Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7968 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 22/03/2021), n.7968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7621-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.S., P.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 359/2016 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 08/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento catastale in rettifica della consistenza e della rendita catastale proposte da B.S. e P.M. riguardo ad un immobile di loro proprietà sito in (OMISSIS), ritentendo doversi considerare come utili ai fini catastali anche i locali del piano seminterrato che nella richiesta DOCFA, presentata il 27 settembre 2012, erano stati definiti “cantine” e che erano invece risultati avere impianti, rifiniture, accessibilità, luminosità, dei locali principali;

2. su ricorso dei contribuenti, l’avviso veniva dichiarato illegittimo dalla CTP di Perugia la cui decisione era confermata dalla CTR dell’Umbria con la sentenza in epigrafe;

3. l’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione di tale sentenza;

4. i contribuenti sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7. Ritiene contrastino con detto articolo le affermazioni della CTR secondo cui “l’avviso fa riferimento generico alle verifiche effettuate e richiama i principi sulla motivazione degli atti, salvo a disapplicarli all’evidenza. L’avviso avrebbe dovuto evidenziare in modo dettagliato gli esiti delle verifiche, facendo riferimento esplicito all’area presa in considerazione ed esponendo in modo analitico le ragioni che determinarono la differenza nella consistenza. Pertanto il vizio di motivazione è palese”;

2. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 44,45 e 46. Ritiene contrastino con detti articoli le affermazioni della CTR secondo cui, premesso che pur essendo il concetto di “abitabilità” ai fini edilizi e il concetto di “utilità” a fini catastali concetti distinti, per un’unità abitativa “il concetto di utilità non può che essere riferito alla abitabilità… i due concetti sono unificabili per logica in quello di utilità abitabile”, “occorre prendere atto della relazione tecnica del Comune di Terni che ha escluso l’abitabilità dei vani interrati che, pur avendo rifiniture superiori alla qualità media restano pur sempre illuminati da bocche di lupo (irrilevante ne è l’ampiezza) e sopra tutto non area ti direttamente. La presenza di elementi radianti e di servizi igienici non va ad elidere gli elementi essenziali dell’illuminazione e dell’areazione diretta”;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile. Premesso che “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. è infondato” (Cass. 31809/2018; Cass. 12777/2018), l’Agenzia ha mancato di produrre l’avviso di cui trattasi e di trascriverne il contenuto nel ricorso e ciò rende impossibile lo scrutinio (della fondatezza) della doglianza veicolata con il motivo in parola;

4. in forza di quanto precede, senza che rilevi esaminare il secondo motivo di ricorso, quest’ultimo va dichiarato inammissibile;

6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese in quanto i contribuenti sono rimasti intimati.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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