Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7967 del 31/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 31/03/2010), n.7967
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Comune di L’Aquila, in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via Trionfale n. 5647, presso lo studio
dell’avv. D’Amario Ferdinando, dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
E.L.;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Abruzzo n. 93/2/2007 depositata il 11/2/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 14/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da E.L. contro il Comune di L’Aquila e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 243/02/2005 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2002, relativamente a terreno ritenuto edificabile dall’Ente.
Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dal contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e 10 in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, al D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16 al D.L. n. 223 del 2006, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 1150 del 1942, art. 11 e della L. n. 1187 del 1968. Il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto illegittimo l’atto accertativo dichiarando la non imponibilita’ dell’area. Insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Inammissibile e’ il quesito di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4 in quanto privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Inammissibile egualmente: e’ il quesito di diritto relativo alla violazione e falsa applicazione delle NTA del PRG di L’Aquila, sia in quanto non relativo a norma di diritto, sia perche’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Infondata e’ la censura di insufficiente motivazione, avendo la CTR escluso l’imponibilita’ ICI sul rilievo della presenza di un vincolo permanente di in edificabilita’, quale quello derivante dalla previsione di cui all’art. 30 delle NTA del relativo strumento”…e che “non puo’ rinvenirsi una destinazione edificatoria con riguardo ad un’area che, per limitazioni urbanistiche normative, non puo’ essere fatta oggetto di trasformazione edilizia”.
Inammissibili sono gli ulteriori quesiti in quanto formulati genericamente con riferimento a “costruzioni destinate ad uso pubblico”, e non alla fattispecie concreta – area avente destinazione in PRG a servizi pubblici -, senza riferimento alla decisione della CTR (che ha respinto l’appello anche sul rilievo che per i terreni in questione, vigendo comunque le limitazioni di cui alla L. n. 10 del 1977, art. 4……non puo’ rinvenirsi una destinazione edificatoria “), e senza alcuna specificazione degli elementi (quali le disposizioni urbanistiche riguardanti altezze, cubature, superfici coperte, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilita’ della zona, eventuali cessioni di potenzialita’ volumetrica operate a favore di aree limitrofe) che possano avere assentito l’edificabilita’ in concreto (Cass. 22961 del 31/10/2007).
Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010