Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7966 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 22/03/2021), n.7966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7887-2016 proposto da:

ALBERGO DI RUSSIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7059/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 24/12/2015;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la spa Albergo di Russia ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la CTR del Lazio aveva riformato la decisione di primo grado dichiarativa dell’illegittimità di un avviso, notificato dall’Agenzia delle entrate ad essa ricorrente, di rettifica delle dichiarazione Ires e Irap degli anni 2008, 2009, e 2010;

2. con atto in data 9 ottobre 2017, la contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8 e depositava copia del modello di istanza di definizione delle liti pendenti, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, e, con atto in data (OMISSIS);

3. nessun diniego della definizione operata risulta essere intervenuto, a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, nel termine del 31 luglio 2018, nè alcuna istanza di trattazione risulta presentata dall’Agenzia delle Entrate entro il termine del 31 dicembre 2018 (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10);

4. ne consegue che il processo deve essere dichiarato estinto (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18107 del 05/07/2019);

5. le spese restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del cit. art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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