 17 (in merito all’obbligatorieta’ del parere del Consiglio di Stato) ai D.P.C.M. emessi ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 186;

considerato:

– che il motivo e’ inammissibile, posto che non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, che e’ in modo assorbente fondata sulla ritenuta illegittimita’ di un accertamento esclusivamente basato sulla meccanica applicazione dei “parametri”, in assenza di concreti elementi in merito al conseguimento da parte del contribuente di un reddito superiore a quello dichiarato;

osservato:

– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando la decisione impugnata per non aver esaminato l’eccezione proposta “in ordine alla mancata presentazione del contribuente all’invito al contraddittorio diretto alla dimostrazione delle ragioni di scostamento dai parametri”;

considerato:

– che la censura e’ inammissibile;

– che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta, invero, la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma e’ necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando, come nel caso di specie, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte implichi logicamente, pur in assenza di specifica argomentazione, il rigetto di detta pretesa (cfr. Cass. 10636/07, 4279/03, 4317/00);

cosiderato:

– che il terzo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia ha dedotto mancata motivazione su punto decisivo della controversia si rivela, infine, del tutto generico e privo del requisito dell’autosufficienza.

ritenuto:

– che, il ricorso dell’Agenzia si rivela, quindi, inammissibile, sicche’ va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, per la soccombenza, l’Agenzia va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 2.300,00 (di cui Euro 2.100,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessi Euro 2.300,00 (di cui Euro 2.100,00, per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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