Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7965 del 22/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 22/03/2021), n.7965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7575-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI

50, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO POZZI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CARLO MARIA GALLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5624/2015 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. in relazione ad un atto di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle entrate aveva quantificato in Euro 28.553,00 la rendita di un immobile in categoria D/1, appartenente ad P.A., quest’ultimo aveva proposto ricorso alla CTP di Lecco chiedendo rideterminarsi la rendita in Euro 20.456,00 “o nella diversa misura che la CTP avesse ritenuto equa”. In sede di conclusioni, il contribuente chiedeva alla CTP “l’annullamento dell’avviso… o quanto meno la sostanziale riduzione della rendita notificata dalla Agenzia delle Entrate”. La CTP aveva rideterminato la rendita in Euro 20.456,00. Il contribuente aveva proposto appello. L’Agenzia appello incidentale. Il contribuente aveva chiesto alla CTR di annullare l’avviso o determinare la rendita in Euro 12.390,00 “ovvero nella diversa misura che la CTR riterrà equa”. L’Agenzia aveva chiesto alla CTR di dichiarare inammissibile l’appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e di confermare la rendita notificata. La CTR, con la sentenza in epigrafe, considerato che l’immobile era “fatiscente e degradato” – come sostenuto dalla parte fin dal ricorso introduttivo -, affermava che, “quindi, il calcolo della rendita deve essere determinato facendo riferimento allo stato in cui (l’immobile) si trova”, riteneva “corretto il criterio utilizzato dal contribuente che, ai fini del calcolo del valore dell’immobile e della conseguente rendita catastale, si è avvalso dei valori stabiliti dal listino prezzi FIAIP con le reali superfici a destinazione d’uso tenendo presente la vetustà degli immobili così come dettagliatamente documentato” e accoglieva parzialmente l’appello quantificando la rendita di Euro12.300,00;

2.1 L’Agenzia propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della CTR, della quale il contribuente chiede invece, con controricorso, la conferma.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 3 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per non essersi la commissione regionale pronunciata sull’eccezione di inammissibilità dell’appello del ricorrente sollevata dall’ufficio nella costituzione in giudizio e appello incidentale”;

con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta “violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. del 546 del 1992, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 3 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere il giudice di appello determinato, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, la rendita dell’immobile in contestazione nella misura richiesta per la prima volta in sede di gravame”;

2. le doglianze veicolate con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che la stessa Agenzia definisce “connesse” ed espone unitariamente, attengono al fatto che vi sarebbe stata una inammissibile novità della domanda di rideterminazione della rendita in Euro 12.300, formulata dal contribuente in appello, rispetto alla domanda di rideterminazione della rendita in Euro 20456, formulata nel ricorso originario;

3. le doglianze sono infondate. In primo luogo, la CTR, pronunciandosi in senso favorevole al contribuente, ha implicitamente respinto – e non ha dunque trascurato – l’eccezione di inammimissibilità dell’appello. In secondo luogo, la CTR non ha violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in quanto la domanda avanzata in appello non può essere considerata nuova rispetto a quella avanzata in primo grado in ragione del fatto che sia l’una sia l’altra erano volte ad ottenere la quantificazione della rendita nella misura che, al di là di quella indicata di Euro12.300,00 (nell’atto di appello) o di Euro 20.456,00 (nel ricorso originario), fosse stata “ritenuta equa”, così da consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione della rendita senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata indicata;

4. con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta “violazione o falsa applicazione del d. m. 20 gennaio 1990 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per quanto riguarda il riferimento all’epoca censuaria 1988/1989”;

5. il motivo è inammissibile. Il decreto del ministero delle finanze 20 gennaio 1990 stabilisce che il “valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione delle tariffe nonchè per le rendite catastali delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, sarà determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989”. Al di là della evocata violazione del decreto -violazione che non sussiste posto che il riferimento normativo al valore all’epoca censuaria 1988/1989 non è contraddetto dal riferimento, da parte della CTR, allo stato “in cui (l’immobile) si trova”, avendo la stessa CTR poi stabilito il valore sulla base del listino fornito dal contribuente “tenendo presente la vetustà” dell’immobile medesimo – il motivo veicola il tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità una nuova valutazione del valore del bene in questione ossia una pronuncia di merito;

6. il ricorso deve essere rigettato;

7. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la Agenzia e rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2021

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