Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7968 del 20/04/2020

Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 20/04/2020), n.7968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8737-2017 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO

MILAZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

GIOACCHINO BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA

SIRNA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFIO PAPPALARDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3395/2016 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ROSSANA LANIA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.P.A. è caduto, mentre viaggiava in motociclo, nei pressi del porto di (OMISSIS) a causa di una buca non visibile.

Essendo all’epoca minorenne, hanno agito per il risarcimento del danno i suoi genitori, citando la Capitaneria di Porto, dopo che il Comune di Sant’Agata aveva fatto presente di non avere legittimazione passiva.

Per la Capitaneria si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente, eccependo di avere delegato il Comune alle operazioni ed alle attività di regolamentazione dell’accesso a quell’area.

Sia il giudice di primo che quello di secondo grado hanno ritenuto che la proprietà dell’area spettava alla Regione ed hanno condannato quest’ultima al risarcimento del danno, precisando che la delega che l’Assessorato aveva dato al Comune di controllare l’accesso al porto fosse un atto interno, non valido nei confronti del terzo danneggiato, il quale correttamente aveva rivolto la sua pretesa nei confronti del proprietario dell’area demaniale, ossia la Regione Sicilia.

Ora però ricorre per Cassazione il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, assumendo che la Capitaneria di Porto è una sua articolazione e non già della Regione.

Assume dunque un difetto di legittimazione passiva della Capitaneria, con un solo motivo di ricorso. Si è costituito il R. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza impugnata conferma quella di primo grado, ossia del Giudice di pace, sulla base del seguente ragionamento: l’area demaniale appartiene alla Regione Sicilia (in cui vece stanno in giudizio gli assessorati), dunque è quest’ultima a doversi ritenere custode e responsabile del danno occorso al privato. La circostanza che l’Assessorato avesse delegato il Comune di (OMISSIS) a regolamentare l’accesso, anche con transenne, al porto, è questione meramente interna che non incide sulla individuazione, da parte del danneggiato, del soggetto titolare della custodia potendo invece rilevare ai fini di una rivalsa della Regione verso il Comune.

2.- Questa ratio è contrastata dal Ministero delle Infrastrutture, il quale, con un solo motivo, denuncia violazione degli artt. 30, 62, 81 c.n., art. 32 dello statuto Regione Sicilia. La tesi del Ministero è che la Capitaneria è articolazione propria, non già della Regione, e che quindi la stessa Capitaneria non poteva essere convenuta in giudizio, nè condannata, appartenendo l’area demaniale alla Regione, ed essendo dunque quest’ultima l’unica responsabile.

Scrive il Ministero che “si rileva, al contrario, come la Capitaneria di Porto è un ente periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Ma precisa il Ministero medesimo che: “le aree demaniali marittime e i porti a valenza regionale … sono a tutti gli effetti demanio marittimo regionale il cui dominus e la cui gestione sono in capo alla regione Sicilia”.

E, inoltre, che: “dal combinato disposto della normativa appena citata si evince, pertanto, come tutte le attività relative agli obblighi del proprietario… non competono alla capitaneria ma alla regione Sicilia”.

Il motivo è evidentemente inammissibile, ma altresì infondato.

Infatti, il procedimento ha avuto come parti, da un lato l’Assessorato al territorio della Regione Sicilia (si ricorda che gli Assessorati alla Regione Sicilia hanno rilevanza esterna e dunque legittimazione processuale al posto di quella, sin da Sez. Un. 3578/1997) e dall’altro il danneggiato. Il che esclude che il ricorso per Cassazione possa essere proposto dal Ministero che non è stato mai parte dei precedenti gradi di giudizio ed è soggetto diverso da coloro che invece lo sono stati.

Nè vale obiettare che la Capitaneria di Porto, inizialmente citata, è articolazione del Ministero, che dunque ora impugna per conto di quella. E ciò in quanto, al suo posto si è costituito, in quanto parimenti citato, l’Assessorato al Territorio, che non ha eccepito alcunchè quanto alla sua legittimazione passiva, salvo a scaricare la responsabilità sul Comune di Sant’Agata, come detto, delegato alla cura di quell’area.

Dunque, non può il Ministero dei Trasporti impugnare una sentenza resa in un giudizio in cui lo stesso Ministero non è mai stato parte, (nè lo è stata la Capitaneria, sua articolazione, in quanto il vero convenuto era l’Assessorato regionale), nè questa impugnazione può essere fatta in nome della Capitaneria di Porto, sua articolazione interna, in quanto neanche quest’ultima è stata parte del giudizio, che invece ha visto contrapposto il privato danneggiato all’Assessorato Regionale al Territorio.

V’è inoltre da osservare come lo stesso Ministero, per come riportato sopra, ammette che l’area appartiene alla Regione, che dunque è il soggetto tenuto al risarcimento.

E la Regione, invero, è stata condannata a risarcire il danno, per mezzo dell’Assessorato, e non già per mezzo della Capitaneria, per cui, ammesso che il Ministero possa ritenersi legittimato ad impugnare una sentenza che non lo riguarda, ed ammesso che possa farlo quale soggetto cui fa capo la Capitaneria di porto, la sua doglianza è infondata, in quanto ad essere condannata al risarcimento non è stata quest’ultima, bensì l’Assessorato Regionale al Territorio.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 2000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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