Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7964 del 31/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 31/03/2010), n.7964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimata –

avverso la decisione n. 10035/07 della Commissione tributaria

centrale di Roma emessa il 10 dicembre 2007, depositata il 12

dicembre 2007, R.G. 19223/1990;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che in data 23 settembre 2009 e’ stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore cons. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati:

Osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso dell’IRPEF applicata sull’indennita’ di buonuscita riliquidata dall’ENPAS adducendo la natura previdenziale dell’indennita’;

2. La Commissione tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso e la Commissione di secondo grado confermava la decisione impugnata. La Commissione tributaria centrale ha respinto il ricorso della Amministrazione finanziaria rilevando che in base alla pronuncia n. 178/1986 della Corte costituzionale si e’ formato un orientamento giurisprudenziale consolidato che ritiene l’indennita’ soggetta all’Irpef solo per la parte della stessa afferente la quota versata dallo Stato;

3. Ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione:

a) violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38;

b) violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

c) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

Che:

1. il primo motivo di ricorso (che pone alla Corte di cassazione il seguente quesito di diritto: se in tema. di restituzione dell’imposta IRPEF sull’indennita’ di buonuscita liquidata dall’ENPAS ai sensi della L. n. 482 del 1985 il contribuente e’ tenuto a presentare domanda di rimborso del tributo che si assume indebitamente versato nel termine di diciotto mesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) e’ manifestamente fondato (e assorbente dei successivi motivi di ricorso) in quanto, come specificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cassazione civile n. 5485 del 4 giugno 1999), con riferimento all’indennita’ di buonuscita riliquidata dall’E.N.P.A.S., la domanda avanzata dal dipendente per ottenere il rimborso del tributo e’ soggetta al termine di decadenza di cui al detto D.P.R., art. 38, comma 2 poiche’ il versamento dell’imposta viene eseguito dall’E.N.P.A.S, come sostituto d’imposta e, dunque, integra un’ipotesi di versamento diretto, disciplinata come tale dal citato art. 38, e non gia’ un’ipotesi di ritenuta diretta (disciplinata dall’art. 37 dello stesso D.P.R.);

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del primo motivo di ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicche’ il primo motivo di ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

 

 

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