Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7964 del 28/03/2017
Cassazione civile, sez. I, 28/03/2017, (ud. 13/10/2016, dep.28/03/2017), n. 7964
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Quintilio Varo
33, presso lo studio dell’avv. Andrea Alcaro, rappresentato e
difeso, per procura a margine del ricorso, dall’avv. Domenico
Calderoni che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative
al processo presso il fax 0967/25270 e la p.e.c.
domenico.calderoni-avvocaticatanzaro.legalmail.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
società di fatto tra F.M., F.L. e O.L.,
in persona del legale rappresentante F.M., nonchè
F.M. e O.L. in proprio, elettivamente domiciliati in
Roma, viale Mazzini 123, presso lo studio dell’avv. Stefania Votano
(fax 06/3723081), che li rappresenta e difende, giusta delega in
calce al controricorso, unitamente all’avv. Enrico Mango (fax
(OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1256/12 della Corte d’appello di Bologna
emessa in data 26 giugno 2012 e depositata il 4 settembre 2012, R.G.
n. 1231/05;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore
generale dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. F.L. ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Modena, con atto di citazione nelle forme del rito societario notificato il 20 luglio 2004, il fratello F.M. e la cognata O.L. nonchè la società di fatto intercorrente con i convenuti, deducendo che, con precedente sentenza del Tribunale di Modena del 9 agosto 2001, era stata accertata la esistenza di una società di fatto, per l’esercizio dell’attività di autotrasporto, intercorsa fra le parti in causa e durata dal 1967 al 1983. Ha chiesto la liquidazione della sua quota e la condanna dei convenuti al pagamento di quanto dovutogli. In subordine ha chiesto l’accertamento della sua illegittima esclusione dalla società e la liquidazione della sua quota ovvero la responsabilità dei convenuti per l’appropriazione della sua quota e la condanna al risarcimento del danno.
2. I convenuti hanno eccepito la prescrizione e comunque la inammissibilità della domanda di liquidazione della quota per intervenuto giudicato e il rigetto delle altre domande.
3. Il Tribunale di Modena con sentenza n. 589/2005 ha accertato la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del diritto alla liquidazione della quota da parte del F.L..
4. La Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale modenese con sentenza n. 1256/2012.
5. Ricorre per cassazione F.L. con due motivi di impugnazione.
6. Si difendono con controricorso la società di fatto nonchè F.M. e O.L..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
7. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2272, 2275 e 2289 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Il ricorrente rileva che, sebbene sia da ritenere accertata la cessazione dell’attività della società di fatto nel 1983, non altrettanto può dirsi della liquidazione e conseguente estinzione della società essendo pacifico che una liquidazione effettiva della società di fatto non ha mai avuto luogo nè nelle forme del procedimento imposto dalla legge, nè in altra forma sussidiaria pattuita fra i soci. Pertanto i giudici del merito avrebbero dovuto ritenere ancora esistente il diritto a richiedere la liquidazione della quota non essendo tale diritto suscettibile di cadere in prescrizione in assenza della liquidazione e conseguente estinzione della società.
8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.4366/2012) secondo cui la domanda di accertamento dell’avvenuto scioglimento di una società di fatto è imprescrittibile, quale azione meramente dichiarativa, mentre si prescrive, con decorrenza dalla cessazione della fase di liquidazione, il diritto di credito alla quota di liquidazione, dato che da tale momento esso può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., spettando a chi eccepisce la prescrizione l’onere della prova in ordine all’individuazione temporale del dies a quo si rileva che, nella specie, nessuna prova è stata fornita dalla controparte della cessazione della fase di liquidazione.
9. I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente non appaiono fondati. Per le società di fatto è solo facoltativo il procedimento di liquidazione (Cass. civ., sez. 2 n. 4377 del 26 febbraio 2007), potendovi i soci addivenirvi pattiziamente, come ricorda lo stesso ricorrente. Ciò comporta che il diritto alla liquidazione della quota è esercitabile anche al di fuori della fase di liquidazione e mediante la proposizione di azione giudiziaria dal socio di fatto dopo la cessazione dell’attività, come del resto era avvenuto effettivamente nel caso in esame in cui F.L. aveva agito per la liquidazione della sua quota ma aveva successivamente abbandonato il giudizio. Di conseguenza deve affermarsi la prescrittibilità del diritto alla liquidazione della quota del socio di fatto con decorrenza della prescrizione dalla cessazione della fase di liquidazione (Cass. civ. sez. 3 n. 4366 del 19 marzo 2012, citata dal ricorrente) ma sempre che un procedimento di liquidazione venga ad essere effettivamente instaurato perchè altrimenti è la cessazione dell’attività che deve essere presa come riferimento per l’individuazione del dies a quo da cui computare il decorso del termine prescrizionale. Non è per altro verso fondata l’affermazione della necessaria liquidazione della società di fatto come condizione per la sua estinzione perchè tale evento si verifica per effetto della cessazione dell’attività in assenza di obblighi di iscrizione e cancellazione a carico della società di fatto (cfr. Cass. civ. S.U. n. 6070 del 12 marzo 2013). Una diversa ricostruzione implica la impossibilità dell’estinzione delle società di fatto in difetto di cessazione della liquidazione e la imprescrittibilità del diritto alla liquidazione della quota qualora non si addivenga al procedimento di liquidazione o all’esecuzione di un regolamento pattizio fra i soci. Conseguenze che appaiono non solo dissonanti rispetto alla disciplina delle società costituite secondo tipi normativi ordinari ma anche rispetto alla natura e alla flessibilità che caratterizza le società di fatto.
10. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 6.200, di cui 200 per spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2017