Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7966 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. I, 28/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.28/03/2017), n. 7966
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 84/2013 proposto da:
Fallimento (OMISSIS) S.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore
dott. D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Guido
D’arezzo n. 2, presso l’avvocato Nespega Alessandro, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Palombini Eur S.r.l., Palombini Ricevimenti S.r.l., Salone delle
Fontane S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Parigi n. 11, presso
l’avvocato Sabelli Luca, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato Ghidini Gustavo, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
e contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2300/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 30/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/01/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA;
udito, per le controricorrenti, l’Avvocato C. ALESSE, con delega, che
ha chiesto l’estinzione;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO
Luigi, che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso notificato il (OMISSIS), il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2300/12, depositata il 30 aprile 2012, con la quale la Corte d’appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) s.p.a. in bonis avverso la sentenza n. 23220/08 del Tribunale di Roma con la quale era stato definito il giudizio dalla medesima società instaurato per la tutela dei propri marchi nei confronti della Palombini Eur s.r.l., della Palombini Ricevimenti s.r.l. e della Palombini Gestioni (poi Salone delle Fontane) s.r.l.
Al ricorso resistevano con controricorso queste ultime tre società. Successivamente, fissata l’udienza di discussione del ricorso, è stata depositata istanza congiunta, in data 11 gennaio 2017, con la quale la Daroma s.r.l. – subentrata nel giudizio in base all’allegato atto per Notar R. di (OMISSIS) di cessione in suo favore dal Fallimento (OMISSIS) spa del ramo di azienda relativo alla torrefazione e commercio di caffè e prodotti affini – e le società resistenti, unitamente ai rispettivi difensori, dichiarano di rinunciare al giudizio, con compensazione totale delle spese.
All’udienza odierna, il P.G. ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo.
Poichè dunque tale atto di rinuncia risulta regolarmente formato e tempestivo, deve dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017