Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7968 del 07/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2011, (ud. 16/03/2011, dep. 07/04/2011), n.7968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15779-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/01/2007 R.G.N. 661/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, per l’accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli

altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Sondrio, accogliendo parzialmente la domanda proposta da T.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, condannò la parte datoriale pubblica al pagamento in favore dell’attore delle differenze retributive tra quanto da lui percepito per effetto dell’inquadramento nella posizione economica B3 e quanto gli sarebbe spettato per le mansioni, ritenute proprie della posizione economica C2, svolte presso la Commissione Medica Periferica di (OMISSIS) per il periodo dal 1.7.1998 al 31.12.1999. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 14.11.2006 – 18.1.2007, pronunciando sul gravame principale dell’Amministrazione e su quello incidentale del lavoratore, confermò la decisione di prime cure, pur evidenziando che pareva “pienamente condivisibile il riconosciuto esercizio di mansioni corrispondenti alla posizione economica C1 con il diritto alle conseguenti differenze retributive”.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.

L’intimato T.A. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e di contratti collettivi di lavoro assumendo che le mansioni espletate dal T. rientrano nei profili professionali propri della posizione economica B3.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto di dover tener conto, ai fini del decidere, di mansioni, quali quelle di rappresentanza dell’Amministrazione in giudizio, in concreto mai espletate.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale contraddittoriamente ritenuto che le mansioni svolte corrispondessero alla posizione economica C1 ed avere poi confermato la sentenza di prime cure che, invece, aveva riconosciuto la corrispondenza di tali mansioni alla posizione economica C2.

2. Va prioritariamente esaminato, per il suo carattere dirimente, il terzo motivo.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che il contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, in quanto incidente sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, da luogo a nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14845/2004; 10637/2007; 11020/2007;

18090/2007; 22661/2007).

Tale situazione si verifica nel caso di specie, non essendo possibile comprendere in forza di quale procedimento logico la Corte territoriale abbia ritenuto di dover confermare la statuizione di prime cure, emessa sul presupposto della riconducibilità delle mansioni espletate alla posizione economica C2, dopo avere espressamente affermato che dette mansioni corrispondevano a quelle proprie della posizione economica C1.

Il motivo all’esame è dunque fondato.

3. Il ricorso va pertanto accolto, stante la rilevata nullità della sentenza, restando con ciò assorbita la disamina delle ulteriori doglianze.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011

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