Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7967 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 22/03/2021), n.7967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16277-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonchè da:

DUFENDORFIN NUCOR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, V.

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO

GALLEANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISA

BONZANI;

– ricorrente incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2303/2015 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Toscana, accogliendo in parte l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado in forza della quale era stato annullato per difetto di motivazione l’avviso di accertamento catastale (OMISSIS), emesso dalla Agenzia delle entrate nei confronti della srl Duferdofin Nucor in rettifica, con metodo indiretto del costo di ricostruzione, della rendita proposta con procedura DOCFA relativamente a quattro impianti fotovoltaici costruiti sul lastrico solare di altrettante unità immobiliari di proprietà della srI medesima, rideterminava la rendita in misura ridotta rispetto a quella accertata;

2. avverso tale sentenza propongono ricorso tanto, in via principale, l’Agenzia tanto, in via incidentale e condizionatamente, la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244 e del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 9, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249. La L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244, stabilisce che “Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui alla L. 11 marzo 2014, n. 23, art. 2, ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio 30 novembre 2012, n. 6, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi”. (Il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249, stabilisce a sua volta che “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui alla L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità”).

L’Agenzia ritiene, in particolare, illegittima per contrasto con il disposto della circolare richiamata dalla legge, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui nel calcolo della rendita non devono essere tenuti in conto il “valore del lotto (perchè) già assorbito nella rendita catastale del fabbricato sul cui tetto non calpestabile è stato installato l’impianto” nè “gli oneri finanziari avendo la contribuente fatto ricorso al solo capitale proprio”. L’Agenzia contesta poi che la CTR abbia rideterminato la rendita senza tener conto del “profitto del promotore”. Il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 9, comma 1, prevede che “La rendita catastale è la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonchè per imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie”. L’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 9 per aver la CTR escluso dal computo dei costi gli oneri fiscali (“in quanto non inclusi nel novero della circolare n. 6 del 2012”) e gli oneri finanziari;

2. il motivo è fondato e va accolto. La CTR ha escluso dal computo il “valore del lotto” (art. 6 della circolare) in base all’erroneo ragionamento per cui detto valore sarebbe stato “assorbito” nella rendita catastale dell’edificio sul quale l’impianto è stato costruito ossia considerando il tetto dell’edificio come copertura dell’edificio stesso e non invece come superficie di realizzazione dell’impianto, quale, in base ad un ragionamento corretto, sarebbe stato da considerare. La CTR ha del pari errato nell’escludere gli oneri finanziari e nel non considerare “il profitto del promotore” poichè la circolare, art. 6 (e il relativo allegato tecnico II) impongono invece di considerare il profitto del promotore e, in esso, gli oneri finanziari (definendo il primo come “remunerazione ordinaria, connessa al rischio assunto nell’operazione e comprensiva degli interessi sull’eventuale capitale proprio investito, che il promotore ritrae per lo svolgimento la sua attività”). La CTR ha infine errato nell’escludere “gli oneri fiscali” giacchè il R.D.L. n. 652 del 1939, art. 9, impone di tenerne conto;

3. con il secondo, articolato motivo, di ricorso, l’Agenzia lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e “omesso esame di un fatto decisivo della controversia”. Innanzi tutto richiama il passaggio della motivazione della sentenza impugnata in cui la CTR ha scritto che “tenuto conto che la durata media dell’impianto è di soli venti anni mentre la durata calcolata dall’ufficio è senza tempo perchè una volta determinata la rendita catastale questa rimane inalterata nel tempo… è giusto ed equo considerare un coefficiente di deprezzamento degli impianti che la contribuente ha stabilito nel 25% per cento e l’ufficio ha contestato (rendendo così applicabile l’art. 115 c.p.c.), limitandosi a dichiarare di non aver applicato deprezzamenti per vetustà sia perchè l’impianto era di recentissima costruzione s’a perchè non esisteva un apprezzabile mercato dell’usato per gli impianti fotovoltaici”. Sostiene, quindi, da un lato, che tale dichiarazione esprima una precisa contestazione di quanto “stabilito” della contribuente, dall’altro, che l’assunto per cui “la durata media dell’impianto è di soli venti anni” sia non solo indimostrato ma altresì contraddetto dalle risultanze -delle quali la CTR avrebbe omesso l’esame- del “progetto di impianto” allegato n. 5 del ricorso introduttivo in cui è attestata una riduzione dell’efficienza dell’impianto pari, al 25 anno, al 20%;

4. il motivo è fondato e va accolto. Merita premettere che la cornice normativa in cui il motivo si inquadra è data dall’ultima parte della previsione della circolare n. 6 del 2014, art. 6, nella quale è stabilito che la stima di un bene può essere condotta con il metodo del “costo di ricostruzione deprezzato, vale a dire attraverso il calcolo del costo a nuovo dell’immobile e degli impianti fissi, opportunamente ridotto in relazione alle condizioni di vetustà ed obsolescenza tecnologica e funzionale”. Contrariamente a quanto affermato dalla CTR il fatto che gli impianti de quibus fossero soggetti ad un certo indice di deprezzamento per vetustà (rectius per obsolescenza) non può dirsi incontestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c., atteso che l’Agenzia ha impostato la propria difesa su argomenti incompatibili con il riconoscimento di qualsiasi deprezzamento così sostenendo la legittimità dell’avviso impugnato. La CTR avrebbe quindi dovuto, in primo luogo, accertare, sulla base degli atti ed eventualmente di elementi acquisiti aliunde in forza dei poteri istruttori riconosciuti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, i presupposti del deprezzamento per poi, nell’esercizio dei propri poteri ed estimativi, definirne il coefficiente sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso;

6. l’accoglimento dei ricorso principale impone di esaminare i due motivi del ricorso incidentale condizionato;

7. con il primo di tali motivi la contribuente lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3. Sostiene che la CTR abbia errato nel definire l’avviso come “adeguatamente motivato” giacchè vi si faceva menzione di “ricerche di mercato dalle quali era emerso che il costo di un impianto di medie dimensioni oscilla da 2800 a 3900 KWP” senza tuttavia alcuna precisazione sui riferimenti di tali ricerche;

8. il motivo è infondato e va rigettato. Premesso che, in tema di classamento di immobili a seguito di procedura DOCFA, quando (come nel caso di specie) gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e degli esiti della attività di classamento, la stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso, esprime un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità concreta del cennato giudizio e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (Cass. n. 17971/2018);

9. con il secondo motivo del ricorso incidentale, la contribuente lamenta violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8,30 e 54 (Regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano). Argomenta che la CTR ha errato nel non ritenere l’avviso illegittimo malgrado non fosse fondato su un procedimento di stima diretta e non fosse stato preceduto da sopralluogo;

10. il motivo è infondato e va rigettato. Il regolamento, art. 8, prevede che “La classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici… costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni…’: L’art. 30 stabilisce che “Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell’art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”. L’art. 54 dispone che l’accertamento viene eseguito dagli uffici “mediante visita di ciascuna unità immobiliare urbana”. Per “stima diretta” si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con “procedimento diretto” o con “procedimento indiretto”. Nel caso di specie è incontroverso che la stima è stata effettuata con il procedimento indiretto basato sul costo di ricostruzione (ai sensi del regolamento, artt. 27 e ss. e della ricordata circolare n. 6 del 2014, art. 6). Come più volte affermato da questa Corte (v., tra altre n. 8529/2019 e n. 6633/2019), l’avviso di attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone necessariamente l’esecuzione del sopralluogo. Quest’ultimo è uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione può avvalersi ai fini della “stima diretta”. L’effettuazione del sopralluogo non costituisce una condizione di legittimità dell’avviso, tanto meno una condizione posta nell’interesse del contribuente;

10. conclusivamente, il ricorso principale va accolto, il ricorso incidentale va rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR della Toscana in diversa composizione perchè la stessa, in riferimento ai motivi accolti, fatti valere nel ricorso principale, provveda a nuovo esame;

11. il giudice di rinvio liquiderà le spese dell’intero processo;

12. al rigetto del ricorso incidentale consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della parte controricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame nonchè per le spese;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della parte controricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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